Art. 7.
Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all'articolo 5, valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si fara' fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al precedente articolo 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all'articolo 5, valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si fara' fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al precedente articolo 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.