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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR IA, Presidente BOCCHIOLA MILENA ANGELA, Relatore ASCIONE MAURIZIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03F800647 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03F800647 IVA-ALTRO 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03F800647 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE:
CHIEDE
l'annullamento in quanto illegittimo dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe in forza delle ragioni di fatto e di diritto dispiegate in narrativa.
AGENZIA DELLE ENTRATE
CHIEDE (con memoria illustrativa ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/92 ) :
insiste affinchè il ricorso venga respinto, con condanna alle spese della parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attività accertatrice dell'Ufficio deriva da un processo verbale di constatazione (PVC) redatto per l'anno di imposta 2020, dai funzionari di questa Direzione, nel quale erano stati formulati due distinti rilievi: a) somministrazione illecita di manodopera e b) indebita deduzione di costi per sponsorizzazioni. Gli stessi rilievi sono stati, poi, formulati anche per l'anno di imposta in esame, considerato che la Società era incorsa nelle medesime violazioni, ricorrendo i medesimi presupposti (come è stato dedotto dall'analisi della documentazione richiesta alla Parte con apposito questionario n. Q154/2025 dell'8 aprile 2025). In particolare, per l'anno 2019 (che oggi si discute), i recuperi sono stati i seguenti:
1. Somministrazione illecita di manodopera rilevante ai fini IRES, IRAP ed IVA per un imponibile di euro 93.185,00 (con relativa IVA);
2. Indebita deduzione di costi per sponsorizzazioni ritenuti sovrafatturati rilevanti ai fini IRES, IRAP ed IVA. In relazione al primo rilievo, la Società ricorrente, a seguito della notifica dello schema d'atto, ha provveduto a sanare la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, presentando contestualmente le relative dichiarazioni integrative. Stante quanto sopra riepilogato, si rende noto che, nel corso delle operazioni di verifica alla base del recupero di imposta, erano state rinvenute n. 8 fatture emesse, a favore 3 della Società ricorrente, dalla Società_1 SRL, annotate al conto sponsorizzazioni per un totale di 240.000,00 euro. Dette operazioni di verifica erano state, a loro volta, originate da una segnalazione pervenuta dalla Direzione Provinciale I di Roma, a seguito della notifica del Processo verbale di constatazione a carico della Società_1società SRL operante nel settore della conduzione delle campagne marketing e altri servizi pubblicitari, per il periodo di imposta 2020, mediante il quale era stata contestata l'emissione di fatture afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti e/o sovrafatturate, per sponsorizzazioni in ambito sportivo. In particolare, i verificatori avevano rilevato che la società Società_1 SRL utilizzava fatture per operazioni inesistenti al fine di emettere, a sua volta, documenti fiscali sovrafatturati per consentire a terzi l'evasione delle imposte (pagg 17 e ss. del PVC). Nel corso dell'attività di controllo era anche emerso che la Società_1: - Non avesse una sede dove svolgere l'attività operativa, in quanto quella indicata corrispondeva allo studio del consulente fiscale;
- Non avesse personale dipendente e/o collaboratori ad eccezione del consulente fiscale;
- L'amministratore unico non risultasse percepire alcun reddito dalla stessa ma risultasse avere una diversa occupazione. Sulla base di queste risultanze investigative, i funzionari dello scrivente Ufficio hanno proceduto ad analizzare il contratto sottoscritto tra l'attuale ricorrente e la Società_1, riscontrando che lo stesso avesse per oggetto la sponsorizzazione del marchio della Ricorrente_1 sulla vettura Modello_1 , nelle gare del Campionato_1 e Campionato_2, presso i Circuito_1, Circuito_2, Circuito_3, Circuito_4, Circuito_5. Lo stesso, prevedeva che venissero apposti 2/3 Ricorrente_1adesivi sulla vettura con il logo della Spa e la descrizione dei servizi offerti sul mercato. Dalla documentazione fotografica esibita, era emerso, invece, che il solo marchio – e non anche i servizi offerti - fosse esposto mediante un unico adesivo collocato nella parte anteriore del veicolo, al centro del cofano, con dimensioni di circa 50 cm x 10 cm. Inoltre, si riscontrava anche che l'importo della sponsorizzazione fosse sovradimensionato se confrontato con l'utile civilistico realizzato dalla società ricorrente, perché, a fronte di 240.000 euro di spese dichiarate, gli utili risultavano essere pari ad € 172.346,00, cioè, nettamente inferiori alle spese sostenute. Stante quanto ricostruito, risultava, quindi, poco credibile che una società potesse, annualmente, corrispondere le cifre in contestazione, compromettendo gli utili, per sostenere costi di sponsorizzazione del suo marchio in eventi con scarsa visibilità agli eventuali e potenziali clienti. A ciò deve aggiungersi, come emerso dalle indagini, che: - l'importo della sponsorizzazione veniva determinato in base allo spazio occupato dal logo sulla vettura e dal tipo di campionato al quale avrebbe partecipato. Nel caso di specie, si rileva che, come anticipato, il contratto prevedeva l'apposizione di 2/3 adesivi sull'autovettura e la descrizione dei servizi offerti sul mercato ma dall'esame della documentazione fotografica esibita, emerge che sulla Modello_1 risultava applicato un unico adesivo con il solo logo della Ricorrente_1 senza “la descrizione dei servizi offerti sul mercato” come, invece, era previsto dal contratto. Quindi, non sarebbero stati forniti criteri oggettivi di determinazione dei corrispettivi, impedendo all'Amministrazione di ricostruirne l'effettiva misura;
- i contratti annuali venivano firmati via PEC o e-mail, senza indicare il soggetto firmatario della Società_1 SRL;
- l'amministratore, nel corso del contraddittorio intercorso con i funzionari dello scrivente Ufficio (in occasione della verifica fiscale), aveva dichiarato di aver definito i termini contrattuali con il sig. Nominativo_1, ex pilota, che non risultava ricoprire alcun ruolo nella Società_1 e che non era dipendente della stessa;
- - L'amministratore aveva dichiarato di non ricordare il nome della persona con cui aveva firmato il contratto e di non conoscere i sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3 Società_1 Nominativo_4, rispettivamente rappresentante legale e socio della ma neppure il Sig. , sedicente responsabile sportivo del team;
A parere degli accertatori risultava evidente che l'attività svolta dalla Società_1 S.r.l. fosse finalizzata a
“gonfiare” il costo di cessione degli spazi pubblicitari, di conseguenza, in considerazione della complessiva inattendibilità dell'impianto contabile, l'Ufficio ha provveduto alla rideterminazione dei reali ricavi e dell'importo della sovrafatturazione, considerando anche le risultanze del PVC della Direzione provinciale romana a carico della Società_1. La rideterminazione del valore sovrafatturato ha seguito, infatti, il ragionamento delle ricostruzioni operate dai colleghi romani, riconoscendo quali costi effettivamente sostenuti solo il 16% dei valori fatturati (quindi, euro 38.400,00 in luogo dei 240.000,00 euro dichiarati). Parte privata presenta ricorso eccependo :
1. Illegittimità dell'accertamento per difetto della prova. L'Amministrazione finanziaria non avrebbe dimostrato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'obbligazione tributaria, ovvero il verificarsi, in capo al soggetto passivo, del presupposto oggettivo dell'imposta. Per il ricorrente sarebbe innegabile che l'onere della prova, nel caso di contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, incomba solo ed esclusivamente sull'Amministrazione finanziaria.
Conclude come in epigrafe
Si costituisce e controdeduce l'Ufficio rappresentando che in tema di onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l'orientamento giurisprudenziale è ormai pacifico nel riconoscere che sia a carico dell'Amministrazione finanziaria ma può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto 6 essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024; Cass. 25631/2025; Cass. 8716/25).
. Conclude l'Ufficio affermando che stante la mancanza assoluta di prove fornite in tal senso dal Contribuente, considerate, invece, le argomentazioni sostenute dal medesimo Ufficio e l'impianto probatorio reso in atti, la pretesa dell'Amministrazione appare legittima e corretta. Precisa parte resistente che, per l'annualità 2020, avente ad oggetto i medesimi recuperi d'imposta, la Corte di giustizia di Pavia, con il dispositivo numero 329/25 del 9 dicembre 2025, ha riconosciuto la legittimità della pretesa tributaria, rigettando il ricorso e condannando la parte soccombente alle spese di lite.
All'udienza fissata per la discussione, dopo l'esposizione del Relatore, la Corte deliberava nel segreto della Camera di Consiglio, riservando il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto delle osservazioni dell' AE Direzione Provinciale di Pavia , , dell'Agenzia Entrate Riscossione - che per tutte le parti si ritengono richiamate
– questa Corte così decide . Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli 4 artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Questa Corte letta , valutata attentamente la documentazione, in atti ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
In tema di onere probatorio la Corte di cassazione, ribadisce i principi ormai consolidati riguardanti la ripartizione di detto onere in caso di operazioni oggettivamente inesistenti. Con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (vedi Cassazione n. 26453/2018 ). Più precisamente, l'onere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto,
“qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (Cassazione n. 28628/2021). In definitiva, deve ritenersi consolidato l'orientamento secondo cui il giudice di merito, solo dopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio, sia singolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell'atto impositivo. L'analisi degli elementi forniti dunque va condotta, per quel che riguarda il valore probatorio, “sia singolarmente che complessivamente”. Questo collegio non incorre nell'errore di “limitarsi a procedere ad un esame parcellizzato dei vari elementi indiziari, posti dall'Ufficio a fondamento dell'inesistenza delle operazioni contestate “ bensì ha ben considerato ed analizzato gli elementi riscontrati dall'Ufficio ossia :
- Le fatture sono state emesse da una società “vuota” (Società_1 SRL), priva di una reale sede operativa o di dipendenti:
- Gli amministratori sono nullatenenti o irreperibili;
- Vi è mancanza di rapporti diretti, i contratti sono conclusi tramite e-mail o al telefono;
Società_1- Gli accordi sono stati definiti con soggetti estranei alla compagine societaria della (ex pilota, non dipendente);
- Gli importi da corrispondere sono stati determinati in modo anomalo , così pure l'apposizione del logo che ha riguardato solo il nome e non anche la descrizione dei servizi offerti, prevista contrattualmente;
Dunque questo Collegio in una analisi e visione singola e complessiva , gli elementi indicati sono prova , e tali da indurre questa Corte a non accogliere il ricorso Per giurisprudenza consolidata tale prova , che può essere data anche attraverso una serie di elementi indiziari e di presunzioni, è idonea e sufficiente a fondare il recupero dell'Amministrazione Finanziaria spostando, quindi, sul contribuente l'onere della prova contraria. Quanto alla eccepita Illegittimità dell'avviso impugnato per violazione delle norme sul contraddittorio, sulla partecipazione del contribuente al procedimento e sulla motivazione degli atti ai sensi degli art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del d.p.r. n. 600/73, e come meglio chiarito La mancata notifica di un nuovo schema di atto determina, pertanto, la manifesta illegittimità dell'atto di accertamento qui impugnato. Questa Corte osserva in proposito, che nel caso di specie non sia applicabile stante, in aggiunta a quanto sopra osservato , anche l'esistenza di un principio giurisprudenziale altrettanto pacifico ossia che l'avviso di accertamento soddisfi l'obbligo di motivazione ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (così Cass. n. 15508/2020, conf. Cass. n. 27708/2022 e n. 30039/2018). D'altro canto, come si evince dal tenore del ricorso, l'odierna parte ricorrente sembrerebbe aver ben compreso le ragioni giuridiche e i motivi alla base della ripresa fiscale, avendo potuto conseguentemente controdedurre con il presente ricorso. Dunque, risulta essere stato in pieno garantito il diritto di difesa del contribuente. Si ritiene quindi che gli elementi molteplici sorti nel corso dell'indagine dell'amministrazione Finanziaria sono stati tali da indurre a sospettare dell'irregolarità delle operazioni. Ad oggi il ricorrente nulla ha eccepito per fornire una prova contraria efficace, si è limitato a negare gli addebiti, senza però offrire spiegazioni alternative e commercialmente plausibili per le anomalie riscontrate. A tale proposito la suprema Corte ha ritenuto del tutto inverosimile che un operatore economico, a fronte di transazioni per importi così elevati, non avesse effettuato le più elementari verifiche sull'affidabilità e sulla reale esistenza dei propri partner commerciali, come recarsi di personalmente presso l'azienda fornitrice per sottoscrivere gli accordi contrattuali (Cass 1622/2025). In questi casi, non è sufficiente negare le accuse, ma dimostrare di aver agito con la massima diligenza possibile, significa verificare le visure camerali, accertarsi dell'esistenza di una sede operativa reale, ricercare informazioni sulla reputazione commerciale del partner ed instaurare un contatto diretto con i responsabili aziendali. Stante la mancanza assoluta di prove fornite in tal senso dal Contribuente, considerate, invece, le argomentazioni sostenute dall'Ufficio e l'impianto probatorio reso in atti, la pretesa dell'Amministrazione appare legittima e corretta. Sulla base di queste argomentazioni la Corte ogni diversa istanza e/o eccezione eventualmente proposta dalle parti disattesa o comunque assorbita, decide che il ricorso debba essere respinto La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della parte resistente come da dispositivo.
.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Pavia rigetta il ricorso e condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 13.350,00
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR IA, Presidente BOCCHIOLA MILENA ANGELA, Relatore ASCIONE MAURIZIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03F800647 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03F800647 IVA-ALTRO 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03F800647 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE:
CHIEDE
l'annullamento in quanto illegittimo dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe in forza delle ragioni di fatto e di diritto dispiegate in narrativa.
AGENZIA DELLE ENTRATE
CHIEDE (con memoria illustrativa ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/92 ) :
insiste affinchè il ricorso venga respinto, con condanna alle spese della parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attività accertatrice dell'Ufficio deriva da un processo verbale di constatazione (PVC) redatto per l'anno di imposta 2020, dai funzionari di questa Direzione, nel quale erano stati formulati due distinti rilievi: a) somministrazione illecita di manodopera e b) indebita deduzione di costi per sponsorizzazioni. Gli stessi rilievi sono stati, poi, formulati anche per l'anno di imposta in esame, considerato che la Società era incorsa nelle medesime violazioni, ricorrendo i medesimi presupposti (come è stato dedotto dall'analisi della documentazione richiesta alla Parte con apposito questionario n. Q154/2025 dell'8 aprile 2025). In particolare, per l'anno 2019 (che oggi si discute), i recuperi sono stati i seguenti:
1. Somministrazione illecita di manodopera rilevante ai fini IRES, IRAP ed IVA per un imponibile di euro 93.185,00 (con relativa IVA);
2. Indebita deduzione di costi per sponsorizzazioni ritenuti sovrafatturati rilevanti ai fini IRES, IRAP ed IVA. In relazione al primo rilievo, la Società ricorrente, a seguito della notifica dello schema d'atto, ha provveduto a sanare la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, presentando contestualmente le relative dichiarazioni integrative. Stante quanto sopra riepilogato, si rende noto che, nel corso delle operazioni di verifica alla base del recupero di imposta, erano state rinvenute n. 8 fatture emesse, a favore 3 della Società ricorrente, dalla Società_1 SRL, annotate al conto sponsorizzazioni per un totale di 240.000,00 euro. Dette operazioni di verifica erano state, a loro volta, originate da una segnalazione pervenuta dalla Direzione Provinciale I di Roma, a seguito della notifica del Processo verbale di constatazione a carico della Società_1società SRL operante nel settore della conduzione delle campagne marketing e altri servizi pubblicitari, per il periodo di imposta 2020, mediante il quale era stata contestata l'emissione di fatture afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti e/o sovrafatturate, per sponsorizzazioni in ambito sportivo. In particolare, i verificatori avevano rilevato che la società Società_1 SRL utilizzava fatture per operazioni inesistenti al fine di emettere, a sua volta, documenti fiscali sovrafatturati per consentire a terzi l'evasione delle imposte (pagg 17 e ss. del PVC). Nel corso dell'attività di controllo era anche emerso che la Società_1: - Non avesse una sede dove svolgere l'attività operativa, in quanto quella indicata corrispondeva allo studio del consulente fiscale;
- Non avesse personale dipendente e/o collaboratori ad eccezione del consulente fiscale;
- L'amministratore unico non risultasse percepire alcun reddito dalla stessa ma risultasse avere una diversa occupazione. Sulla base di queste risultanze investigative, i funzionari dello scrivente Ufficio hanno proceduto ad analizzare il contratto sottoscritto tra l'attuale ricorrente e la Società_1, riscontrando che lo stesso avesse per oggetto la sponsorizzazione del marchio della Ricorrente_1 sulla vettura Modello_1 , nelle gare del Campionato_1 e Campionato_2, presso i Circuito_1, Circuito_2, Circuito_3, Circuito_4, Circuito_5. Lo stesso, prevedeva che venissero apposti 2/3 Ricorrente_1adesivi sulla vettura con il logo della Spa e la descrizione dei servizi offerti sul mercato. Dalla documentazione fotografica esibita, era emerso, invece, che il solo marchio – e non anche i servizi offerti - fosse esposto mediante un unico adesivo collocato nella parte anteriore del veicolo, al centro del cofano, con dimensioni di circa 50 cm x 10 cm. Inoltre, si riscontrava anche che l'importo della sponsorizzazione fosse sovradimensionato se confrontato con l'utile civilistico realizzato dalla società ricorrente, perché, a fronte di 240.000 euro di spese dichiarate, gli utili risultavano essere pari ad € 172.346,00, cioè, nettamente inferiori alle spese sostenute. Stante quanto ricostruito, risultava, quindi, poco credibile che una società potesse, annualmente, corrispondere le cifre in contestazione, compromettendo gli utili, per sostenere costi di sponsorizzazione del suo marchio in eventi con scarsa visibilità agli eventuali e potenziali clienti. A ciò deve aggiungersi, come emerso dalle indagini, che: - l'importo della sponsorizzazione veniva determinato in base allo spazio occupato dal logo sulla vettura e dal tipo di campionato al quale avrebbe partecipato. Nel caso di specie, si rileva che, come anticipato, il contratto prevedeva l'apposizione di 2/3 adesivi sull'autovettura e la descrizione dei servizi offerti sul mercato ma dall'esame della documentazione fotografica esibita, emerge che sulla Modello_1 risultava applicato un unico adesivo con il solo logo della Ricorrente_1 senza “la descrizione dei servizi offerti sul mercato” come, invece, era previsto dal contratto. Quindi, non sarebbero stati forniti criteri oggettivi di determinazione dei corrispettivi, impedendo all'Amministrazione di ricostruirne l'effettiva misura;
- i contratti annuali venivano firmati via PEC o e-mail, senza indicare il soggetto firmatario della Società_1 SRL;
- l'amministratore, nel corso del contraddittorio intercorso con i funzionari dello scrivente Ufficio (in occasione della verifica fiscale), aveva dichiarato di aver definito i termini contrattuali con il sig. Nominativo_1, ex pilota, che non risultava ricoprire alcun ruolo nella Società_1 e che non era dipendente della stessa;
- - L'amministratore aveva dichiarato di non ricordare il nome della persona con cui aveva firmato il contratto e di non conoscere i sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3 Società_1 Nominativo_4, rispettivamente rappresentante legale e socio della ma neppure il Sig. , sedicente responsabile sportivo del team;
A parere degli accertatori risultava evidente che l'attività svolta dalla Società_1 S.r.l. fosse finalizzata a
“gonfiare” il costo di cessione degli spazi pubblicitari, di conseguenza, in considerazione della complessiva inattendibilità dell'impianto contabile, l'Ufficio ha provveduto alla rideterminazione dei reali ricavi e dell'importo della sovrafatturazione, considerando anche le risultanze del PVC della Direzione provinciale romana a carico della Società_1. La rideterminazione del valore sovrafatturato ha seguito, infatti, il ragionamento delle ricostruzioni operate dai colleghi romani, riconoscendo quali costi effettivamente sostenuti solo il 16% dei valori fatturati (quindi, euro 38.400,00 in luogo dei 240.000,00 euro dichiarati). Parte privata presenta ricorso eccependo :
1. Illegittimità dell'accertamento per difetto della prova. L'Amministrazione finanziaria non avrebbe dimostrato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'obbligazione tributaria, ovvero il verificarsi, in capo al soggetto passivo, del presupposto oggettivo dell'imposta. Per il ricorrente sarebbe innegabile che l'onere della prova, nel caso di contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, incomba solo ed esclusivamente sull'Amministrazione finanziaria.
Conclude come in epigrafe
Si costituisce e controdeduce l'Ufficio rappresentando che in tema di onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l'orientamento giurisprudenziale è ormai pacifico nel riconoscere che sia a carico dell'Amministrazione finanziaria ma può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto 6 essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024; Cass. 25631/2025; Cass. 8716/25).
. Conclude l'Ufficio affermando che stante la mancanza assoluta di prove fornite in tal senso dal Contribuente, considerate, invece, le argomentazioni sostenute dal medesimo Ufficio e l'impianto probatorio reso in atti, la pretesa dell'Amministrazione appare legittima e corretta. Precisa parte resistente che, per l'annualità 2020, avente ad oggetto i medesimi recuperi d'imposta, la Corte di giustizia di Pavia, con il dispositivo numero 329/25 del 9 dicembre 2025, ha riconosciuto la legittimità della pretesa tributaria, rigettando il ricorso e condannando la parte soccombente alle spese di lite.
All'udienza fissata per la discussione, dopo l'esposizione del Relatore, la Corte deliberava nel segreto della Camera di Consiglio, riservando il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto delle osservazioni dell' AE Direzione Provinciale di Pavia , , dell'Agenzia Entrate Riscossione - che per tutte le parti si ritengono richiamate
– questa Corte così decide . Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli 4 artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Questa Corte letta , valutata attentamente la documentazione, in atti ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
In tema di onere probatorio la Corte di cassazione, ribadisce i principi ormai consolidati riguardanti la ripartizione di detto onere in caso di operazioni oggettivamente inesistenti. Con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (vedi Cassazione n. 26453/2018 ). Più precisamente, l'onere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto,
“qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (Cassazione n. 28628/2021). In definitiva, deve ritenersi consolidato l'orientamento secondo cui il giudice di merito, solo dopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio, sia singolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell'atto impositivo. L'analisi degli elementi forniti dunque va condotta, per quel che riguarda il valore probatorio, “sia singolarmente che complessivamente”. Questo collegio non incorre nell'errore di “limitarsi a procedere ad un esame parcellizzato dei vari elementi indiziari, posti dall'Ufficio a fondamento dell'inesistenza delle operazioni contestate “ bensì ha ben considerato ed analizzato gli elementi riscontrati dall'Ufficio ossia :
- Le fatture sono state emesse da una società “vuota” (Società_1 SRL), priva di una reale sede operativa o di dipendenti:
- Gli amministratori sono nullatenenti o irreperibili;
- Vi è mancanza di rapporti diretti, i contratti sono conclusi tramite e-mail o al telefono;
Società_1- Gli accordi sono stati definiti con soggetti estranei alla compagine societaria della (ex pilota, non dipendente);
- Gli importi da corrispondere sono stati determinati in modo anomalo , così pure l'apposizione del logo che ha riguardato solo il nome e non anche la descrizione dei servizi offerti, prevista contrattualmente;
Dunque questo Collegio in una analisi e visione singola e complessiva , gli elementi indicati sono prova , e tali da indurre questa Corte a non accogliere il ricorso Per giurisprudenza consolidata tale prova , che può essere data anche attraverso una serie di elementi indiziari e di presunzioni, è idonea e sufficiente a fondare il recupero dell'Amministrazione Finanziaria spostando, quindi, sul contribuente l'onere della prova contraria. Quanto alla eccepita Illegittimità dell'avviso impugnato per violazione delle norme sul contraddittorio, sulla partecipazione del contribuente al procedimento e sulla motivazione degli atti ai sensi degli art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del d.p.r. n. 600/73, e come meglio chiarito La mancata notifica di un nuovo schema di atto determina, pertanto, la manifesta illegittimità dell'atto di accertamento qui impugnato. Questa Corte osserva in proposito, che nel caso di specie non sia applicabile stante, in aggiunta a quanto sopra osservato , anche l'esistenza di un principio giurisprudenziale altrettanto pacifico ossia che l'avviso di accertamento soddisfi l'obbligo di motivazione ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (così Cass. n. 15508/2020, conf. Cass. n. 27708/2022 e n. 30039/2018). D'altro canto, come si evince dal tenore del ricorso, l'odierna parte ricorrente sembrerebbe aver ben compreso le ragioni giuridiche e i motivi alla base della ripresa fiscale, avendo potuto conseguentemente controdedurre con il presente ricorso. Dunque, risulta essere stato in pieno garantito il diritto di difesa del contribuente. Si ritiene quindi che gli elementi molteplici sorti nel corso dell'indagine dell'amministrazione Finanziaria sono stati tali da indurre a sospettare dell'irregolarità delle operazioni. Ad oggi il ricorrente nulla ha eccepito per fornire una prova contraria efficace, si è limitato a negare gli addebiti, senza però offrire spiegazioni alternative e commercialmente plausibili per le anomalie riscontrate. A tale proposito la suprema Corte ha ritenuto del tutto inverosimile che un operatore economico, a fronte di transazioni per importi così elevati, non avesse effettuato le più elementari verifiche sull'affidabilità e sulla reale esistenza dei propri partner commerciali, come recarsi di personalmente presso l'azienda fornitrice per sottoscrivere gli accordi contrattuali (Cass 1622/2025). In questi casi, non è sufficiente negare le accuse, ma dimostrare di aver agito con la massima diligenza possibile, significa verificare le visure camerali, accertarsi dell'esistenza di una sede operativa reale, ricercare informazioni sulla reputazione commerciale del partner ed instaurare un contatto diretto con i responsabili aziendali. Stante la mancanza assoluta di prove fornite in tal senso dal Contribuente, considerate, invece, le argomentazioni sostenute dall'Ufficio e l'impianto probatorio reso in atti, la pretesa dell'Amministrazione appare legittima e corretta. Sulla base di queste argomentazioni la Corte ogni diversa istanza e/o eccezione eventualmente proposta dalle parti disattesa o comunque assorbita, decide che il ricorso debba essere respinto La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della parte resistente come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Pavia rigetta il ricorso e condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 13.350,00