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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11909 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Laura Martano, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. 11919 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Pasquale Sicignano (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, C.F._2 come da procura in atti;
- opponente -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Giada d'Orso (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come C.F._3 da procura in atti;
- opposta -
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- opposto contumace –
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 09.12.2025 i procuratori delle parti costituite, presenti in udienza, discutevano sulle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 27.05.2025, Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
07120259025944451000, notificatagli da in data 22.05.2025 per omesso pagamento della CP_3 sottesa cartella esattoriale n. 07120110160509853000 (ruolo n. 2011/12623), notificata in data
06.10.2011, avente ad oggetto “Cassa delle ammende – Ministero della Giustizia” per l'anno 2011, con ente impositore il Tribunale di Torre Annunziata – Campione penale, per l'importo complessivo di € 324,24.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 173 c.p. e, in ogni caso, il decorso del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ha concluso per l'annullamento dell'intimazione opposta e della presupposta cartella esattoriale, con vittoria di spese e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti ex art. 281-undecies c.p.c., si è costituita l' la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, trattandosi di contravvenzione per reati minori, ferma la competenza del giudice ordinario;
nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita prescrizione a fronte della notificazione di intimazioni di pagamento successivamente alla notifica in data 06.10.2011 della cartella n.
07120110160509853000, quali atti interruttivi della prescrizione, nonché della presentazione di un'istanza di definizione agevolata in data 31.07.2019. Ha concluso per la declaratoria di incompetenza ovvero di inammissibilità e/o infondatezza della domanda.
Non si è costituito il . Controparte_2
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 09.12.2025, senza necessità di istruttoria, la causa è stata riservata in decisione ex art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c.
******
§ 1. In via preliminare e dirimente, anche rispetto all'eccezione di incompetenza per valore sollevata da tenuto conto della deduzione di estinzione del credito per CP_3 prescrizione della pena pecuniaria inflitta in sede penale (“ammenda” come si legge nell'intimazione opposta e nella sottesa cartella di pagamento, e come pacificamente ammesso dalle parti), questo giudice non può che dichiarare l'inammissibilità in questa sede di tale deduzione, essendo la stessa riservata alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale, in
2 quanto afferente ad un “reato”, ancorché minore, oltre che in ragione del contenuto della domanda.
§ 3. Come chiarito dalla Suprema Corte: “L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative
a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari” (Cass. S.U. 18979/2017; conf. Cass. S.U. n. 20427/2016; sul tema cfr. pure Cass. S.U. 959/2017; Cass. S.U. 3008/2008).
Tuttavia, relativamente al riparto di competenza fra giudice civile e giudice penale, più volte la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che: “In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (Cass. n. 14598/2020; conf. Cass. n. 23775/2022 ove si evidenzia, in parte motiva, che detta statuizione si pone dichiaratamente in linea con l'insegnamento della Cass.
S.U. pen. n. 491/2011; cfr. pure Cass. n. 14082/2023; Cass. 9727/2025).
Sul tema, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che: “nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adìto ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale” (Cass. n. 37138/2022).
Inoltre, la stessa Corte, con sentenza n. 8147/2020, richiamando le Sezioni Unite Penali n.
491/2011, in chiave esplicativa ha precisato che: “il riparto con la cognizione del giudice penale, quando siano sottesi provvedimenti adottati da questo, è stata posta in chiaro nel senso che al giudice
3 civile spetta la contestazione che non metta in discussione [..] la sussistenza e la portata della statuizione in sé dell'omologo penale (v. da Cass., Sez. U. penali, 12/01/2012 n. 491)”.
In particolare, la Cassazione Penale, nel rilevare la competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione penale a decidere sull'estinzione della pena ai sensi dell'art. 676 c.p.p., precisa che tale competenza esclusiva non è surrogabile né può essere sostituita da accertamenti di natura diversa: “Ciò neppure allorquando il giudice civile abbia deciso in ordine alla procedura esecutiva sulla richiesta di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ex artt. 615 e ss. c.p.c., ritenendo – ad altri fini e in diverso contesto – l'estinzione del credito [n.d.r. per intervenuta prescrizione]. Nel caso di specie, dunque, la decisione incidentalmente assunta dal giudice civile nell'ambito del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali non può tener luogo della dichiarazione di estinzione della pena, che deve essere assunta dal giudice naturale dell'esecuzione penale, ex art. 676 cod. proc. pen., in relazione e nel rispetto delle regole fissate dagli artt. 172 e 173 cod. pen.” (Cass. Pen.
n. 18702/2017; sulla competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione penale a valutare l'estinzione della pena, vedi successivamente Cass. Penale n. 22312/2020).
§ 4. Alla luce di quanto esposto e dei principi di diritto sopra richiamati, l'opposizione, sul punto, va dichiarata inammissibile.
Inoltre – sia detto per inciso – la rottamazione-ter del 2019 (prevista dal D.L. 23 ottobre
2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) non avrebbe mai potuto trovare applicazione nel caso di specie attesa l'espressa esclusione dalla definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti (tra l'altro) “le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna” (art. 3, comma 16, lett. c) del D.L. 119/2018).
§ 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione.
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell'opposta che liquida in complessivi € 331,00 oltre Controparte_4 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
3. Nulla per le spese nei confronti del contumace. Controparte_2
Così deciso in Napoli, lì 17.12.2025
Il giudice dott.ssa Laura Martano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Laura Martano, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. 11919 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Pasquale Sicignano (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, C.F._2 come da procura in atti;
- opponente -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Giada d'Orso (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come C.F._3 da procura in atti;
- opposta -
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- opposto contumace –
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 09.12.2025 i procuratori delle parti costituite, presenti in udienza, discutevano sulle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 27.05.2025, Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
07120259025944451000, notificatagli da in data 22.05.2025 per omesso pagamento della CP_3 sottesa cartella esattoriale n. 07120110160509853000 (ruolo n. 2011/12623), notificata in data
06.10.2011, avente ad oggetto “Cassa delle ammende – Ministero della Giustizia” per l'anno 2011, con ente impositore il Tribunale di Torre Annunziata – Campione penale, per l'importo complessivo di € 324,24.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 173 c.p. e, in ogni caso, il decorso del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ha concluso per l'annullamento dell'intimazione opposta e della presupposta cartella esattoriale, con vittoria di spese e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti ex art. 281-undecies c.p.c., si è costituita l' la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, trattandosi di contravvenzione per reati minori, ferma la competenza del giudice ordinario;
nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita prescrizione a fronte della notificazione di intimazioni di pagamento successivamente alla notifica in data 06.10.2011 della cartella n.
07120110160509853000, quali atti interruttivi della prescrizione, nonché della presentazione di un'istanza di definizione agevolata in data 31.07.2019. Ha concluso per la declaratoria di incompetenza ovvero di inammissibilità e/o infondatezza della domanda.
Non si è costituito il . Controparte_2
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 09.12.2025, senza necessità di istruttoria, la causa è stata riservata in decisione ex art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c.
******
§ 1. In via preliminare e dirimente, anche rispetto all'eccezione di incompetenza per valore sollevata da tenuto conto della deduzione di estinzione del credito per CP_3 prescrizione della pena pecuniaria inflitta in sede penale (“ammenda” come si legge nell'intimazione opposta e nella sottesa cartella di pagamento, e come pacificamente ammesso dalle parti), questo giudice non può che dichiarare l'inammissibilità in questa sede di tale deduzione, essendo la stessa riservata alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale, in
2 quanto afferente ad un “reato”, ancorché minore, oltre che in ragione del contenuto della domanda.
§ 3. Come chiarito dalla Suprema Corte: “L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative
a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari” (Cass. S.U. 18979/2017; conf. Cass. S.U. n. 20427/2016; sul tema cfr. pure Cass. S.U. 959/2017; Cass. S.U. 3008/2008).
Tuttavia, relativamente al riparto di competenza fra giudice civile e giudice penale, più volte la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che: “In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (Cass. n. 14598/2020; conf. Cass. n. 23775/2022 ove si evidenzia, in parte motiva, che detta statuizione si pone dichiaratamente in linea con l'insegnamento della Cass.
S.U. pen. n. 491/2011; cfr. pure Cass. n. 14082/2023; Cass. 9727/2025).
Sul tema, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che: “nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adìto ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale” (Cass. n. 37138/2022).
Inoltre, la stessa Corte, con sentenza n. 8147/2020, richiamando le Sezioni Unite Penali n.
491/2011, in chiave esplicativa ha precisato che: “il riparto con la cognizione del giudice penale, quando siano sottesi provvedimenti adottati da questo, è stata posta in chiaro nel senso che al giudice
3 civile spetta la contestazione che non metta in discussione [..] la sussistenza e la portata della statuizione in sé dell'omologo penale (v. da Cass., Sez. U. penali, 12/01/2012 n. 491)”.
In particolare, la Cassazione Penale, nel rilevare la competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione penale a decidere sull'estinzione della pena ai sensi dell'art. 676 c.p.p., precisa che tale competenza esclusiva non è surrogabile né può essere sostituita da accertamenti di natura diversa: “Ciò neppure allorquando il giudice civile abbia deciso in ordine alla procedura esecutiva sulla richiesta di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ex artt. 615 e ss. c.p.c., ritenendo – ad altri fini e in diverso contesto – l'estinzione del credito [n.d.r. per intervenuta prescrizione]. Nel caso di specie, dunque, la decisione incidentalmente assunta dal giudice civile nell'ambito del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali non può tener luogo della dichiarazione di estinzione della pena, che deve essere assunta dal giudice naturale dell'esecuzione penale, ex art. 676 cod. proc. pen., in relazione e nel rispetto delle regole fissate dagli artt. 172 e 173 cod. pen.” (Cass. Pen.
n. 18702/2017; sulla competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione penale a valutare l'estinzione della pena, vedi successivamente Cass. Penale n. 22312/2020).
§ 4. Alla luce di quanto esposto e dei principi di diritto sopra richiamati, l'opposizione, sul punto, va dichiarata inammissibile.
Inoltre – sia detto per inciso – la rottamazione-ter del 2019 (prevista dal D.L. 23 ottobre
2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) non avrebbe mai potuto trovare applicazione nel caso di specie attesa l'espressa esclusione dalla definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti (tra l'altro) “le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna” (art. 3, comma 16, lett. c) del D.L. 119/2018).
§ 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione.
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell'opposta che liquida in complessivi € 331,00 oltre Controparte_4 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
3. Nulla per le spese nei confronti del contumace. Controparte_2
Così deciso in Napoli, lì 17.12.2025
Il giudice dott.ssa Laura Martano
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