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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
LO NC, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 894/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via Giuseppe De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 23/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077 2023 00110497 61 000 IRES-CONSOLIDATO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077 2023 00110497 61 000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
A seguito di accordo conciliativo, le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese di lite compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In riferimento alla controversia qui di seguito esposta e più precisamente:
Cartella di pagamento n. 077 2023 00110497 61 000 di Agenzia delle Entrate-Riscossione su Ruolo emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Ufficio Grandi Contribuenti: maggiore imposta a debito per l'anno di imposta 2019 di € 380.548,80= (oltre sanzioni per € 114.164,64= e interessi per
€ 44.793,12=) liquidata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, per mancato riporto della perdita di € 1.562.265,00= nei modelli dichiarativi precedenti.
Visti gli atti del processo le parti hanno definito la controversia come segue:
L'Ufficio abbandona la pretesa di cui alla Cartella di pagamento n. 077 2023 00110497 61 000 e la società Resistente_1 SpA verserà, stante l'omessa indicazione della perdita fiscale nel precedente Modello dichiarativo CNM/2019, la somma di € 1.000= quale sanzione prevista dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo n.
471/1997, come ridotta ex art 48 ter del d. lgs. n. 546 del 1992, vista la pendenza del giudizio in grado di appello.
Spese di entrambi i gradi di giudizio sono in accordo delle parti da ritenersi compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sono addivenute a Conciliazione stragiudiziale della controversia come da atti depositati.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992, i termini dell'accordo conciliativo per la definizione della controversia sono rimessi alla valutazione delle parti per la composizione della lite avente ad oggetto l'avviso di accertamento impugnato ed in epigrafe indicato.
Ne consegue che il giudice tributario non può vagliare il merito delle scelte effettuate dalle parti, dovendosi limitare ad un esame di legittimità dell'accordo conciliativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, che nel caso in esame sussistono.
Ciò premesso, impregiudicata ogni valutazione sul merito dell'accordo conciliativo, per quanto concerne il profilo processuale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art. 46 del d.lgs.546/1992
e disposta la compensazione delle spese di giudizio, come concordato tra le stesse parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
LO NC, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 894/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via Giuseppe De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 23/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077 2023 00110497 61 000 IRES-CONSOLIDATO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077 2023 00110497 61 000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
A seguito di accordo conciliativo, le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese di lite compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In riferimento alla controversia qui di seguito esposta e più precisamente:
Cartella di pagamento n. 077 2023 00110497 61 000 di Agenzia delle Entrate-Riscossione su Ruolo emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Ufficio Grandi Contribuenti: maggiore imposta a debito per l'anno di imposta 2019 di € 380.548,80= (oltre sanzioni per € 114.164,64= e interessi per
€ 44.793,12=) liquidata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, per mancato riporto della perdita di € 1.562.265,00= nei modelli dichiarativi precedenti.
Visti gli atti del processo le parti hanno definito la controversia come segue:
L'Ufficio abbandona la pretesa di cui alla Cartella di pagamento n. 077 2023 00110497 61 000 e la società Resistente_1 SpA verserà, stante l'omessa indicazione della perdita fiscale nel precedente Modello dichiarativo CNM/2019, la somma di € 1.000= quale sanzione prevista dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo n.
471/1997, come ridotta ex art 48 ter del d. lgs. n. 546 del 1992, vista la pendenza del giudizio in grado di appello.
Spese di entrambi i gradi di giudizio sono in accordo delle parti da ritenersi compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sono addivenute a Conciliazione stragiudiziale della controversia come da atti depositati.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992, i termini dell'accordo conciliativo per la definizione della controversia sono rimessi alla valutazione delle parti per la composizione della lite avente ad oggetto l'avviso di accertamento impugnato ed in epigrafe indicato.
Ne consegue che il giudice tributario non può vagliare il merito delle scelte effettuate dalle parti, dovendosi limitare ad un esame di legittimità dell'accordo conciliativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, che nel caso in esame sussistono.
Ciò premesso, impregiudicata ogni valutazione sul merito dell'accordo conciliativo, per quanto concerne il profilo processuale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art. 46 del d.lgs.546/1992
e disposta la compensazione delle spese di giudizio, come concordato tra le stesse parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.