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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/05/2024, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4068/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to BOTTIGLIERI Parte_1
VINCENZINA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18.07.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap grave previsto dall'art. 3 comma 3 L.104/92 e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici richiesti vinte le spese di lite.
CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale sulla scorta della nuova documentazione medico-legale prodotta, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.05.2024, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
La domanda deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del
1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr.
Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998). Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale
(cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 10281 del 2003). Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la
Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona
(anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass.
Sez. L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. L'art.3 della citata legge così recita :” Soggetti aventi diritto – 1) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica
, psichica o sensoriale , stabilizzata o progressiva , che è causa di difficoltà di apprendimento , di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3) Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente
, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali”.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario ha affermato che, dallo studio della documentazione sanitaria agli atti e di quella esibita, dall'indagine anamnestica, nonché dall'esame obiettivo, il sig. risulta affetto da Pt_1
“Disturbo di personalità borderline, epatopatia cronica HCV correlata, cardiopatia ipercinetica e pregresso intervento di laminectomia”.
Si legge nella relazione peritale che il ricorrente, in evidente eccesso ponderale, giungeva alle operazioni peritali avvalendosi di rollator e presentava un quadro motorio caratterizzato da masse muscolari in linea per età e costituzione e da limitazione dolorosa ai gradi estremi alla mobilizzazione passiva dei distretti articolari dei quattro arti;
raggiungeva la stazione eretta con modiche oscillazioni posturali, effettuava i cambi di decubito ricercando costante appoggio al piano e, senza presidio, deambulava a piccoli passi ricercando appoggio a terzi.
L'ausiliario ha affermato poi che sul versante neurologico il sig. Pt_1 appariva sufficientemente vigile ma poco curato nell'aspetto e poco orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, con atteggiamento conflittuale ed instabile con la madre;
al colloquio libero mostrava disregolazione emotiva ed evidente disforia, alternando atteggiamenti impulsivi a sentimenti cronici di vuoto.
Secondo il parere del consulente l'odierno ricorrente manifestava, inoltre, scarsa autostima ed incapacità nella gestione delle frustrazioni dalle quali riferiva di sentirsi costantemente sopraffatto.
Pertanto, alla luce di quanto accertato clinicamente il ctu ha affermato che il sig. presenta difficoltà psichiche di entità tali da richiedere Parte_1
assistenza continuativa nello svolgimento degli atti quotidiani della vita essendo soggetto invalido con totale e permanete inabilità lavorativa con diritto all'indennità di accompagnamento. L'ausiliario inoltre ha ritenuto che il ricorrente presenti i requisiti medico-legali per essere giudicato “soggetto portatore di handicap grave”, ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3, con diritto a poter usufruire dei conseguenti benefici essendo affetto da minorazioni che riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Quanto alla decorrenza dei benefici riconosciuti essa è stata indicata a far data da ottobre 2023 e con revisione a due anni (ottobre 2025).
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, atteso che i benefici sono stati riconosciuti con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla visita medico legale della competente
. Ed invero, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del Org_1
requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cass 26565/2016).
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara parte attrice avente diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici dell'art. 3 co.3 della L. 104/92 con decorrenza da ottobre 2023 e revisione ad ottobre 2025;
- compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 03.05.2024
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino