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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2024
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024
da
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Dordoni del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, Via Chiapponi, n. 11, in virtù di procura telematicamente depositata in data 25.9.2025;
- RICORRENTE -
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Isabella Ferro del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Caorso (PC), via Guglielmo da Saliceto n. 2,
come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
GR AD.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 06.10.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze
e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio in Piacenza in data 15 giugno 2014, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, matrimonio dal quale era nato il figlio in data 27.12.2015. Per_1
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
che il nucleo familiare fissava la residenza anagrafica in Piacenza, Via Pietro
Fattorini, n. 28;
che l'unione coniugale veniva meno e la convivenza diveniva intollerabile a causa di dissidi e conflitti tra i coniugi, dovuti principalmente al disinteresse del resistente nei confronti della moglie;
che, a seguito dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare, il figlio minore viveva con la madre e con la figlia diciannovenne di quest'ultima, nata da una Per_1 precedente relazione;
che, a seguito della separazione di fatto tra i coniugi, la ricorrente si avvicinava maggiormente alla propria fede evangelica, portando con sé il figlio, trovando sul punto l'opposizione del padre, il quale insisteva affinchè al minore non venisse trasmesso alcun principio religioso;
che entrambe le Parti erano dipendenti di dove il resistente, con Controparte_2 ruolo di responsabile, effettuava orari secondo quattro turnazioni, percependo una retribuzione mensile media di Euro 2.000,00, mentre la ricorrente svolgeva attività lavorativa part-time, percependo uno stipendio mensile tra Euro 750,00 ed Euro 1.000,00;
che sull'immobile adibito a casa familiare gravava un mutuo ipotecario, acceso presso Intesa San Paolo, di complessivi Euro 225.000,00, suddiviso in n. 360 rate di circa
Euro 900,00 mensili, comprensive di interessi;
che da quando il signor aveva lasciato la casa familiare, non versava alcuna CP_1 somma sul conto cointestato con la ricorrente, da cui la banca attingeva mensilmente l'importo corrispondente alla rata del mutuo.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, la ricorrente domandava di disporre l'affidamento condiviso del Minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
libertà di ciascun genitore di trasmettere al figlio la propria fede religiosa, nel rispetto della volontà del minore;
prevedere in favore di quest'ultimo il diritto di visita col genitore non collocatario;
porre a carico del padre il versamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma di Euro
500,00, oltre rivalutazione ISTAT, unitamente al pagamento delle spese straordinarie al
50% con l'altro genitore ed il riconoscimento dell'Assegno Unico integralmente dalla ricorrente, nonché l'assegnazione a della casa coniugale, con onere del Parte_1 resistente di versamento mensile del 50% della rata prevista per il mutuo gravante sull'immobile.
Con decreto in data 6.12.2024, il Giudice designato fissava l'udienza del 15.4.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio. Si costituiva in giudizio che contestava la ricostruzione della CP_1 ricorrente, aderendo in ogni caso alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma alle diverse condizioni indicate in comparsa, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 il padre, individuando le modalità di visita, di permanenza e pernottamento del figlio presso la madre, stabilendo a carico della ricorrente il versamento di un contributo economico a titolo di mantenimento del figlio ed assegnando al resistente la casa coniugale.
A sostegno di tali conclusioni, il resistente deduceva: che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle condotte della moglie, connotate da un passato difficile dovuto soprattutto al periodo di elevata conflittualità con il precedente compagno e padre della prima figlia, poi da atteggiamenti ossessivi e di controllo rivolti al resistente;
che la conflittualità tra i genitori si riversava sulla gestione del figlio sotto ogni aspetto, Per_1 dall'alimentazione, all'attività sportiva e alle scelte riguardanti la fede religiosa;
che, quale dipendente di il resistente percepiva un reddito mensile di circa Euro Controparte_2
1.900,00, corrispondendo un canone mensile di locazione pari ad Euro 450,00, oltre a spese condominiali, versando altresì la somma di Euro 250,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
che, con riferimento al mutuo ipotecario gravante sull'immobile di via Pietro Fattorini, n. 28, il resistente, a seguito dell'uscita dalla casa familiare e dei costi per la locazione della nuova abitazione, aveva incontrato difficoltà nel fronteggiare il regolare pagamento della propria quota rateale mensile, arrivando a sospendere i pagamenti nel mese di novembre 2024, dando priorità al mantenimento del figlio;
che inizialmente i coniugi avevano considerato la vendita dell'immobile, idea poi opposta dalla ricorrente, mentre l'Istituto di credito, a fronte di alcune rate del mutuo insolute, suggeriva loro di sospenderne per almeno sei mesi il pagamento in modo da non incorrere in segnalazioni, in attesa di definire le condizioni di separazione, proposta a cui la ricorrente si opponeva.
Alla prima udienza, il Giudice, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i coniugi, autorizzava gli stessi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza, e disponeva in conformità all'accordo provvisorio raggiunto in udienza che prevedeva:
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso l'abitazione materna e frequentazione con il padre;
il versamento da parte del padre del contributo di Euro 250,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
il versamento a carico del resistente del
50% delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, con l'impegno dello stesso a regolarizzare il pagamento degli importi arretrati.
A seguito del deposito di istanza di trattazione scritta proposta da entrambe le Parti, la successiva udienza del 30.9.2025 si svolgeva nelle forme della c.d. udienza figurata ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, con ordinanza depositata il 6.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e irreparabile frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti nel corso del presente giudizio – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, rileva evidenziare che, nelle more della prima udienza – ove veniva raggiunto un accordo provvisorio in ordine all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento presso Per_1
l'abitazione materna, nonché rispetto al diritto di visita paterno ed al contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre – i coniugi hanno raggiunto un diverso accordo, ora definitivo, sulle condizioni di separazione, determinandosi così a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, siano congrue e rispondano all'interesse del figlio , laddove si prevede l'affidamento condiviso del Minore ad entrambi i Per_1 genitori, il collocamento presso la residenza paterna, il mantenimento diretto dello stesso a carico di ciascun genitore, nonché il regolamento di frequentazione con il genitore non collocatario. Ritiene inoltre il Collegio che in relazione alle ulteriori condizioni di separazione concordate dalle parti, con riguardo al regolamento economico – laddove si prevede la vendita della casa coniugale, nonché il diritto riconosciuto a di continuare Parte_1 ad abitare nella casa coniugale a titolo gratuito per sei mesi dal deposito delle presenti condizioni – le stesse costituiscano espressione dell'autonomia delle parti e non siano in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Stabilisce le condizioni di separazione, in conformità a quanto concordato tra le parti, nei termini che seguono:
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
2. preleverà dalla casa coniugale i propri effetti personali e quelli del figlio CP_1
; Per_1
3. la signora potrà stare con il figlio quando entrambi lo vorranno Parte_1 Per_1 ed almeno due pomeriggi la settimana (preferibilmente il lunedì ed il giovedì) compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di e quelli di lavoro Per_1 di entrambi i genitori. Ciascun genitore provvederà ad accompagnare il figlio alle Per_1 attività scolastiche, ricreative e sportive in base ai momenti di permanenza con lo stesso. trascorrerà, altresì, con il figlio i fine settimana in via alternata, Parte_1 Per_1 assecondando anche la volontà dello stesso. I genitori, salvo la facoltà di diverso accordo, trascorreranno le ricorrenze natalizie e pasquali con il figlio suddividendo ciascuna Per_1 festività in due periodi di pari durata, alternandosi di anno in anno. Per le altre festività verrà adottato il criterio turnario, salvo diverso accordo. Ciascun genitore potrà portare con sé il figlio in vacanza in periodi da concordare con congruo anticipo;
Per_1
4. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio , facendosi quindi Per_1 carico di tutte le spese ordinarie quando sarà con ciascuno di esso. Le spese Per_1 straordinarie, individuate secondo le Linee Guida del CNF, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Il genitore anticipatario della spesa dovrà trasmettere copia della documentazione all'altro entro 10 giorni e il rimborso avverrà entro 15 giorni dalla ricezione della stessa;
5. la casa coniugale, di proprietà dei coniugi per la quota di ½ ciascuno, verrà venduta ed il ricavato, previa regolarizzazione delle rate del mutuo già scadute ed estinzione del mutuo, sarà diviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno. continuerà Parte_1 ad abitare nella casa coniugale a titolo gratuito per sei mesi dal deposito delle presenti condizioni, con oneri e spese di gestione ordinaria a suo esclusivo carico, ad eccezione del mutuo che sarà pagato da ciascuno per la propria quota. Decorso inutilmente il predetto termine senza che la vendita sia stata conclusa, qualora intenda Parte_1 continuare ad abitare l'immobile, corrisponderà a un indennizzo per CP_1
l'occupazione del bene comune, pari al 50% del valore locativo di mercato, salvo migliori diversi accordi. Il contenuto dell'abitazione, quali gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili, gli utensili e ogni altro bene presente all'interno dell'immobile, verrà ripartito equamente tra le parti, le quali si impegnano a concordare l'elenco e la divisione dei beni;
6. l'Assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori.
Per l'anno in corso, considerato che ad oggi l'assegno risulta interamente percepito da la stessa si impegna a modificare la ripartizione della corresponsione al Parte_1
50% entro e non oltre il 15 ottobre 2025. A decorrere dal prossimo rinnovo annuale della domanda di assegno unico, ciascun genitore provvederà a richiedere esclusivamente il
50% della somma spettante, secondo le modalità previste dall' CP_3
7. i coniugi, avendo redditi autonomi, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di alimenti;
- Dispone la compensazione delle spese processuali. - Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 27 novembre 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024
da
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Dordoni del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, Via Chiapponi, n. 11, in virtù di procura telematicamente depositata in data 25.9.2025;
- RICORRENTE -
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Isabella Ferro del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Caorso (PC), via Guglielmo da Saliceto n. 2,
come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
GR AD.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 06.10.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze
e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio in Piacenza in data 15 giugno 2014, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, matrimonio dal quale era nato il figlio in data 27.12.2015. Per_1
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
che il nucleo familiare fissava la residenza anagrafica in Piacenza, Via Pietro
Fattorini, n. 28;
che l'unione coniugale veniva meno e la convivenza diveniva intollerabile a causa di dissidi e conflitti tra i coniugi, dovuti principalmente al disinteresse del resistente nei confronti della moglie;
che, a seguito dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare, il figlio minore viveva con la madre e con la figlia diciannovenne di quest'ultima, nata da una Per_1 precedente relazione;
che, a seguito della separazione di fatto tra i coniugi, la ricorrente si avvicinava maggiormente alla propria fede evangelica, portando con sé il figlio, trovando sul punto l'opposizione del padre, il quale insisteva affinchè al minore non venisse trasmesso alcun principio religioso;
che entrambe le Parti erano dipendenti di dove il resistente, con Controparte_2 ruolo di responsabile, effettuava orari secondo quattro turnazioni, percependo una retribuzione mensile media di Euro 2.000,00, mentre la ricorrente svolgeva attività lavorativa part-time, percependo uno stipendio mensile tra Euro 750,00 ed Euro 1.000,00;
che sull'immobile adibito a casa familiare gravava un mutuo ipotecario, acceso presso Intesa San Paolo, di complessivi Euro 225.000,00, suddiviso in n. 360 rate di circa
Euro 900,00 mensili, comprensive di interessi;
che da quando il signor aveva lasciato la casa familiare, non versava alcuna CP_1 somma sul conto cointestato con la ricorrente, da cui la banca attingeva mensilmente l'importo corrispondente alla rata del mutuo.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, la ricorrente domandava di disporre l'affidamento condiviso del Minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
libertà di ciascun genitore di trasmettere al figlio la propria fede religiosa, nel rispetto della volontà del minore;
prevedere in favore di quest'ultimo il diritto di visita col genitore non collocatario;
porre a carico del padre il versamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma di Euro
500,00, oltre rivalutazione ISTAT, unitamente al pagamento delle spese straordinarie al
50% con l'altro genitore ed il riconoscimento dell'Assegno Unico integralmente dalla ricorrente, nonché l'assegnazione a della casa coniugale, con onere del Parte_1 resistente di versamento mensile del 50% della rata prevista per il mutuo gravante sull'immobile.
Con decreto in data 6.12.2024, il Giudice designato fissava l'udienza del 15.4.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio. Si costituiva in giudizio che contestava la ricostruzione della CP_1 ricorrente, aderendo in ogni caso alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma alle diverse condizioni indicate in comparsa, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 il padre, individuando le modalità di visita, di permanenza e pernottamento del figlio presso la madre, stabilendo a carico della ricorrente il versamento di un contributo economico a titolo di mantenimento del figlio ed assegnando al resistente la casa coniugale.
A sostegno di tali conclusioni, il resistente deduceva: che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle condotte della moglie, connotate da un passato difficile dovuto soprattutto al periodo di elevata conflittualità con il precedente compagno e padre della prima figlia, poi da atteggiamenti ossessivi e di controllo rivolti al resistente;
che la conflittualità tra i genitori si riversava sulla gestione del figlio sotto ogni aspetto, Per_1 dall'alimentazione, all'attività sportiva e alle scelte riguardanti la fede religiosa;
che, quale dipendente di il resistente percepiva un reddito mensile di circa Euro Controparte_2
1.900,00, corrispondendo un canone mensile di locazione pari ad Euro 450,00, oltre a spese condominiali, versando altresì la somma di Euro 250,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
che, con riferimento al mutuo ipotecario gravante sull'immobile di via Pietro Fattorini, n. 28, il resistente, a seguito dell'uscita dalla casa familiare e dei costi per la locazione della nuova abitazione, aveva incontrato difficoltà nel fronteggiare il regolare pagamento della propria quota rateale mensile, arrivando a sospendere i pagamenti nel mese di novembre 2024, dando priorità al mantenimento del figlio;
che inizialmente i coniugi avevano considerato la vendita dell'immobile, idea poi opposta dalla ricorrente, mentre l'Istituto di credito, a fronte di alcune rate del mutuo insolute, suggeriva loro di sospenderne per almeno sei mesi il pagamento in modo da non incorrere in segnalazioni, in attesa di definire le condizioni di separazione, proposta a cui la ricorrente si opponeva.
Alla prima udienza, il Giudice, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i coniugi, autorizzava gli stessi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza, e disponeva in conformità all'accordo provvisorio raggiunto in udienza che prevedeva:
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso l'abitazione materna e frequentazione con il padre;
il versamento da parte del padre del contributo di Euro 250,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
il versamento a carico del resistente del
50% delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, con l'impegno dello stesso a regolarizzare il pagamento degli importi arretrati.
A seguito del deposito di istanza di trattazione scritta proposta da entrambe le Parti, la successiva udienza del 30.9.2025 si svolgeva nelle forme della c.d. udienza figurata ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, con ordinanza depositata il 6.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e irreparabile frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti nel corso del presente giudizio – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, rileva evidenziare che, nelle more della prima udienza – ove veniva raggiunto un accordo provvisorio in ordine all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento presso Per_1
l'abitazione materna, nonché rispetto al diritto di visita paterno ed al contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre – i coniugi hanno raggiunto un diverso accordo, ora definitivo, sulle condizioni di separazione, determinandosi così a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, siano congrue e rispondano all'interesse del figlio , laddove si prevede l'affidamento condiviso del Minore ad entrambi i Per_1 genitori, il collocamento presso la residenza paterna, il mantenimento diretto dello stesso a carico di ciascun genitore, nonché il regolamento di frequentazione con il genitore non collocatario. Ritiene inoltre il Collegio che in relazione alle ulteriori condizioni di separazione concordate dalle parti, con riguardo al regolamento economico – laddove si prevede la vendita della casa coniugale, nonché il diritto riconosciuto a di continuare Parte_1 ad abitare nella casa coniugale a titolo gratuito per sei mesi dal deposito delle presenti condizioni – le stesse costituiscano espressione dell'autonomia delle parti e non siano in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Stabilisce le condizioni di separazione, in conformità a quanto concordato tra le parti, nei termini che seguono:
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
2. preleverà dalla casa coniugale i propri effetti personali e quelli del figlio CP_1
; Per_1
3. la signora potrà stare con il figlio quando entrambi lo vorranno Parte_1 Per_1 ed almeno due pomeriggi la settimana (preferibilmente il lunedì ed il giovedì) compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di e quelli di lavoro Per_1 di entrambi i genitori. Ciascun genitore provvederà ad accompagnare il figlio alle Per_1 attività scolastiche, ricreative e sportive in base ai momenti di permanenza con lo stesso. trascorrerà, altresì, con il figlio i fine settimana in via alternata, Parte_1 Per_1 assecondando anche la volontà dello stesso. I genitori, salvo la facoltà di diverso accordo, trascorreranno le ricorrenze natalizie e pasquali con il figlio suddividendo ciascuna Per_1 festività in due periodi di pari durata, alternandosi di anno in anno. Per le altre festività verrà adottato il criterio turnario, salvo diverso accordo. Ciascun genitore potrà portare con sé il figlio in vacanza in periodi da concordare con congruo anticipo;
Per_1
4. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio , facendosi quindi Per_1 carico di tutte le spese ordinarie quando sarà con ciascuno di esso. Le spese Per_1 straordinarie, individuate secondo le Linee Guida del CNF, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Il genitore anticipatario della spesa dovrà trasmettere copia della documentazione all'altro entro 10 giorni e il rimborso avverrà entro 15 giorni dalla ricezione della stessa;
5. la casa coniugale, di proprietà dei coniugi per la quota di ½ ciascuno, verrà venduta ed il ricavato, previa regolarizzazione delle rate del mutuo già scadute ed estinzione del mutuo, sarà diviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno. continuerà Parte_1 ad abitare nella casa coniugale a titolo gratuito per sei mesi dal deposito delle presenti condizioni, con oneri e spese di gestione ordinaria a suo esclusivo carico, ad eccezione del mutuo che sarà pagato da ciascuno per la propria quota. Decorso inutilmente il predetto termine senza che la vendita sia stata conclusa, qualora intenda Parte_1 continuare ad abitare l'immobile, corrisponderà a un indennizzo per CP_1
l'occupazione del bene comune, pari al 50% del valore locativo di mercato, salvo migliori diversi accordi. Il contenuto dell'abitazione, quali gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili, gli utensili e ogni altro bene presente all'interno dell'immobile, verrà ripartito equamente tra le parti, le quali si impegnano a concordare l'elenco e la divisione dei beni;
6. l'Assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori.
Per l'anno in corso, considerato che ad oggi l'assegno risulta interamente percepito da la stessa si impegna a modificare la ripartizione della corresponsione al Parte_1
50% entro e non oltre il 15 ottobre 2025. A decorrere dal prossimo rinnovo annuale della domanda di assegno unico, ciascun genitore provvederà a richiedere esclusivamente il
50% della somma spettante, secondo le modalità previste dall' CP_3
7. i coniugi, avendo redditi autonomi, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di alimenti;
- Dispone la compensazione delle spese processuali. - Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 27 novembre 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti