Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 86
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Accordo conciliativo

    Le parti sono addivenute a Conciliazione stragiudiziale della controversia. Nelle ipotesi previste dagli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992, i termini dell'accordo conciliativo per la definizione della controversia sono rimessi alla valutazione delle parti per la composizione della lite. Il giudice tributario si limita ad un esame di legittimità dell'accordo conciliativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art. 46 del d.lgs.546/1992 e disposta la compensazione delle spese di giudizio, come concordato tra le stesse parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 86
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 86
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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