Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4117/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Camassa
ATTORE
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferretti
CONVENUTO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pignatiello;
TERZA CHIAMATA
Fatto e diritto
Con atto notificato il 5-5-2021 conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale l'avv. per sentirne dichiarare la responsabilità CP_1
professionale, derivante dall'inadempimento del mandato difensivo conferitogli dall'attore nell'ambito di un procedimento penale.
In particolare l'attore esponeva di aver conferito mandato all'avvocato CP_1
odierno convenuto, al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 2125 del 16-6-
dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 612 e 610 cp e condannato alla pena di
4 mesi di reclusione;
che, tuttavia, il giudizio instauratosi a seguito della proposizione dell'appello avverso la detta sentenza si era concluso con un'ordinanza di inammissibilità (e conseguente ordine di esecuzione della sentenza di primo grado) e condanna dell'imputato alle spese di lite, avendo la Corte
d'appello penale rilevato che l'impugnazione era stata proposta tardivamente, in violazione dell'art. 585 cpp.
Tanto premesso, l'attore chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in complessivi euro 28.299,60, subito in conseguenza della condotta inadempiente del procuratore.
Si costituiva l'avvocato e chiedeva, in via preliminare, di essere CP_1
autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Controparte_3
[...
al fine di essere dalla stessa manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa risarcitoria, difettando la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'invocato danno, non potendosi affermare il sicuro esito favorevole dell'appello, qualora fosse stato tempestivamente proposto, soprattutto in considerazione della articolata motivazione della sentenza di primo grado.
Autorizzata la chiamata della terza, si costituiva ed Controparte_3
eccepiva, in via preliminare, la inoperatività della garanzia assicurativa;
nel merito, aderendo alle difese del proprio assicurato, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata.
Il giudizio veniva istruito documentalmente e con prova orale.
Con istanza depositata in data 22-11-2024 il procuratore dell'attore comunicava che, nelle more, le parti avevano definito stragiudizialmente in via transattiva la
2 controversia;
all'udienza dell'11-12-2024 i difensori delle parti, stante l'intervenuto accordo transattivo, chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere.
Questo Tribunale non può che prendere atto dell'accordo raggiunto e dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite, non avendo nessuna delle parti richiesto una specifica pronunzia al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con atto 11-5-2021, da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_3
, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto l'intero giudizio;
[...]
dichiara compensate tra tutte le parti le spese processuali.
Lecce, 21-1-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal Funzionario dell'Ufficio per il Processo, dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto magistrato. dott. Mario Cigna
3