Ordinanza cautelare 23 febbraio 2017
Decreto decisorio 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 26/07/2022, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 00130/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2017, proposto da
RE SA di NA ST RE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Comune di Racale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Racale - Responsabile pro tempore del 3° Settore "Servizi Tecnici", Comune di Racale - Responsabile pro tempore del 3° Settore "Assetto del Territorio", non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n°17962 in data 21.11.2016 a firma del responsabile del 3° settore servizi tecnici del comune di Racale Ing. Gianfranco Manco avente ad oggetto: C ILA 15/16/CI prot. n°7173 del 04.05.2016 e successiva attestazione di agibilità 143 prot. n°15491 del 06/10/2016. Comunicazione sospensione dell'efficacia;
- del provvedimento prot. n°249 in data 05.01.2017 a firma del responsabile del 3° settore assetto del territorio (Arch. Serena CHETTA) e del Responsabile del Procedimento (Ing. Leonardo LIVIELLO) del Comune di Racale avente ad oggetto: CILA 15/16/CI prot. n°7173 del 04.05.2016 e successiva attestazione di agibilità 143 prot. n°15491 del 06/10/2016. Riscontro pec prot.18880 del 6 dicembre 2016;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 1 febbraio 2017;
Considerato che il 2 febbraio 2022 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 22 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO