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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/07/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico del lavoro, dottor Giampiero Panico,
nella causa n. 256 del 2024 R.G.L., avente ad oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi,
promossa da:
, Parte_1
c.f. , C.F._1 difeso / difesa da: Avv. Andrea FRAU,
contro
:
I.N.A.I.L., difeso / difesa da: Avv. BRUGNOLI PAOLA;
sulle conclusioni di cui in atti,
visto ed applicato l'art. 127 ter, c.p.c., visti gli atti della causa in epigrafe, viste le note scritte delle parti, contenenti istanze e conclusioni, visto ed applicato gli artt. 132, n. 4), c.p.c. tenuto a mente l'art. 429, 1° comma, 1ª parte, c.p.c., pronunzia
SENTENZA mediante lettura del dispositivo e concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui essa si fonda.
1.La ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, ricorreva in giudizio davanti al Tribunale della Spezia, giudice del lavoro, nei confronti dell'I.N.A.I.L. e chiedeva il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata e, conseguentemente, del diritto alla rendita, ovvero all'indennizzo ex d.lgs. n. 1124 del 1965 e d.lgs. n. 38 del 2000, nella misura richiesta in atti o ritenuta di giustizia, per “sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle bilateralmente” e con unificazione dei postumi già accertati per
“spondilodiscopatia erniaria del rachide lombare”; il tutto dopo aver esperito senza successo la via amministrativa.
Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. che, resistendo e ribadendo quanto già affermato in fase amministrativa, chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata.
2. Così radicatosi il contraddittorio, la causa era istruita e, successivamente, su istanza di parte, discussa cartolarmente ex art. 127 ter, c.p.c. e quindi, scaduto il termine per il deposito di note, decisa nei termini dal giudice.
3.La ricorrente riferisce di aver lavorato dal 2006 ad oggi come operatrice socio- sanitaria, alle dipendenze di diverse società che avevano in gestione la R.S.A. Mazzini della Contr Spezia e, a far data dal marzo 2022, alle dipendenze della . Parte_2
Nello svolgimento delle proprie mansioni, la ricorrente era solita movimentare manualmente i degenti, nella maggior parte dei casi non collaborativi, sollevandoli da sola per le normali prassi igieniche;
provvedeva, inoltre, all'alimentazione dei pazienti, ovvero a movimentarli per farli assumere le posizioni necessarie e corrette, spesso incontrando la loro resistenza fisica.
Tutte queste attività sono state svolte tutti i giorni, nell'ambito di una organizzazione su turni – mattina/pomeriggio/sera- per un orario complessivo che variava dalle sette alle nove ore e mezza.
Ogni operatrice sanitaria era adibita all'assistenza di circa venti pazienti e, per la sua durata ed intensità, l'attività svolta ha esposto la ricorrente al rischio di contrarre la patologia denunciata.
L'I.N.A.I.L., ribadendo in fase di costituzione quanto già affermato in sede amministrativa, resisteva alla domanda escludendo l'eziologia lavorativa data l'assenza di una ricostruzione documentata dei fattori di rischio per intensità, grado, tempi di esposizione e della mancata prova di eventuale esposizione a sovraccarichi e movimenti ripetuti delle spalle.
4.In una siffatta circostanza l'obiettivo principale è quello di acquisire tutti gli elementi necessari ad individuare l'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.
Nello specifico non appaiono contestate le mansioni cui era addetto la ricorrente;
è piuttosto contestato che quell'attività, per come allegata, abbia potuto esporre la lavoratrice al rischio di contrarre la lamentata patologia.
5.Alla luce di tali contestazioni è stato quindi necessario licenziare C.T.U. tecnica- ambientale al fine di ricostruire le mansioni, le lavorazioni e gli ambienti in cui ha operato la ricorrente e per determinare tempi, modalità e livelli espositivi il tutto con lo scopo di valutare eventualmente l'idoneità del rischio a carico della ricorrente di contrarre la malattia denunciata.
Il perito nominato esordisce affermando un generale consenso sulla natura multifattoriale dei “Work Related Musculoskeletal Disorders” (WMSDs); prosegue prendendo ad esame l'attività della ricorrente ed applicando ad essa il metodo MAPO, prodotto dalla OF POSTURE AND Controparte_2
MOVEMENTS.
Si tratta di una particolare metodica che, richiamando schemi di movimenti di segmenti corporei ai quali viene associato un punteggio e, in base alla sua ampiezza - che non sempre tiene conto dello sforzo associato, della ripetitività del movimento, della frequenza dello stesso - è in grado di fornire una sufficientemente rapida valutazione di criticità del movimento esaminato (C.T.U. tecnica, p. 6).
Prima di procedere alla valutazione, il perito non manca di evidenziare che l'ambiente di lavoro costituito dalla struttura della RSA G. Mazzini era sicuramente non idoneo alla funzione a cui era adibito sia in riferimento agli ospiti che ai lavoratori in esso operanti a causa della mancata manutenzione sia delle strutture che dei servizi in esso esistenti.
Rileva il perito che durante ogni turno erano in servizio 8/9 OSS che si dovevano occupare di circa 90 pazienti mediamente presenti e dislocati in 4 settori posti su tre piani;
provvedere alla movimentazione di persone allettate per poter procedere a quanto necessario ad espletare i servizi quotidiani (igiene ed alimentazione), tenendo conto che i degenti si trovavano in svariate situazioni (allettati collaboranti e mentalmente presenti, allettati non collaboranti malati di Alzheimer, allettati paralizzati, etc.).
Procedendo, per valutare l'indice di rischio, il perito segue la formula:
MAPO Index = (NC/OP x LF + PC/OP x AF) x WF x EF x TF (v. C.T.U, pp. 10 ss.), poi considera un certo numero di pazienti come non cooperativi (NC) ed un certo altro numero come cooperativi (PC), distinguendoli in tre gruppi: 30 considerati non collaboranti;
20 parzialmente collaboranti e 40 collaboranti (situazione definita molto ottimistica).
Il perito prosegue attribuendo i valori ad altri elementi di valutazione, come segue:
LF ausili di sollevamento 2 valore medio
AF piccoli ausili (teli) valore 0,5 sufficienti
WF sedie a rotelle 0,75 considerate sufficienti
EF fattore ambientale della struttura sicuramente 1,5 Gravemente insufficiente
TF fattore formazione 0,75 considerata sufficiente;
infine, sostituisce i valori indicati nella formula MAPO ed ottiene il risultato pari a 6,50 che mette a confronto con i seguenti indici:
-da 0,1 a 1,5, rischio Basso
-da 1,51 a 5, rischio Medio
-maggiore di 5, rischio Alto.
6.In conclusione, in relazione a quanto specificatamente e dettagliatamente elencato. il consulente ritiene che la ricorrente sia stata professionalmente esposta al rischio di contrarre la patologia lamentata di sovraccarico biomeccanico agli arti superiori con un indice di rischio determinato anche con l'indice Mapo pari 6,5, ovvero è stata esposta ad un rischio Alto di contrarre la lamentata patologia, perché superiore al valore 5.
7.Così ricostruite tecnicamente le mansioni e gli ambienti di lavoro, nonché i livelli di rischio cui è stata esposta la ricorrente, si è dato corso anche a C.T.U. medico-legale al fine di determinare se la ricorrente sia affetta dalla lamentata tecnopatia e, se del caso, con che percentuale invalidante.
Il perito nominato, sulla scorta delle conclusioni tecniche di cui sopra, ha ritenuto di dover concludere per il riconoscimento in capo alla ricorrente della patologia di origine professionale “Tendinosi e conflitto acromion claveare di spalla bilaterale”, tenendo a riferimento le voci nn. 224, 227 del d.m. 12 luglio 2000, con valutazione del danno nella misura del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa (C.T.U. medica, p. 9). Il consulente perviene a tale conclusione in considerazione del fatto che già a far data dal 2014, dopo otto anni dall'inizio dell'attività lavorativa descritta, una RM di spalle evidenziava a destra una tendinosi del sovraspinato, con acromion di tipo 2 secondo Per_1
e falda fluida nella borsa SASD, a sinistra tendinosi del sovraspinato con analoga morfologia acromiale e alterazione di segnalazione del labbro glenoideo, superiore compatibile con lesione SLAP (p.4).
In conclusione, anche in considerazione del danno biologico complessivo attuale, tenendo conto del precedente 8% riconosciuto per la patologia professionale già accertata
“discopatie lombari”, il danno biologico complessivo valutato nella misura del 14%, a far data dalla domanda amministrativa.
8.In ordine a tali conclusioni, raggiunte dai periti di riscontrata fama, non si ravvisano validi motivi per disattenderle: questo giudice, infatti, condivide e fa proprie le argomentazioni contenute nelle depositate relazioni, che traggono origine da una meditata valutazione di elementi tecnici, scientifici, anamnestici e clinici e di esami strumentali e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali, nonché dalla letteratura scientifica in materia.
Le contestazioni dell'I.N.A.I.L., afferenti il rischio e la valutazione medico-legale, riconfermate in sede di note di trattazione scritta, non possono quindi trovare ingresso.
9.Il ricorso viene accolto e la malattia riconosciuta come di origine professionale nella misura accertata in atti e liquidata come da dispositivo.
Trattandosi di liquidazione di danno biologico, gli accessori sono determinati tenendo conto della natura del credito come di valore (v. Cass., s.u., 17 feb. 1995, n. 1712).
10.Venendo alla definizione delle spese, queste seguono la soccombenza (art. 91,
c.p.c.).
Ai fini liquidatorî si applica il tariffario seguito in questo Tribunale per le cause di previdenza, elaborato tenuto conto delle tariffe professionali come da vigenti tabelle.
L'onere della C.T.U. va posto a carico dell'I.N.A.I.L. nei rapporti interni tra le parti;
nei rapporti esterni, si applica il principio di diritto recentemente sancito dalla suprema Corte in materia (v. Cass., ord., 20 dic. 2021, n. 29127, in motivaz. ed ivi riferimenti).
p.q.m.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Accerta e dichiara la natura professionale della patologia “Tendinosi e conflitto acromion claveare di spalla bilaterale” sofferta dalla ricorrente, con postumi pari al 7%, a far data dalla domanda amministrativa;
2) Dichiara il diritto di parte ricorrente, nei confronti dell'I.N.A.I.L., al risarcimento per danno biologico, per una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente valutata, in unificazione a preesistenze, pari al 14% dei valori totali, da liquidare come per legge;
3) Condanna l'I.N.A.I.L. alla liquidazione del relativo indennizzo a far tempo dalla domanda amm.va azionata in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolarsi sul capitale complessivamente rivalutato, dal 121° giorno dalla data di detta domanda al saldo;
4) Condanna l'I.N.A.I.L. alle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.400,00= per competenze legali oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
5) Pone definitivamente le spese di C.T.U., separatamente liquidate, a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, a carico dell'I.N.A.I.L..
Si comunichi.
Così deciso in La Spezia, addí 15/07/2025.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)