Versione
13 luglio 1991
13 luglio 1991
Art. 20-bis. (((Omessa custodia di armi).
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.))
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.))
Commentari • 6
- 1. Pistola in casa: chiarite le modalità per la corretta custodiaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2017 · 18.40945
Giurisprudenza • 343
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 10/09/2025, n. 806Provvedimento: […] 2.- Il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito della segnalazione pervenuta il 30.1.2024 dai Carabinieri di Treviglio, che, nel corso di un ordinario controllo delle armi e munizioni detenute presso l'abitazione del ricorrente, ne avevano appurato l'incauta custodia, lo avevano deferito all'Autorità giudiziaria per violazione dell'art. 20 bis Legge 110/1975 ed avevano proceduto al ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e del relativo porto.Leggi di più...
- sanatoria mancata comunicazione avvio procedimento·
- art. 20 bis Legge 110/1975·
- incauta custodia armi·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 11 e 43 TULPS·
- giudizio di inaffidabilità·
- violazione art. 7 Legge 241/1990·
- onere della prova·
- revoca porto d'armi