CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 722/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
NN IO, RE
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2366/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore 1 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
-
Difesa da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000313000 VARI
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520070007954008000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520070007954008000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080005396887000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080005396887000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090007581360000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090007581360000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110002653841000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160025095456000 RADIODIFFUSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160025095456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130030089110000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130030089110000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140009052283000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140009052283000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180006026071000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180006026071000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180006026071000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008297190000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180012469355000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20762 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20762 IVA-ALTRO 2008 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20762 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29576202500000313000, notificata in data 19/02/2025, limitando l'impugnazione ai seguenti atti presupposti per come estratti dalle pagine 1-2 del ricorso:
Cartella n. 29520070007954008000 (not. 10/05/2007) - € 23.552,47
Cartella n. 29520080005396887000 (not. 09/02/2009) - € 17.117,99
Cartella n. 29520090007581360000 (not. 17/06/2009) - € 20.921,13
Cartella n. 29520110002653841000 (not. 13/06/2011) - € 31.789,73
Cartella n. 29520160025095456000 (not. 05/12/2016) - € 291,22
Cartella n. 29520130030089110000 (not. 18/12/2013) - € 385,92
Cartella n. 29520140009052283000 (not. 17/06/2014) - € 204,68
Cartella n. 29520180006026071000 (not. 31/10/2018) - € 36.919,34
Cartella n. 29520180008297190000 (not. 06/08/2018) – € 149,40
Cartella n. 29520180012469355000 (not. 26/09/2018) - € 130,32
Avviso di Accertamento n. 20762 (not. 19/02/2020) - € 43.322,00
La ricorrente deduce, in sintesi:
(i) l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici;
(ii) l'esistenza di giudicato interno/esterno ostativo alla pretesa, per effetto di precedenti sentenze della CGT di Messina (Sez. 14, n. 3438/2024, r.g. 4340/2023; Sez. 1, n. 5895/2024, r.g. 2168/2024;
Sez. 1, n. 627/2025, r.g. 3955/2024).
Si è costituita AdER che ha eccepito:
― l'inammissibilità della censura in quanto riferita agli atti presupposti per decadenza (trattandosi, assume, di atti notificati e non impugnati nei termini;
― la legittimità della CPI (ossia l'insussistenza di vizi propri della stessa);
- l'insussistenza del dedotto giudicato in quanto le pronunce richiamate hanno riguardato solo intimazioni (non le cartelle) e, comunque, per essere state le stesse impugnate con giudizi pendenti in appello;
ha dedotto inoltre la regolare notifica delle cartelle (con produzione degli avvisi di ricevimento/estratti di ruolo).
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con ordinanza in data 10 dicembre 2025 è stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto.
All'odierna udienza di trattazione, sentite le parti, la causa stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parziale difetto di giurisdizione.
Va preliminarmente rilevato il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado, limitatamente alla parte dell'impugnazione che, facendo indistinto riferimento ai debiti il cui pagamento si intima con l'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, ne coinvolge uno che non ha natura tributaria. Si tratta del credito Inail compreso tra quelli oggetto della cartella presupposta n.
29520160025095456000.
Secondo ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, invero, in materia di fermo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 (sulla cui autonoma impugnabilità v. Cass. SU 10672/09) e di iscrizione ipotecaria
(ex art. 77 medesimo D.P.R.), ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento dell'atto, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass., sez.un., 5 giugno 2008, n.
14831; v. anche Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 555; 5 marzo 2009, n. 5286; 19 marzo 2009, n.
6594; 12 ottobre 2011, n. 20931).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria nei limiti suddetti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 I. 18 giugno 2009, n. 69, dal passaggio in giudicato della presente decisione decorre il termine perentorio di tre mesi per la riproposizione della domanda avanti il giudice nazionale munito di giurisdizione, che si indica nel giudice ordinario, competente per materia e territorio.
2. Ammissibilità del ricorso per la restante parte e perimetro dell'impugnazione
L'atto impugnato è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co.
2-bis, DPR
602/1973, ricorribile ai sensi degli artt. 18, 19 e 22 D.Lgs. 546/1992 per i vizi propri e, in via mediata, per la mancata/notifica irregolare degli atti presupposti, ove la conoscenza legale di questi ultimi non sia mai intervenuta (orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità). Ne deriva l'ammissibilità dell'esame dei profili notificatori delle cartelle/avviso di accertamento limitatamente agli atti espressamente indicati dalla ricorrente (pp.
1-2 del ricorso) e sottesi alla CPI opposta.
3. Le pregresse pronunce citate dalla ricorrente
La sentenza CGT Messina, Sez. 14, n. 3438/2024 (r.g. 4340/2023) - prodotta in atti – ha annullato parzialmente l'intimazione in quella occasione impugnata (n. 29520239008726414000) avendo ritenuto non offerta valida prova di delle cartelle prodromiche, alcune delle quali corrispondenti a quelle sottese alla CPI impugnata con il ricorso qui in esame (cartella n. 29520070007954008000 asseritamente notificata il 10/05/2007, cartella n. 29520080005396887000 asseritamente notificata il
09/02/2009, cartella n. 29520090007581360000 asseritamente notificata il 17/06/2009, cartella n.
29520110002653841000 asseritamente notificata il 13/06/2011, cartella n. 29520160025095456000
asseritamente notificata il 05/12/2016, cartella n. 29520180006026071000 asseritamente notificata il
31/10/2018, cartella n. 29520180008297190000 asseritamente notificata il 06/08/2018), nonché dell'avviso di accertamento n. 20762 (anch'esso atto presupposto sia a quella intimazione che alla
CPI qui impugnata); ha quindi confermato nel resto l'intimazione, rigettando l'eccezione di prescrizione e il vizio di motivazione dell'intimazione, con compensazione delle spese.
Tali statuizioni, anche a prescindere dalla riferita proposta impugnazione, non potrebbero mai costituire giudicato sostanziale ostativo all'atto oggi impugnato (non essendo state annullate le cartelle in sé), essendosi limitata non a constatare positivamente la nullità o l'inesistenza di un dato segmento del procedimento notificatorio ma a rilevare un difetto di prova nell'ambito di quel giudizio, compiendo così una valutazione di carattere propriamente processuale che come tale non preclude una nuova valutazione probatoria all'interno del presente giudizio relativo ad un atto che a propria assume come atto prodromico (non l'intimazione parzialmente annullata in quella sede ma) le stesse cartelle. Ebbene, nella specie, la documentazione prodotta in questa diversa sede processuale dall'agente della riscossione, dimostra (diversamente da quanto accaduto nell'ambito di quel giudizio) l'avvenuta notifica di alcune delle cartelle suindicate e segnatamente delle seguenti:
cartella n. 29520080005396887000 notificata il 09/02/2009 (v. all. 5 della produzione di
ADER);
cartella n. 29520090007581360000 notificata il 17/06/2009 (all. 6);
cartella n. 29520110002653841000 notificata il 13/06/2011 (all. 7);
cartella n. 29520180012469355000 notificata il 26/09/2018 (all. 13).
Si conferma invece anche nel presente giudizio la mancata prova delle restanti cartelle del gruppo considerato nel precedente giudizio (cartelle nn. 29520070007954008000, 29520160025095456000,
29520180006026071000, 29520180008297190000).
La sentenza CGT Messina, Sez. 1, n. 5895/2024 (r.g. 2168/2024) ha annullato un'intimazione di pagamento sottesa alla cartella 29520130030089110000 (not. 18/12/2013), riconoscendo la validità della notifica della cartella, ma caducando l'intimazione per vizi propri.
La sentenza CGT Messina, Sez. 1, n. 627/2025 (r.g. 3955/2024) ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alla cartella 29520140009052283000 (not. 17/06/2014), ravvisando prescrizione per alcune voci accessorie/non erariali, escludendola però per IRPEF, IRES, IRAP e IVA alla luce delle sospensioni Covid.
4. Da quanto sopra devono trarsi le seguenti conclusioni:
-― le tre pronunce non elidono in via generale la pretesa creditoria;
― l'omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte risulta confermata e va dunque anche in questa sede affermata limitatamente a quelle recanti i seguenti numeri identificativi:
29520160025095456000,29520070007954008000, 29520180006026071000,
29520180008297190000;
- deve altresì essere anche in questa sede accertata la mancata prova della notifica del presupposto avviso di accertamento n. 20762;
-non è stata eccepita dalla ricorrente la prescrizione dei crediti e non v'è luogo, pertanto, a rilevare alcunché al riguardo. Ne consegue che l'odierna CPI, retta su un plesso di atti in parte mai notificati o notificati irregolarmente, risulta illegittima limitatamente alle partite riferite alle cartelle e all'avviso di accertamento suindicati in quanto non conosciuti legalmente dalla contribuente;
resta legittima per le partite collegate alle cartelle regolarmente notificate e non prescritte, come infra specificato.
6. Considerata la solo parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese vanno compensate nella misura del 50%; la restante metà viene posta a carico di AdER, atteso che l'illegittimità della CPI discende da difetti notificatori su cui l'ente avrebbe dovuto previamente vigilare.
La ricorrente ha chiesto la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario: la richiesta, limitata alla quota di spese liquidata a favore della ricorrente, va accolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice tributario limitatamente alla parte dell'impugnazione che è riferita al credito Inail compreso tra quelli oggetto della cartella presupposta n. 29520160025095456000; fissa - per tale parte del ricorso - il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda avanti il giudice ordinario, competente per materia e territorio:
― accoglie parzialmente il ricorso nella restante parte e, per l'effetto, dichiara nulla e priva di effetti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500000313000 limitatamente alle partite sottese ai seguenti atti: cartella n. 29520070007954008000; cartella 29520160025095456000 nella parte in cui la stessa fa riferimento a crediti di natura tributaria;
cartella n.
29520180006026071000; cartella n. 29520180008297190000; avviso di accertamento n. 20762;
rigetta il ricorso nel resto.
Compensa le spese nella misura del 50%.
Condanna AdER al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà delle spese liquidata al netto in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovuti. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario.
Così deciso in Messina il 4 febbraio 2026
Il Giudice relatore II Presidente
TA MP MI LA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
NN IO, RE
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2366/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore 1 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
-
Difesa da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000313000 VARI
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520070007954008000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520070007954008000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080005396887000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080005396887000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090007581360000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090007581360000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110002653841000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160025095456000 RADIODIFFUSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160025095456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130030089110000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130030089110000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140009052283000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140009052283000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180006026071000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180006026071000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180006026071000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008297190000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180012469355000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20762 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20762 IVA-ALTRO 2008 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20762 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29576202500000313000, notificata in data 19/02/2025, limitando l'impugnazione ai seguenti atti presupposti per come estratti dalle pagine 1-2 del ricorso:
Cartella n. 29520070007954008000 (not. 10/05/2007) - € 23.552,47
Cartella n. 29520080005396887000 (not. 09/02/2009) - € 17.117,99
Cartella n. 29520090007581360000 (not. 17/06/2009) - € 20.921,13
Cartella n. 29520110002653841000 (not. 13/06/2011) - € 31.789,73
Cartella n. 29520160025095456000 (not. 05/12/2016) - € 291,22
Cartella n. 29520130030089110000 (not. 18/12/2013) - € 385,92
Cartella n. 29520140009052283000 (not. 17/06/2014) - € 204,68
Cartella n. 29520180006026071000 (not. 31/10/2018) - € 36.919,34
Cartella n. 29520180008297190000 (not. 06/08/2018) – € 149,40
Cartella n. 29520180012469355000 (not. 26/09/2018) - € 130,32
Avviso di Accertamento n. 20762 (not. 19/02/2020) - € 43.322,00
La ricorrente deduce, in sintesi:
(i) l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici;
(ii) l'esistenza di giudicato interno/esterno ostativo alla pretesa, per effetto di precedenti sentenze della CGT di Messina (Sez. 14, n. 3438/2024, r.g. 4340/2023; Sez. 1, n. 5895/2024, r.g. 2168/2024;
Sez. 1, n. 627/2025, r.g. 3955/2024).
Si è costituita AdER che ha eccepito:
― l'inammissibilità della censura in quanto riferita agli atti presupposti per decadenza (trattandosi, assume, di atti notificati e non impugnati nei termini;
― la legittimità della CPI (ossia l'insussistenza di vizi propri della stessa);
- l'insussistenza del dedotto giudicato in quanto le pronunce richiamate hanno riguardato solo intimazioni (non le cartelle) e, comunque, per essere state le stesse impugnate con giudizi pendenti in appello;
ha dedotto inoltre la regolare notifica delle cartelle (con produzione degli avvisi di ricevimento/estratti di ruolo).
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con ordinanza in data 10 dicembre 2025 è stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto.
All'odierna udienza di trattazione, sentite le parti, la causa stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parziale difetto di giurisdizione.
Va preliminarmente rilevato il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado, limitatamente alla parte dell'impugnazione che, facendo indistinto riferimento ai debiti il cui pagamento si intima con l'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, ne coinvolge uno che non ha natura tributaria. Si tratta del credito Inail compreso tra quelli oggetto della cartella presupposta n.
29520160025095456000.
Secondo ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, invero, in materia di fermo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 (sulla cui autonoma impugnabilità v. Cass. SU 10672/09) e di iscrizione ipotecaria
(ex art. 77 medesimo D.P.R.), ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento dell'atto, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass., sez.un., 5 giugno 2008, n.
14831; v. anche Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 555; 5 marzo 2009, n. 5286; 19 marzo 2009, n.
6594; 12 ottobre 2011, n. 20931).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria nei limiti suddetti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 I. 18 giugno 2009, n. 69, dal passaggio in giudicato della presente decisione decorre il termine perentorio di tre mesi per la riproposizione della domanda avanti il giudice nazionale munito di giurisdizione, che si indica nel giudice ordinario, competente per materia e territorio.
2. Ammissibilità del ricorso per la restante parte e perimetro dell'impugnazione
L'atto impugnato è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co.
2-bis, DPR
602/1973, ricorribile ai sensi degli artt. 18, 19 e 22 D.Lgs. 546/1992 per i vizi propri e, in via mediata, per la mancata/notifica irregolare degli atti presupposti, ove la conoscenza legale di questi ultimi non sia mai intervenuta (orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità). Ne deriva l'ammissibilità dell'esame dei profili notificatori delle cartelle/avviso di accertamento limitatamente agli atti espressamente indicati dalla ricorrente (pp.
1-2 del ricorso) e sottesi alla CPI opposta.
3. Le pregresse pronunce citate dalla ricorrente
La sentenza CGT Messina, Sez. 14, n. 3438/2024 (r.g. 4340/2023) - prodotta in atti – ha annullato parzialmente l'intimazione in quella occasione impugnata (n. 29520239008726414000) avendo ritenuto non offerta valida prova di delle cartelle prodromiche, alcune delle quali corrispondenti a quelle sottese alla CPI impugnata con il ricorso qui in esame (cartella n. 29520070007954008000 asseritamente notificata il 10/05/2007, cartella n. 29520080005396887000 asseritamente notificata il
09/02/2009, cartella n. 29520090007581360000 asseritamente notificata il 17/06/2009, cartella n.
29520110002653841000 asseritamente notificata il 13/06/2011, cartella n. 29520160025095456000
asseritamente notificata il 05/12/2016, cartella n. 29520180006026071000 asseritamente notificata il
31/10/2018, cartella n. 29520180008297190000 asseritamente notificata il 06/08/2018), nonché dell'avviso di accertamento n. 20762 (anch'esso atto presupposto sia a quella intimazione che alla
CPI qui impugnata); ha quindi confermato nel resto l'intimazione, rigettando l'eccezione di prescrizione e il vizio di motivazione dell'intimazione, con compensazione delle spese.
Tali statuizioni, anche a prescindere dalla riferita proposta impugnazione, non potrebbero mai costituire giudicato sostanziale ostativo all'atto oggi impugnato (non essendo state annullate le cartelle in sé), essendosi limitata non a constatare positivamente la nullità o l'inesistenza di un dato segmento del procedimento notificatorio ma a rilevare un difetto di prova nell'ambito di quel giudizio, compiendo così una valutazione di carattere propriamente processuale che come tale non preclude una nuova valutazione probatoria all'interno del presente giudizio relativo ad un atto che a propria assume come atto prodromico (non l'intimazione parzialmente annullata in quella sede ma) le stesse cartelle. Ebbene, nella specie, la documentazione prodotta in questa diversa sede processuale dall'agente della riscossione, dimostra (diversamente da quanto accaduto nell'ambito di quel giudizio) l'avvenuta notifica di alcune delle cartelle suindicate e segnatamente delle seguenti:
cartella n. 29520080005396887000 notificata il 09/02/2009 (v. all. 5 della produzione di
ADER);
cartella n. 29520090007581360000 notificata il 17/06/2009 (all. 6);
cartella n. 29520110002653841000 notificata il 13/06/2011 (all. 7);
cartella n. 29520180012469355000 notificata il 26/09/2018 (all. 13).
Si conferma invece anche nel presente giudizio la mancata prova delle restanti cartelle del gruppo considerato nel precedente giudizio (cartelle nn. 29520070007954008000, 29520160025095456000,
29520180006026071000, 29520180008297190000).
La sentenza CGT Messina, Sez. 1, n. 5895/2024 (r.g. 2168/2024) ha annullato un'intimazione di pagamento sottesa alla cartella 29520130030089110000 (not. 18/12/2013), riconoscendo la validità della notifica della cartella, ma caducando l'intimazione per vizi propri.
La sentenza CGT Messina, Sez. 1, n. 627/2025 (r.g. 3955/2024) ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alla cartella 29520140009052283000 (not. 17/06/2014), ravvisando prescrizione per alcune voci accessorie/non erariali, escludendola però per IRPEF, IRES, IRAP e IVA alla luce delle sospensioni Covid.
4. Da quanto sopra devono trarsi le seguenti conclusioni:
-― le tre pronunce non elidono in via generale la pretesa creditoria;
― l'omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte risulta confermata e va dunque anche in questa sede affermata limitatamente a quelle recanti i seguenti numeri identificativi:
29520160025095456000,29520070007954008000, 29520180006026071000,
29520180008297190000;
- deve altresì essere anche in questa sede accertata la mancata prova della notifica del presupposto avviso di accertamento n. 20762;
-non è stata eccepita dalla ricorrente la prescrizione dei crediti e non v'è luogo, pertanto, a rilevare alcunché al riguardo. Ne consegue che l'odierna CPI, retta su un plesso di atti in parte mai notificati o notificati irregolarmente, risulta illegittima limitatamente alle partite riferite alle cartelle e all'avviso di accertamento suindicati in quanto non conosciuti legalmente dalla contribuente;
resta legittima per le partite collegate alle cartelle regolarmente notificate e non prescritte, come infra specificato.
6. Considerata la solo parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese vanno compensate nella misura del 50%; la restante metà viene posta a carico di AdER, atteso che l'illegittimità della CPI discende da difetti notificatori su cui l'ente avrebbe dovuto previamente vigilare.
La ricorrente ha chiesto la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario: la richiesta, limitata alla quota di spese liquidata a favore della ricorrente, va accolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice tributario limitatamente alla parte dell'impugnazione che è riferita al credito Inail compreso tra quelli oggetto della cartella presupposta n. 29520160025095456000; fissa - per tale parte del ricorso - il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda avanti il giudice ordinario, competente per materia e territorio:
― accoglie parzialmente il ricorso nella restante parte e, per l'effetto, dichiara nulla e priva di effetti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500000313000 limitatamente alle partite sottese ai seguenti atti: cartella n. 29520070007954008000; cartella 29520160025095456000 nella parte in cui la stessa fa riferimento a crediti di natura tributaria;
cartella n.
29520180006026071000; cartella n. 29520180008297190000; avviso di accertamento n. 20762;
rigetta il ricorso nel resto.
Compensa le spese nella misura del 50%.
Condanna AdER al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà delle spese liquidata al netto in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovuti. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario.
Così deciso in Messina il 4 febbraio 2026
Il Giudice relatore II Presidente
TA MP MI LA