Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7314
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Sentenza 1 ottobre 2025

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Il Tribunale di Milano, Sezione Tredicesima Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. nella causa promossa da un locatore (ricorrente) nei confronti dei conduttori (resistenti) per sfratto per morosità e contestuale richiesta di pagamento canoni locatizi e oneri accessori. Il locatore lamentava il mancato pagamento dei canoni a partire dal settembre 2022. I conduttori, costituitisi, hanno eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, hanno contestato la legittimazione attiva del locatore per il periodo precedente al luglio 2023, data in cui è divenuto proprietario dell'immobile, chiedendo il rigetto delle domande relative a tale periodo. Il locatore, da parte sua, chiedeva il rigetto delle domande dei resistenti e la condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere, oltre interessi.

Il Tribunale, dopo aver rilevato che l'intimante è divenuto proprietario dell'immobile solo nel luglio 2023 e richiamando il principio secondo cui la successione a titolo particolare nel contratto di locazione non comporta la cessione dei crediti per canoni non corrisposti prima del trasferimento, ha dichiarato l'intimante privo di legittimazione attiva per i canoni maturati anteriormente a tale data, non risultando provato un accordo in tal senso tra venditore e acquirente. Tuttavia, accertata la persistenza della morosità per i canoni successivi all'acquisto (da luglio 2023 a marzo 2024), pari a € 6.810,00, e ritenuta tale morosità di non scarsa importanza, il Giudice ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dei conduttori. Nulla è stato disposto in punto di rilascio, essendo l'immobile stato riconsegnato. I resistenti sono stati condannati in solido al pagamento in favore del locatore della somma di € 17.404,00 per canoni e spese maturati da luglio 2023 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi. Le spese di lite sono state poste a carico dei resistenti per i 2/3, con compensazione per la residua quota, liquidate tenendo conto della natura e del valore della controversia, con riduzione del 50% per la bassa complessità delle questioni trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7314
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 7314
    Data del deposito : 1 ottobre 2025

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