Sentenza 18 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/05/2021, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 00658/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02346/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Agricola Da Ros S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Cittolin e Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’avvocato Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di San Vendemiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zambelli e Maurizio Zanchettin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22;
Provincia di Treviso Presidente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Feltrin e Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo 2988;
Comune di Conegliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Colla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di San Vendemiano 7.8.2009, n. 15, avente ad oggetto la "Realizzazione della nuova viabilità denominata 'Tangenziale Sud'".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vendemiano, della Provincia di Treviso e del Comune di Conegliano;
Vista la dichiarazione depositata il 2 aprile 2021, sottoscritta per accettazione dai difensori degli Enti costituiti e notificata il 2 aprile 2021 al Comune di Mareno di Piave, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con atto depositato presso questo Tribunale il 2 aprile 2021, la parte ricorrente ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese di lite;
- che tale atto è stato sottoscritto, per accettazione della rinuncia e della chiesta compensazione delle spese, dai procuratori degli Enti costituiti e notificato al Comune di Mareno di Piave;
- che “nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue; l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti e a verbale, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 1494 del 2020);
Ritenuto che, a norma degli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm., dev’essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che non v’è luogo a provvedere alla regolazione delle spese nei confronti del Comune di Mareno di Piave, non essendo quest’ultimo costituito in giudizio, e che, ai sensi dell’art. 84, co. 2, cod. proc. amm., va disposta l’integrale compensazione delle stesse quanto al Comune di Conegliano, alla Provincia di Treviso e al Comune di San Vendemiano, conformemente all’accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dà atto della rinuncia;
- compensa le spese di lite nei confronti del Comune di Conegliano, della Provincia di Treviso e del Comune di San Vendemiano e dichiara che non v’è luogo alla regolazione delle stesse riguardo al Comune di Mareno di Piave.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO