Art. 6.
In via transitoria, e dopo la presentazione della domanda e durante la procedura di accertamento, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in attesa della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, ha facolta', su richiesta dell'interessato ed ove questi dimostri di averne necessita' per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero, di disporre la corresponsione di acconti sull'indennizzo medesimo, in misura non eccedente, complessivamente, il venticinque per cento del presunto danno risarcibile.
Il Ministero del tesoro per le eventuali somme anticipate in piu', nonche' per il recupero delle somme di cui all'art. 2, procedera' alle operazioni di riscossione con la procedura ed i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette come all'art. 23 della citata legge 26 ottobre 1940, n. 1543 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato fino alla concorrenza di cento milioni di lire per l'esercizio 1948-49.
Agli altri stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge sara' provveduto con iscrizione della spesa negli stati di previsione del Ministero del tesoro degli esercizi futuri.
In via transitoria, e dopo la presentazione della domanda e durante la procedura di accertamento, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in attesa della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, ha facolta', su richiesta dell'interessato ed ove questi dimostri di averne necessita' per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero, di disporre la corresponsione di acconti sull'indennizzo medesimo, in misura non eccedente, complessivamente, il venticinque per cento del presunto danno risarcibile.
Il Ministero del tesoro per le eventuali somme anticipate in piu', nonche' per il recupero delle somme di cui all'art. 2, procedera' alle operazioni di riscossione con la procedura ed i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette come all'art. 23 della citata legge 26 ottobre 1940, n. 1543 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato fino alla concorrenza di cento milioni di lire per l'esercizio 1948-49.
Agli altri stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge sara' provveduto con iscrizione della spesa negli stati di previsione del Ministero del tesoro degli esercizi futuri.