Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 29 gennaio 2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5082/2024 del R.G.A.C., pendente
TRA
in persona del Vescovo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Maurizio De Dominicis, Email_1
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Pignataro, Controparte_1
Email_2
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
La – premesso di aver concesso in locazione, con contratto del 28.02.2008, Parte_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate/Ufficio di il 21.03.2008 al n.1315 serie 3, a Pt_1
, ai sensi dell'art.11, comma 2, della legge n.359 del 08.08.1992, l'unità immobiliare Controparte_1
2008 fino al 28 febbraio 2012, poi rinnovatosi tacitamente, per un canone annuo di euro 7.200,00, da pagarsi mediante rate anticipate mensili di euro 600,00 – ha intimato sfratto per morosità in danno della conduttrice per il mancato pagamento, ovvero pagamento parziale di numerose mensilità, per un totale di euro 32.600,00.
Si è costituita nella fase del procedimento per convalida opponendosi alla Controparte_1 convalida, sia per l'inesistenza attuale di un valido contratto, sia per aver eseguito numerosi pagamenti parziali del debito contratto.
Con ordinanza dell'11/3/2024 è stata accolta l'istanza della locatrice di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, sul presupposto “che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, anche perché la permanenza nell'immobile da parte della conduttrice e il riconosciuto obbligo di pagare i canoni arretrati appare incompatibile con la dedotta risoluzione del contratto, anche perché la precedente ordinanza di convalida non risulta prodotta in giudizio, mentre la clausola di mancato rinnovo del rapporto inserita nel contratto abbisogna comunque, in caso di contestazione, di un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della intervenuta risoluzione”.
Disposto il mutamento del rito, ha depositato memoria integrativa solo la Parte_1 insistendo nella declaratoria di risoluzione del contratto.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 7 maggio 2024).
Ancora in via preliminare, va evidenziato che la ricorrente nelle note depositate il 22 gennaio 2025 ha affermato che ha provveduto al rilascio dell'immobile consegnando le chiavi Controparte_1 dello stesso - come da verbale allegato alla memoria depositata in data 19.12.2024 – chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto e di rilascio dell'immobile.
Con riguardo al regime delle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, P_
deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, in quanto già all'epoca della notifica
[...] dell'intimazione di sfratto per morosità sussisteva il mancato pagamento da parte della di P_ numerose mensilità, il che ha reso palese l'inadempimento contrattuale della conduttrice, che avrebbe determinato la declaratoria di risoluzione del contratto, anche perché pacifico che a tal fine deve essere presa in considerazione anche la condotta del conduttore successiva alla intimazione.
Le spese del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 P_
, così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto di locazione per il mancato pagamento dei canoni e al rilascio dell'immobile;
2) condanna a pagare le spese di giudizio in favore della Controparte_1 Parte_1 liquidandole in euro 290,00 per spese vive ed euro 2.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 30 gennaio 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro