Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Decreto cautelare 31 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 21621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21621 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21621/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13609/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13609 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medicair Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Putignano e Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, Conferenza permanente dei rapporti fra Stato regioni e province autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, Regione autonoma Valle d’Aosta, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione autonoma della Sardegna, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
• del decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicati in G.U. n. 216 del 15.9.2022 (doc. 1);
• del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022 (doc. 2);
• nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a:
• Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) (doc. 3);
• circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta;
• circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) (doc. 4);
• circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) (doc. 5);
• intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 6);
• intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 7).
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 marzo 2023 :
•della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, pubblicata sul BURA n. Speciale 177 del 14.12.2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e del relativo allegato;
• nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a:
• Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 01 Avezzano Sulmona L’Aquila n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”, allo stato non conosciuta;
• Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 01 Avezzano Sulmona L’Aquila n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, allo stato non conosciuta;
• Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL02 Lanciano Vasto Chieti n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici”, allo stato non conosciuta;
• Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL02 Lanciano Vasto Chieti n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, allo stato non conosciuta;
• Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL03 Pescara n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”, allo stato non conosciuta;
• Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL03 Pescara n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, allo stato non conosciuta;
• Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL04 Teramo n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”, allo stato non conosciuta;
• Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL04 Teramo n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, allo stato non conosciuta;
• Determinazione direttoriale della Regione Abruzzo DPF/105 del 28.10.2022, con la quale è stata costituita una Commissione per l’attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, citata nella determinazione 177/2022 sopra citata, ma allo stato non conosciuta;
• Comunicazione del Dipartimento Sanità alle AASSLL della Regione Abruzzo del 10.11.2022, citata nella determinazione 177/2022 cit., ma allo stato non conosciuta;
• Nota prot. N. RA/0525691/22 del 12.12.2022 del Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale “si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”, citata nella determinazione 177/2022 cit., ma allo stato non conosciuta;
• Atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Abruzzo;
• Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5/8/2022, allo stato non conosciuta
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 marzo 2023 :
• del decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15.12.2022, avente ad oggetto: “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del dl 19 giungo 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti”;
• del documento istruttorio della Direzione Generale per la salute prot. int. 205620/2022 del 13.12.2022 allegato al decreto del Commissario ad Acta n. 40/2022 cit.;
• nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a:
• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6.12.2022, n. 1446, recante “certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015-2016-2017-2018” e relativi allegati, allo stato non conosciuti;
• Atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richiesti dalla Regione Molise;
• Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 marzo 2023 :
•della Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, e relativi allegati;
della Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell’ 8 febbraio 2023 e relativi allegati, con la quale sono stati aggiornati gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sostituendo la determina 10/2022;
nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
• della relazione istruttoria della Posizione Organizzativa “Consolidamento Bilancio SSR” e del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità della Regione Puglia;
• Deliberazione del Direttore generale della ASL Bari n. 2188/2022;
• Deliberazione del Direttore generale della ASL Barletta-Andria-Trani n. 1586/2022;
• Deliberazioni del Direttore generale della ASL Brindisi n. 2848/2022 e n. 255 del 02/02/2023;
• Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Foggia n. 680/2022;
• Deliberazioni del Commissario Straordinario della ASL Lecce n. 392/2022 e n. 134/2023;
• Deliberazione del Direttore generale della ASL Taranto n. 2501/2022;
• Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia n. 596/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari n. 1148/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’IRCCS De Bellis n. 565/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Tumori Bari Giovanni Palo II n. 619/2022;
• Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione con i provvedimenti sopra individuati;
• Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 marzo 2023 :
•Della determinazione dell’Assessorato della Salute n. 1247 del 13 dicembre 2022 e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
• Deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti (non meglio specificati) del SSR, di certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 adottati nel 2019;
• Nota al Ministero della salute prot. n. 66228 del 16.9.2019;
• Nota al Ministero della salute prot. n. 80494 del 23.12.2019;
• Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Sicilia con i provvedimenti sopra individuati;
• Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 luglio 2023 :
dei provvedimenti in materia di payback dispositivi medici annualita’ 2015-2018 - istanza cautelare
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 novembre 2023 :
• del Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 741 del 21 luglio 2023, pubblicato il 24 luglio 2023, recante “Aggiornamento individuazione quota pay back dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e relativi allegati, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese;
• le deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti (non meglio specificati) del SSR, di certificazione dei “nuovi dati” di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018;
• il Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 860 del 12 settembre 2023, recante Modifica dell’articolo 2 del DA n. 741 del 21 luglio 2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, nonché della Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute e dell’Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. IA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Medicair Sud impugnava, con il ricorso introduttivo, gli atti ministeriali relativi al c.d. pay-back sanitario.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni statali intimate.
3. Coi successivi ricorsi per motivi aggiunti venivano gravati gli atti applicativi adottati dalle varie regioni.
4. Si costituivano in giudizio la Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute e l’Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
5. Successivamente all’entrata in vigore dell’art. 8, comma 3 d.l 30 marzo 2023, n. 34, conv. dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, parte ricorrente corrispondeva il 48% del dovuto; inoltre, con l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1- bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118 è stato riconosciuto alle imprese fornitrici di dispositivi medici che avevano già pagato ai sensi dell’art. 8, comma 3 d.l. 34/2023, una detrazione per l’importo versato eccedente la quota del 25% prevista del primo comma: pertanto, alla luce di quanto esposto, parte ricorrente domandava che venisse dichiarata cessata la materia del contendere (v. memoria del 14 ottobre 2025).
7. Sulla scorta di tali osservazioni, il Collegio tratteneva la causa per la decisione all’esito dell’udienza del 21 novembre 2025.
8. Alla luce delle dichiarazioni in atti e dell’avvenuto pagamento del dovuto in favore di regioni e province autonome, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
9. Le spese, alla luce del disposto dell’art. 7, comma 1 d.l. 95/2025, devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DR MA, Presidente
IA IG, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IG | DR MA |
IL SEGRETARIO