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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. ES LA Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. LE NO Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3493 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
JO ER);
– ricorrente –
CONTRO
. Controparte_1
. Controparte_2
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 25/10/2025, in sostituzione dell'udienza del 27/10/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 18/03/2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento Parte_1
del 25/11/2024, notificato all'interessato in data 18/03/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 17/01/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente, in seno al ricorso, ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadino CP_1
proveniente dal Bangladesh;
di avere una famiglia d'origine composta da padre
(deceduto), madre, due fratelli e tre sorelle;
di essere sposato e di avere un figlio;
di avere frequentato la scuola per un paio di anni e di avere lavorato come contadino sin da quando era bambino;
che uno dei fratelli, a causa di un grave incidente, necessitava di cure;
che egli, essendo il figlio maggiore, decideva di dare in concessione un terreno per tre anni, al fine di provvedere economicamente alle cure del fratello e al sostentamento della famiglia;
di non aver ottenuto la restituzione del bene allo scadere del triennio, invece ottenendo minacce di morte da parte del concessionario del terreno;
di non avere potuto rivolgersi alle autorità locali a causa dell'assenza di denaro;
di aver tentato invano di reclamare un'ultima volta il proprio terreno, ma di aver ricevuto in cambio solo minacce di morte verso i propri familiari;
di avere, quindi, deciso di fuggire dal proprio Paese d'origine per paura di essere perseguitato ed ucciso dal concessionario del terreno, oltreché al fine di salvaguardare l'incolumità dei propri cari;
di essere arrivato in Italia in data 02/06/2020 e di avervi vissuto ininterrottamente da allora, senza mai fare rientro nel Paese d'origine; di avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica e culturale, coltivando rapporti umani e professionali, ottenendo un attestato FAMI di alfabetizzazione linguistica e svolgendo attività lavorativa, dapprima a US, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno 2023 con la qualifica di bracciante agricolo, e in seguito a , Per_1
in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di colf;
di avere interrotto ogni legame col proprio Paese e con i propri familiari ivi rimasti;
e di temere, in caso di rimpatrio, di essere privo della tutela alla vita privata e alla sicurezza, oltre che della dignità ed incolumità fisica.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio, allegando la copia della nota della
Commissione Territoriale di Trapani, del decreto di espulsione della CP_3
e della nota della Questura di , e chiedendo di “dichiarare
[...] CP_1
l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto
e diritto”.
3. Scaduto il termine del 27/10/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Ebbene, quanto alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi del citato art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente, al Tribunale in sede di espressa opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali. Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU. Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici.
In particolare, occorre considerare la durata e l'effettività dell'inserimento sociale e lavorativo in Italia, la natura dei legami familiari, le difficoltà di reinserimento nel
Paese d'origine e l'eventuale sussistenza di ragioni ostative di sicurezza.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
In presenza di un percorso di integrazione sociale e lavorativa effettivo e duraturo, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di , con sede legale a Canicattì (AG), via Brera Controparte_4 n.5, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 28/08/2021 al 30/09/2021, come si evince dalla busta paga relativa al mese di agosto 2021 e dalla Certificazione
Unica 2022 relativa all'anno 2021 depositate in atti (cfr. all. 13 al ricorso;
all. note del
25/10/2025); di avere ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 10/06/2022, da “ ”, per svolgere le Parte_2
mansioni di badante presso la sua abitazione sita in , via V. Lo Monaco n. 73, Per_1
come si evince dalla proposta di assunzione depositata in atti (cfr. all. 7 al ricorso); di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “GIORDANO
NICOLO'”, con sede legale a US, via Di Rosa n. 53, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 27/04/2023 al
31/12/2023, poi cessato in data 30/09/2023, come si evince dalla comunicazione
Unilav, dalla certificazione Unica 2024 relativa all'anno 2023 e dalle buste paga di aprile, maggio e settembre 2023 depositate in atti (cfr. all. 9 e 13 al ricorso;
all. note del
19/10/2024; all. note del 25/10/2025); di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di ”, presso la propria abitazione sita in , alla via Parte_3 Per_1
A. Licata n.135, con la qualifica di badante, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 12/03/2024, come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico e dalle buste paga relative ai mesi da marzo a dicembre 2024 depositate in atti (cfr. all. 12 al ricorso;
all. note del 19/10/2024; all. note del
27/02/2025); di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di
“ ”, con sede legale a US, via Santa Croce n.5, in forza di Controparte_5 contratto di lavoro a tempo determinato dal 09/10/2024 al 26/11/2024, come si evince dalla certificazione Unica 2025 relativa all'anno 2024 depositata in atti (cfr. all. note del
25/10/2025); di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta
“AZIENDA AGRICOLA F.LLI VENTO A.E.G. S.S.”, con sede legale a US, via
Principe ED n. 93, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 23/01/2025 al 31/12/2025, poi cessato in data
24/03/2025, come si evince dalla comunicazione Unilav, dal contratto di lavoro e dalla busta paga di marzo 2025 depositate in atti (cfr. all. note del 27/02/2025; all. note del
25/10/2025); di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta
“ ”, con sede legale a Viareggio, via Vetraia n.7, con la Controparte_6 qualifica di verniciatore artigianale ed industriale, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 25/07/2025, poi prorogato al 30/09/2025, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all. note del 25/10/2025); e di svolgere regolare attività lavorativa alle dipendenze di “GIORDANO NICOLO'”, con sede legale a US, via Di Rosa n. 53, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 03/04/2025 al 31/12/2025, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga di aprile e maggio 2025 depositate in atti (cfr. all. note del 25/10/2025).
Inoltre, il ricorrente ha documentato di avere frequentato il “percorso sperimentale di alfabetizzazione linguistica del progetto FAMI “L'ITALIANO STRADA CHE CI UNISCE”, svoltosi dal 14/06/2022 al 12/07/2022 presso la sede di US del di CP_7
, conseguendo l'attestato di conoscenza della lingua italiana pari al livello CP_1
A2 del QCER in data 13/07/2022 (cfr. all. 6 al ricorso); di aver conseguito l'attestato di partecipazione al laboratorio “cucine a confronto”, tenutosi nei giorni del 16 e 17 dicembre 2022 presso la “COOP. SOC. SOLE” di US (cfr. all. 11 al ricorso); di avere frequentato il “corso di formazione dei lavoratori – settore di rischio medio”, svoltosi in data 21/09/2023, superando la verifica di apprendimento (cfr. all. 10 al ricorso).
Infine, il ricorrente ha documentato di avere vissuto presso un immobile sito a
US, Corso Della Repubblica n. 109, in forza di contratto di locazione a lui intestato, unitamente ad un proprio connazionale, e regolarmente registrato, previsto per il periodo dal 24/04/2024 al 23/04/2025 (cfr. all. note del 19/10/2024).
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
LE NO ES LA