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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1295/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1295 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Antonio Parte_1 C.F._1
Brunetto (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Via Giovanni Verga n. 79/C a Lentini, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_2 P.IVA_2
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino (c.f. ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Santarcangelo (c.f.
) in Piazza San Francesco n. 13 a Bologna, giusta procura in atti C.F._4
APPELLATA
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 1121/2020 del 17.12.2017, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.11.2024:
Appellante ): Pt_1
pagina 1 di 7 “revocare o comunque dichiarare non dovute dal signor le somme indicate dal Parte_1 decreto ingiuntivo sopra indicato, in quanto il credito con esso fatto valere dalla
[...]
risulta essere inesistente, non provato o comunque non Parte_2 dovuto dal signor perché prescritto;
Parte_1
In ogni caso voglia revocare o comunque dichiarare non dovute dal signor le Parte_1 somme indicate dal decreto ingiuntivo sopra indicato per non essere corretta la quantificazione del credito asseritamente vantato dalla Società Controparte_3
per essere non articolate secundum legem le voci di credito tanto a titolo di sorte
[...] capitale che di interessi calcolati da controparte.
In ogni caso in via istruttoria si insiste nella richiesta a che la Corte Ecc.ma voglia disporre una consulenza tecnica contabile, che valga ad accertare la compatibilità del saggio complessivo di interesse applicato al finanziamento in questione alla Legge n. 108/1996.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di Avvocato relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata ): Controparte_1
“dichiarare inammissibili i motivi di appello e il gravame proposto del Sig. e, in Parte_1 ogni caso, rigettarlo poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n.
1121/20, emessa dal Tribunale di Forlì il 17/12/2020 e pubblicata il 18/12/2020.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui Plusvalore) e per essa la mandataria Controparte_3
otteneva dal Tribunale di Forlì il Decreto Ingiuntivo n. CP_2 Controparte_2
1815/2017 con il quale veniva ingiunto a (da qui di pagare € Parte_1 Pt_1
19.175,34 quale somma dovuta per rate non pagate in forza del contratto di finanziamento n.
681871 inter partes.
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. proponeva opposizione, esponendo: Pt_1
- il decreto ingiuntivo era inefficace in quanto notificato il 14.2.2018 ovvero dopo il decorso del termine previsto dall'articolo 644 c.p.c., decorrente dalla emissione del provvedimento (26.11.2017);
- il credito azionato era prescritto in quanto il contratto di finanziamento era stato sottoscritto il 4.5.2006 e l'estratto conto era stato formato nel 2007, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato nel febbraio 2018;
- i conteggi erano contrari alle norme in materia di contratti finanziari.
L'opponente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_3
esponendo: Controparte_2
pagina 2 di 7 - l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo era infondata in quanto nel giudizio di opposizione il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
- l'eccezione di prescrizione decennale era infondata in quanto il dies a quo doveva essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non alla data di stipula del contratto;
- l'ultima rata era prevista per il 15.5.2011 e comunque l'opposta aveva inviato una diffida all'opponente nel 2017;
- l'asserita errata quantificazione del credito era generica e quindi infondata.
L'opposta concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 19.175,34.
4. Successivamente interveniva in giudizio la u.s., cessionaria pro soluto Controparte_1
dei crediti in blocco originato dai portafogli , aderendo alle difese di quest'ultima. CP_3
5. All'esito della trattazione, il Tribunale di Forlì con sentenza n. 1121/2020 rigettava l'opposizione ed in accoglimento della domanda dell'opposta, condannava al Parte_1
pagamento di € 19.175,34.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. . Parte_1
7. Si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
8. La società seppure intimata, non si costituiva in Controparte_3
giudizio e pertanto all'udienza del 5.4.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
9. All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale che ha rigettato l'eccezione di prescrizione decennale del diritto di credito di , CP_3
identificando il dies a quo del termine con il pagamento dell'ultima rata del finanziamento prevista dal piano di ammortamento;
secondo l'appellante, il termine coinciderebbe con la data di sottoscrizione del contratto (4.5.2006) e quindi l'azione della creditrice doveva essere avviata entro il 2017. In ogni caso, l'inadempimento del è iniziato nel 2007 e quindi Pt_1
solo in tale momento sarebbe sorto il diritto di Plusvalore alla pretesa restitutoria. La notifica pagina 3 di 7 del decreto ingiuntivo nel 2019 sarebbe quindi avvenuta quando il credito era già prescritto.
11. Il motivo è infondato.
12. Nel caso di un mutuo (o finanziamento), il pagamento delle singole rate di rimborso costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento. Il contratto di finanziamento si caratterizza difatti per la unitarietà della prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) ancorché in maniera frazionata nel tempo. La divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni: la data di decorrenza della prescrizione (decennale) deve essere, pertanto, individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto o delle singole rate. Come ribadito dalla
Suprema Corte, “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. n. 17798/2011; conforme, Cass. n. 2301/2004, n.
4232/2023; v., tra le altre, Cass. n. 24418/2020, n. 18951/2013).
13. Nella fattispecie è pacifico che il piano di ammortamento prevedeva il pagamento dell'ultima rata al 15.5.2011 e pertanto il credito non può dirsi prescritto, essendo stata avviata nel 2017 l'azione giudiziaria da parte della creditrice, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione riproposta in questa sede dall'appellante.
14. Né ha fondamento la tesi appellante secondo cui il termine prescrizionale decorrerebbe dal momento in cui il mutuatario è risultato inadempiente. Prescindendo dalla genericità dell'eccezione (non viene indicato esattamente il dies a quo, ma indicato solo il 2007),
l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone che prima della scadenza dell'ultima rata il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
15. A ben vedere, stante l'unicità del debito, l'inadempimento da parte del sig. non si è Pt_1
cristallizzato nel momento in cui ha cessato di pagare le rate (2007), ma con il mancato pagamento dell'ultima rata (2011); peraltro, la ha comunicato al sig. la CP_3 Pt_1
decadenza dal beneficio del termine e richiesto il pagamento dell'intero credito con raccomandata del 8.6.2017, interrompendo così il decorso del termine. Pertanto, poiché non è trascorso un periodo di tempo maggiore di dieci anni, il credito non è prescritto.
16. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata ammissione della pagina 4 di 7 CTU volta alla verifica del saggio degli interessi applicati ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia dell'usura (TSU). In particolare, secondo l'appellante, il
Tribunale si sarebbe limitato a considerare i soli interessi convenzionali e non l'ammontare applicato sull'intero credito, per cui non sarebbe comprensibile come un prestito di €
10.250,00 abbia potuto generare un debito di € 19.175,34. Pertanto, viene rinnovata, in via istruttoria, l'istanza di ammissione della consulenza econometrica al fine di accertare l'eventuale superamento del TSU.
17. Il motivo è infondato e l'istanza di ammissione di CTU econometrica non può essere accolta, atteso il carattere esplorativo della stessa per difetto di specifica allegazione e prova in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta stessa.
18. La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti (v. Cass. n. 5492/2018); nella fattispecie il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo, alla luce delle considerazioni svolte, che la CTU avesse carattere esplorativo. È pur vero che la Cassazione ha ritenuto assiomatica la qualificazione come “esplorativa” attribuita dal giudice (v. Cass. n. 29057/2023), ma ciò con riferimento all'assenza di un qualsiasi riferimento motivazionale. Invero il Tribunale ha confermato il rigetto della richiesta, al termine di un articolato percorso motivazionale (v. pag.
7) nel quale ha dato conto delle ragioni per le quali non è ammissibile l'indagine peritale, dando particolare rilievo alla genericità delle allegazioni di parte opponente.
19. Va ricordato che la CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass. n.
30128/2017). Con specifico riferimento alla determinazione del superamento del TSU, occorre aggiungere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
20. Sussiste quindi un principale onere di allegazione specifica a carico della parte che invoca pagina 5 di 7 la CTU. Ciò si traduce nel principio che la parte ha un onere di allegazione e specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur dovendo ad allegare in modo specifico non solo il tasso concordato, ma anche quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli esatti periodi di superamento del tasso soglia ed i vari tassi soglia, così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta di cui chiede la ripetizione. Il ricorso alla CTU deve avvenire entro limiti rigorosi e presuppone sempre che siano stati forniti dalla parte interessata concreti elementi a sostegno delle richieste non potendo essere utilizzata per compiere indagini - appunto esplorative - dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti.
21. Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte condivide la decisione del Tribunale nel ritenere non ammissibile la CTU. L'appellante non ha fornito allegazioni e prova di elementi che erano nella propria disponibilità in virtù dell'onere gravante su di esso, limitandosi a lamentare genericamente un incremento eccessivo del debito a fronte del capitale erogato, senza specificare ed integrare la propria domanda. È sufficiente rilevare che in merito agli interessi ultralegali, parte appellante non ha neppure specificato il tasso applicato ed il TSU di riferimento, né quali e quanti addebiti sia stati illegittimamente applicati, né il periodo in cui tale superamento sarebbe avvenuto. Pertanto, la richiesta di una CTU non merita accoglimento neppure in questo grado di giudizio.
22. L'appello quindi deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
23. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
24. Nulla per le spese di lite per presente giudizio di appello nei confronti di
[...]
, rimasta contumace. Controparte_3
25. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al
31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
pagina 6 di 7 deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. Parte_1
1121/2020 del 17.12.2017;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002.
Bologna, 2 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1295 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Antonio Parte_1 C.F._1
Brunetto (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Via Giovanni Verga n. 79/C a Lentini, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_2 P.IVA_2
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino (c.f. ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Santarcangelo (c.f.
) in Piazza San Francesco n. 13 a Bologna, giusta procura in atti C.F._4
APPELLATA
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 1121/2020 del 17.12.2017, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.11.2024:
Appellante ): Pt_1
pagina 1 di 7 “revocare o comunque dichiarare non dovute dal signor le somme indicate dal Parte_1 decreto ingiuntivo sopra indicato, in quanto il credito con esso fatto valere dalla
[...]
risulta essere inesistente, non provato o comunque non Parte_2 dovuto dal signor perché prescritto;
Parte_1
In ogni caso voglia revocare o comunque dichiarare non dovute dal signor le Parte_1 somme indicate dal decreto ingiuntivo sopra indicato per non essere corretta la quantificazione del credito asseritamente vantato dalla Società Controparte_3
per essere non articolate secundum legem le voci di credito tanto a titolo di sorte
[...] capitale che di interessi calcolati da controparte.
In ogni caso in via istruttoria si insiste nella richiesta a che la Corte Ecc.ma voglia disporre una consulenza tecnica contabile, che valga ad accertare la compatibilità del saggio complessivo di interesse applicato al finanziamento in questione alla Legge n. 108/1996.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di Avvocato relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata ): Controparte_1
“dichiarare inammissibili i motivi di appello e il gravame proposto del Sig. e, in Parte_1 ogni caso, rigettarlo poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n.
1121/20, emessa dal Tribunale di Forlì il 17/12/2020 e pubblicata il 18/12/2020.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui Plusvalore) e per essa la mandataria Controparte_3
otteneva dal Tribunale di Forlì il Decreto Ingiuntivo n. CP_2 Controparte_2
1815/2017 con il quale veniva ingiunto a (da qui di pagare € Parte_1 Pt_1
19.175,34 quale somma dovuta per rate non pagate in forza del contratto di finanziamento n.
681871 inter partes.
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. proponeva opposizione, esponendo: Pt_1
- il decreto ingiuntivo era inefficace in quanto notificato il 14.2.2018 ovvero dopo il decorso del termine previsto dall'articolo 644 c.p.c., decorrente dalla emissione del provvedimento (26.11.2017);
- il credito azionato era prescritto in quanto il contratto di finanziamento era stato sottoscritto il 4.5.2006 e l'estratto conto era stato formato nel 2007, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato nel febbraio 2018;
- i conteggi erano contrari alle norme in materia di contratti finanziari.
L'opponente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_3
esponendo: Controparte_2
pagina 2 di 7 - l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo era infondata in quanto nel giudizio di opposizione il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
- l'eccezione di prescrizione decennale era infondata in quanto il dies a quo doveva essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non alla data di stipula del contratto;
- l'ultima rata era prevista per il 15.5.2011 e comunque l'opposta aveva inviato una diffida all'opponente nel 2017;
- l'asserita errata quantificazione del credito era generica e quindi infondata.
L'opposta concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 19.175,34.
4. Successivamente interveniva in giudizio la u.s., cessionaria pro soluto Controparte_1
dei crediti in blocco originato dai portafogli , aderendo alle difese di quest'ultima. CP_3
5. All'esito della trattazione, il Tribunale di Forlì con sentenza n. 1121/2020 rigettava l'opposizione ed in accoglimento della domanda dell'opposta, condannava al Parte_1
pagamento di € 19.175,34.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. . Parte_1
7. Si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
8. La società seppure intimata, non si costituiva in Controparte_3
giudizio e pertanto all'udienza del 5.4.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
9. All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale che ha rigettato l'eccezione di prescrizione decennale del diritto di credito di , CP_3
identificando il dies a quo del termine con il pagamento dell'ultima rata del finanziamento prevista dal piano di ammortamento;
secondo l'appellante, il termine coinciderebbe con la data di sottoscrizione del contratto (4.5.2006) e quindi l'azione della creditrice doveva essere avviata entro il 2017. In ogni caso, l'inadempimento del è iniziato nel 2007 e quindi Pt_1
solo in tale momento sarebbe sorto il diritto di Plusvalore alla pretesa restitutoria. La notifica pagina 3 di 7 del decreto ingiuntivo nel 2019 sarebbe quindi avvenuta quando il credito era già prescritto.
11. Il motivo è infondato.
12. Nel caso di un mutuo (o finanziamento), il pagamento delle singole rate di rimborso costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento. Il contratto di finanziamento si caratterizza difatti per la unitarietà della prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) ancorché in maniera frazionata nel tempo. La divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni: la data di decorrenza della prescrizione (decennale) deve essere, pertanto, individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto o delle singole rate. Come ribadito dalla
Suprema Corte, “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. n. 17798/2011; conforme, Cass. n. 2301/2004, n.
4232/2023; v., tra le altre, Cass. n. 24418/2020, n. 18951/2013).
13. Nella fattispecie è pacifico che il piano di ammortamento prevedeva il pagamento dell'ultima rata al 15.5.2011 e pertanto il credito non può dirsi prescritto, essendo stata avviata nel 2017 l'azione giudiziaria da parte della creditrice, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione riproposta in questa sede dall'appellante.
14. Né ha fondamento la tesi appellante secondo cui il termine prescrizionale decorrerebbe dal momento in cui il mutuatario è risultato inadempiente. Prescindendo dalla genericità dell'eccezione (non viene indicato esattamente il dies a quo, ma indicato solo il 2007),
l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone che prima della scadenza dell'ultima rata il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
15. A ben vedere, stante l'unicità del debito, l'inadempimento da parte del sig. non si è Pt_1
cristallizzato nel momento in cui ha cessato di pagare le rate (2007), ma con il mancato pagamento dell'ultima rata (2011); peraltro, la ha comunicato al sig. la CP_3 Pt_1
decadenza dal beneficio del termine e richiesto il pagamento dell'intero credito con raccomandata del 8.6.2017, interrompendo così il decorso del termine. Pertanto, poiché non è trascorso un periodo di tempo maggiore di dieci anni, il credito non è prescritto.
16. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata ammissione della pagina 4 di 7 CTU volta alla verifica del saggio degli interessi applicati ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia dell'usura (TSU). In particolare, secondo l'appellante, il
Tribunale si sarebbe limitato a considerare i soli interessi convenzionali e non l'ammontare applicato sull'intero credito, per cui non sarebbe comprensibile come un prestito di €
10.250,00 abbia potuto generare un debito di € 19.175,34. Pertanto, viene rinnovata, in via istruttoria, l'istanza di ammissione della consulenza econometrica al fine di accertare l'eventuale superamento del TSU.
17. Il motivo è infondato e l'istanza di ammissione di CTU econometrica non può essere accolta, atteso il carattere esplorativo della stessa per difetto di specifica allegazione e prova in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta stessa.
18. La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti (v. Cass. n. 5492/2018); nella fattispecie il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo, alla luce delle considerazioni svolte, che la CTU avesse carattere esplorativo. È pur vero che la Cassazione ha ritenuto assiomatica la qualificazione come “esplorativa” attribuita dal giudice (v. Cass. n. 29057/2023), ma ciò con riferimento all'assenza di un qualsiasi riferimento motivazionale. Invero il Tribunale ha confermato il rigetto della richiesta, al termine di un articolato percorso motivazionale (v. pag.
7) nel quale ha dato conto delle ragioni per le quali non è ammissibile l'indagine peritale, dando particolare rilievo alla genericità delle allegazioni di parte opponente.
19. Va ricordato che la CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass. n.
30128/2017). Con specifico riferimento alla determinazione del superamento del TSU, occorre aggiungere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
20. Sussiste quindi un principale onere di allegazione specifica a carico della parte che invoca pagina 5 di 7 la CTU. Ciò si traduce nel principio che la parte ha un onere di allegazione e specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur dovendo ad allegare in modo specifico non solo il tasso concordato, ma anche quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli esatti periodi di superamento del tasso soglia ed i vari tassi soglia, così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta di cui chiede la ripetizione. Il ricorso alla CTU deve avvenire entro limiti rigorosi e presuppone sempre che siano stati forniti dalla parte interessata concreti elementi a sostegno delle richieste non potendo essere utilizzata per compiere indagini - appunto esplorative - dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti.
21. Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte condivide la decisione del Tribunale nel ritenere non ammissibile la CTU. L'appellante non ha fornito allegazioni e prova di elementi che erano nella propria disponibilità in virtù dell'onere gravante su di esso, limitandosi a lamentare genericamente un incremento eccessivo del debito a fronte del capitale erogato, senza specificare ed integrare la propria domanda. È sufficiente rilevare che in merito agli interessi ultralegali, parte appellante non ha neppure specificato il tasso applicato ed il TSU di riferimento, né quali e quanti addebiti sia stati illegittimamente applicati, né il periodo in cui tale superamento sarebbe avvenuto. Pertanto, la richiesta di una CTU non merita accoglimento neppure in questo grado di giudizio.
22. L'appello quindi deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
23. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
24. Nulla per le spese di lite per presente giudizio di appello nei confronti di
[...]
, rimasta contumace. Controparte_3
25. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al
31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
pagina 6 di 7 deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. Parte_1
1121/2020 del 17.12.2017;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002.
Bologna, 2 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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