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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 528/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 20/02/2025 da
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Iadarola Liliana, elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Foggia alla Via F.Buonarota n.13, giusta procura in calce al ricorso;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/05/1991 in Foggia, trascritto nei registri di stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, al n.223, parte II, serie A, anno 1991;
□ separati consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 12/05/2010;
con i seguenti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , nato il Persona_1
23/08/1991; nato il [...]; nata l' 08/03/1996; Persona_2 Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 3.03.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico e regola compiutamente i rapporti economici tra le parti.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/05/1991 in Foggia tra e , e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del predetto Comune (n.223, parte II, serie A, anno 1991);
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 19/03/2025 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 20/02/2025 da
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Iadarola Liliana, elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Foggia alla Via F.Buonarota n.13, giusta procura in calce al ricorso;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/05/1991 in Foggia, trascritto nei registri di stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, al n.223, parte II, serie A, anno 1991;
□ separati consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 12/05/2010;
con i seguenti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , nato il Persona_1
23/08/1991; nato il [...]; nata l' 08/03/1996; Persona_2 Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 3.03.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico e regola compiutamente i rapporti economici tra le parti.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/05/1991 in Foggia tra e , e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del predetto Comune (n.223, parte II, serie A, anno 1991);
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 19/03/2025 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO