Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/01/2023, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 00459/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04685/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4685 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anacapri non costituito in giudizio;
nei confronti
Fabiano -OMISSIS-, Annalena -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria:
- dell'illegittimità del silenzio inadempimento (perfezionatosi il 30.6.2022) serbato dal Comune di Anacapri sull'istanza del 30.5.2022, in pari data trasmessa a mezzo PEC al Comune di Anacapri, prot. n. 9467 del 31.5.2022, finalizzata ad ottenere l'esecuzione coattiva dell'ordinanza di demolizione n. 1472 del 26.1.2022 e l'esercizio dei poteri sanzionatori e ripristinatori da parte dell'Amministrazione comunale con riferimento alle opere abusivamente realizzate (cd. pergolato o, recte, tettoia) dai controinteressati sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- presso l'immobile di loro proprietà immediatamente confinante con la proprietà -OMISSIS-;
- dell'obbligo del Comune di Anacapri di provvedere all'esecuzione coattiva dell'ordinanza di demolizione n. 1472 del 26.1.2022 ed esercitare i poteri sanzionatori e ripristinatori, al fine di eliminare le opere abusivamente realizzate (cd. pergolato o, recte, tettoia) dai controinteressati sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, ovvero di pronunziarsi comunque sull'istanza del 30.5.2022 di cui supra sub 1 mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
nonché per la condanna del Comune di Anacapri all'obbligo di provvedere all'esecuzione coattiva dell'ordinanza di demolizione n. 1472 del 26.1.2022 e di esercitare i poteri sanzionatori e ripristinatori, ovvero mediante l'adozione di un provvedimento comunque espresso sull'istanza di cui supra sub 1, nel termine di trenta giorni o nel diverso termine individuato dall'Ecc.mo Tribunale adito, nominando, ove occorra, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione inadempiente;
nonché per la conseguente finale segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il presente ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a., il ricorrente ha censurato sotto diversi profili (tra cui, violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa), l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Anacapri sull’istanza del 30 maggio 2022 finalizzata ad ottenere l’esecuzione coattiva dell’ordinanza di demolizione n. 1472 del 26 gennaio 2022 e l’esercizio dei poteri sanzionatori e ripristinatori da parte dell’Amministrazione comunale con riferimento alle opere abusivamente realizzate dai controinteressati (pergolato in ferro con copertura in plexiglass non amovibile) presso l’immobile di loro proprietà immediatamente confinante con la proprietà del ricorrente (opere che sottrarrebbero luce e veduta alla proprietà del ricorrente, danneggerebbero il muro comune e modificherebbero il prospetto con violazione del decoro architettonico);
Considerato che il Comune intimato e i controinteressati non si sono costituiti in giudizio;
Considerato che, in data 15 dicembre 2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio memoria e relativa documentazione con cui chiede che sul presente ricorso venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, nelle more della decisione, i controinteressati hanno presentato pratica edilizia per il ripristino dello stato dei luoghi e rinunciato sia all’istanza di permesso di costruire sia all’istanza di compatibilità paesaggistica e il Comune, all’esito del sopralluogo avvenuto il 15 novembre 2022, ha accertato l’avvenuto ripristino;
Considerato che, alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022, il difensore di parte ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere ma ha insistito per la rifusione delle spese di lite;
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio vadano poste a carico dell’Amministrazione intimata secondo soccombenza virtuale, considerato che all’istanza del ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto dare espresso riscontro nei termini (cfr. tra le altre Tar Napoli, sent. 4514 del 2021 e n. 31 del 2022) mentre solo a seguito della proposizione del ricorso è avvenuta la demolizione da parte dei controinteressati delle opere contestate ed il Comune ha proceduto alla relativa verifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.