CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino che concludeva per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. Alessandro Angelino che insisteva per l'accoglímento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Venezia rigettava l'appello proposto nei confronti il provvedimento del Gip di Verona che aveva respinto la richiesta di revoca-sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere imposta ad TO ON per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio aggravato dalla tra nsnazional ità. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 3176 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/12/2023 2.1. violazione di legge (art. 16 cod. proc. pen.) la misura sarebbe stata applicata dal giudice incompetente: la competenza spetterebbe al Tribunale di Caltagirone tenuto conto che la società "AE Import export" aveva sede legale presso il Comune di Palagonia;
2.1.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità, in quanto, a fronte di una motivazione articolata e puntuale che identifica la competenza del tribunale di Verona escludendo quella del tribunale di Caltagirone (sulla base del fatto in quanto il primo episodio di truffa del 3 settembre 2021 risulta meno grave rispetto a quello di autoriciclaggio aggravato dalla transnazionalità descritto al capo 11), si limitava ad affermare apoditticamente che la competenza era quella dell'ufficio di Caltagirone dopo essersi limitato a citare la parte del provvedimento contestata. 2.2. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione relativa alla gravità indiziaria: si deduceva la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto lo stesso non avrebbe motivato "autonomamente" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
mancherebbe, inoltre, la valutazione sia del contributo del ricorrente all'attività associativa, che della sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.2.1. Anche tale doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto contesta, in modo generico ed aspecifico, la motivazione del provvedimento impugnato reiterando le doglianze già avanzate con l'appello, senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dal Tribunale per rigettarlo. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale rilevava che il difetto di autonoma valutazione veniva erroneamente riferito al provvedimento di rigetto dell'appello, nonostante tale requisito sia previsto solo per l'ordinanza genetica. Con riferimento alle doglianze relative alla gravità indiziaria correttamente il Tribunale rilevava la genericità della prima impugnazione, vizio che, rendendo inammissibile sul punto l'appello, si ripercuote anche sull'ammissibilità dell'odierno ricorso che, peraltro, anche in questo caso, non ha contestato specificamente le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato valorizzato il tempo trascorso dai fatti contestati e non sarebbe nata identificata la concretezza e l'attualità del pericolo cautelare. 2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata. rk Contrariamente a quanto dedotto, l'ordinanza impugnataeffettuato un'accurata valutazione del profilo cautelare, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione emergente sia dalle modalità con le quali è stata compiuta l'azione criminosa, che dalla personalità 2 L'estensore del ricorrente. La concretezza del pericolo veniva, infatti, dedotta dalla particolare professionalità e capacità organizzativa dimostrata, mentre la sua attualità emergeva dal fatto che, in epoca recentissima, il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di proseguire nella sua attività illecita (come emergeva dal contenuto di una intercettazione). Per quanto riguarda il tempo trascorso dai fatti contestati si tratta di circostanza non rilevante in sede di appello cautelare: si riafferma infatti che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (tra le altre: Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01) 3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023 Il Presidenté(
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino che concludeva per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. Alessandro Angelino che insisteva per l'accoglímento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Venezia rigettava l'appello proposto nei confronti il provvedimento del Gip di Verona che aveva respinto la richiesta di revoca-sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere imposta ad TO ON per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio aggravato dalla tra nsnazional ità. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 3176 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/12/2023 2.1. violazione di legge (art. 16 cod. proc. pen.) la misura sarebbe stata applicata dal giudice incompetente: la competenza spetterebbe al Tribunale di Caltagirone tenuto conto che la società "AE Import export" aveva sede legale presso il Comune di Palagonia;
2.1.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità, in quanto, a fronte di una motivazione articolata e puntuale che identifica la competenza del tribunale di Verona escludendo quella del tribunale di Caltagirone (sulla base del fatto in quanto il primo episodio di truffa del 3 settembre 2021 risulta meno grave rispetto a quello di autoriciclaggio aggravato dalla transnazionalità descritto al capo 11), si limitava ad affermare apoditticamente che la competenza era quella dell'ufficio di Caltagirone dopo essersi limitato a citare la parte del provvedimento contestata. 2.2. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione relativa alla gravità indiziaria: si deduceva la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto lo stesso non avrebbe motivato "autonomamente" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
mancherebbe, inoltre, la valutazione sia del contributo del ricorrente all'attività associativa, che della sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.2.1. Anche tale doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto contesta, in modo generico ed aspecifico, la motivazione del provvedimento impugnato reiterando le doglianze già avanzate con l'appello, senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dal Tribunale per rigettarlo. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale rilevava che il difetto di autonoma valutazione veniva erroneamente riferito al provvedimento di rigetto dell'appello, nonostante tale requisito sia previsto solo per l'ordinanza genetica. Con riferimento alle doglianze relative alla gravità indiziaria correttamente il Tribunale rilevava la genericità della prima impugnazione, vizio che, rendendo inammissibile sul punto l'appello, si ripercuote anche sull'ammissibilità dell'odierno ricorso che, peraltro, anche in questo caso, non ha contestato specificamente le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato valorizzato il tempo trascorso dai fatti contestati e non sarebbe nata identificata la concretezza e l'attualità del pericolo cautelare. 2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata. rk Contrariamente a quanto dedotto, l'ordinanza impugnataeffettuato un'accurata valutazione del profilo cautelare, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione emergente sia dalle modalità con le quali è stata compiuta l'azione criminosa, che dalla personalità 2 L'estensore del ricorrente. La concretezza del pericolo veniva, infatti, dedotta dalla particolare professionalità e capacità organizzativa dimostrata, mentre la sua attualità emergeva dal fatto che, in epoca recentissima, il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di proseguire nella sua attività illecita (come emergeva dal contenuto di una intercettazione). Per quanto riguarda il tempo trascorso dai fatti contestati si tratta di circostanza non rilevante in sede di appello cautelare: si riafferma infatti che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (tra le altre: Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01) 3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023 Il Presidenté(