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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3019/2024 R.G.,
tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
NN RI e LÒ IA
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024, la ricorrente indicata in epigrafe premetteva di essere una docente inserita nel profilo professionale del personale educativo, con ultima sede di servizio presso il Convitto Nazionale “Galluppi di Catanzaro” e di aver stipulato una serie di contratti a tempo determinato con il negli aa.ss. 2017/2018, Controparte_2
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per supplenze brevi e temporanee.
Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente lamentava la mancata percezione della retribuzione professionale docenti - corrisposta dal ai soli docenti di ruolo ed a CP_1 quelli assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale o per supplenza fino al
31 agosto o fino al 30 giugno – nonostante lo svolgimento di prestazioni lavorative equivalenti a quelle del dipendente sostituito.
Ritenendo illegittimo e immotivato il comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “Per quanto sopra ampiamente esposto, parte ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede che IA L'LL.MO
GIUDICE UNICO DEL LAVORO Reiectis adversis - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
1 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
; - per l'effetto, condannare il , Controparte_1 Controparte_1 in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.045,83 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al
4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Il non si costituiva in giudizio nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , il Controparte_1 quale non si è costituito in giudizio sebbene il ricorrente abbia regolarmente provveduto a notificare l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di diritto, giova premettere che la retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL del personale comparto scuola del 15.03.2001, a norma del quale “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (co. 1) e “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera d), del C.C.N.L. 26 maggio 1999, ed agli articoli
24 e 25 del C.C.N.L. 4 agosto 1995” (co. 3).
A sua volta, il richiamato art. 25 del CCNI del 31.08.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo 2 che lo stesso debba essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" (co. 4) e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (co. 5) e che “nei confronti del personale […] con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
La disciplina non è stata modificata dalla contrattazione collettiva successiva, che ha incrementato soltanto gli importi dell'emolumento in parola. Ed invero, ai sensi della
Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata “AUMENTI
RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI”, il trattamento accessorio per il personale con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 01.01.2004, era pari ad euro 154,82; lo stesso è stato poi aumentato di 09,18 euro al 01.01.2006, per un totale di euro 164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data, con l'entrata in vigore del CCNL Scuola
2016/2018, per il personale con la medesima anzianità di servizio l'incremento della retribuzione professionale docente è stato di euro 10,50, passando ad un totale di euro
174,50 mensili;
infine, il CCNL Scuola 06.12.2022 lo ha portato ad euro 184,30 mensili.
Ciò posto, la questione relativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il personale a tempo determinato ex art. 4, co. 3, L. n. 124/1999 (cd. supplenze brevi e saltuarie) è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018.
Nella parte motiva della pronuncia, in particolare, si legge: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
3 o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
4 ;
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui Per_2 pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con CP_1 la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (…)”.
In via conclusiva, deve ritenersi che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie
5 di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” ( cfr. ord. Cass. n. 20015/2018 cit).
Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20.09.2018 in causa C466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine;
tra queste non può certamente rientrare la durata determinata del rapporto di lavoro, attesto che l'art. 7 del CCNL introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione nel miglioramento del servizio scolastico;
si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
Orbene, applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, dall'esame della documentazione in atti emerge che l'istante abbia lavorato per il
[...]
: per 28 giorni nell'a.s. 2017/2018; per 34 giorni nell'a.s. Controparte_1
2018/2019; per 28 giorni nell'a.s. 2019/2020; per 251 giorni nell'a.s. 2020/2021; per 12 giorni nell'a.s. 2021/2022. Emerge, altresì, che la stessa non abbia ricevuto la retribuzione di cui si discute.
La domanda è, pertanto, fondata nell'an.
Venendo, ora, alla quantificazione del compenso rivendicato, applicando i criteri di cui al combinato disposto degli artt. 7 CCNL del 15.03.2001 e 25 del CCNI del 31.08.1999 e gli importi definiti dalla contrattazione collettiva susseguitasi nel tempo, alla ricorrente dev'essere riconosciuta un'indennità complessiva di euro 2.035,82, risultante dalla seguente addizione: euro 156,66 per il servizio prestato nell'a.s. 2017/2018 (164/30 x
18 per il servizio prestato fino al 23.02.2018 + 174,50/30 x 10 per il servizio prestato dal
19.03.2018 al 28.03.2018) + euro 197,88 per il servizio prestato nell'a.s. 2018/2019
(174,50/30 x 34) + euro 160,63 per il servizio prestato nell'a.s. 2019/2020 (174,50/30
x 26 + l'80% di 174,50/30 per il servizio di 24 ore su 30 prestato nelle date del 03 e 04 aprile 2020) + euro 1.448,48 per il servizio prestato nell'a.s. 2020/2021 (calcolato nella rpd giornaliera per i mesi di ottobre 2020 – 174,50/30 x 27 giorni = 157,14 – e giugno
2021 – 174,50/30 x 12 giorni = 69,84 – e nella rpd mensile ex art. 25, co. 4, CCNL cit., per i mesi da novembre 2020 a maggio 2021, interamente lavorati, pari a 174,50 x 7 mesi
6 - 1.221,50) + euro 69,84 per il servizio prestato nell'a.s. 2021/2022 (174,50/30 x 12 giorni).
Il convenuto dev'essere, pertanto, condannato al versamento, in favore della CP_1 dott.ssa della somma di euro 2.035,82 a titolo di retribuzione personale docente Pt_1 per il servizio educativo reso da quest'ultima negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Sul predetto importo dovrà essere, inoltre, riconosciuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, giusta disposto dell'art. 22, co.
36, L. n. 724/1994.
Ogni ulteriore questione assorbita.
In merito alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione del decisum e in virtù dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014 – attesa la serialità delle questioni – escludendo la fase istruttoria, non espletata, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'odierna ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in favore del convenuto, con contratti a tempo determinato per supplenze CP_1 temporanee, per come risultanti dalla documentazione allegata in atti;
- per l'effetto, condanna il convenuto alla corresponsione in favore della CP_1 ricorrente della somma di euro 2.035,82 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì il alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 CP_1 oltre spese generali 15%, IVA, CPA ed accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catanzaro, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ED EL UZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato con Persona_3
D.M. 22/10/2024.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3019/2024 R.G.,
tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
NN RI e LÒ IA
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024, la ricorrente indicata in epigrafe premetteva di essere una docente inserita nel profilo professionale del personale educativo, con ultima sede di servizio presso il Convitto Nazionale “Galluppi di Catanzaro” e di aver stipulato una serie di contratti a tempo determinato con il negli aa.ss. 2017/2018, Controparte_2
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per supplenze brevi e temporanee.
Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente lamentava la mancata percezione della retribuzione professionale docenti - corrisposta dal ai soli docenti di ruolo ed a CP_1 quelli assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale o per supplenza fino al
31 agosto o fino al 30 giugno – nonostante lo svolgimento di prestazioni lavorative equivalenti a quelle del dipendente sostituito.
Ritenendo illegittimo e immotivato il comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “Per quanto sopra ampiamente esposto, parte ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede che IA L'LL.MO
GIUDICE UNICO DEL LAVORO Reiectis adversis - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
1 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
; - per l'effetto, condannare il , Controparte_1 Controparte_1 in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.045,83 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al
4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Il non si costituiva in giudizio nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , il Controparte_1 quale non si è costituito in giudizio sebbene il ricorrente abbia regolarmente provveduto a notificare l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di diritto, giova premettere che la retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL del personale comparto scuola del 15.03.2001, a norma del quale “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (co. 1) e “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera d), del C.C.N.L. 26 maggio 1999, ed agli articoli
24 e 25 del C.C.N.L. 4 agosto 1995” (co. 3).
A sua volta, il richiamato art. 25 del CCNI del 31.08.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo 2 che lo stesso debba essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" (co. 4) e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (co. 5) e che “nei confronti del personale […] con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
La disciplina non è stata modificata dalla contrattazione collettiva successiva, che ha incrementato soltanto gli importi dell'emolumento in parola. Ed invero, ai sensi della
Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata “AUMENTI
RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI”, il trattamento accessorio per il personale con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 01.01.2004, era pari ad euro 154,82; lo stesso è stato poi aumentato di 09,18 euro al 01.01.2006, per un totale di euro 164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data, con l'entrata in vigore del CCNL Scuola
2016/2018, per il personale con la medesima anzianità di servizio l'incremento della retribuzione professionale docente è stato di euro 10,50, passando ad un totale di euro
174,50 mensili;
infine, il CCNL Scuola 06.12.2022 lo ha portato ad euro 184,30 mensili.
Ciò posto, la questione relativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il personale a tempo determinato ex art. 4, co. 3, L. n. 124/1999 (cd. supplenze brevi e saltuarie) è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018.
Nella parte motiva della pronuncia, in particolare, si legge: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
3 o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
4 ;
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui Per_2 pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con CP_1 la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (…)”.
In via conclusiva, deve ritenersi che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie
5 di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” ( cfr. ord. Cass. n. 20015/2018 cit).
Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20.09.2018 in causa C466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine;
tra queste non può certamente rientrare la durata determinata del rapporto di lavoro, attesto che l'art. 7 del CCNL introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione nel miglioramento del servizio scolastico;
si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
Orbene, applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, dall'esame della documentazione in atti emerge che l'istante abbia lavorato per il
[...]
: per 28 giorni nell'a.s. 2017/2018; per 34 giorni nell'a.s. Controparte_1
2018/2019; per 28 giorni nell'a.s. 2019/2020; per 251 giorni nell'a.s. 2020/2021; per 12 giorni nell'a.s. 2021/2022. Emerge, altresì, che la stessa non abbia ricevuto la retribuzione di cui si discute.
La domanda è, pertanto, fondata nell'an.
Venendo, ora, alla quantificazione del compenso rivendicato, applicando i criteri di cui al combinato disposto degli artt. 7 CCNL del 15.03.2001 e 25 del CCNI del 31.08.1999 e gli importi definiti dalla contrattazione collettiva susseguitasi nel tempo, alla ricorrente dev'essere riconosciuta un'indennità complessiva di euro 2.035,82, risultante dalla seguente addizione: euro 156,66 per il servizio prestato nell'a.s. 2017/2018 (164/30 x
18 per il servizio prestato fino al 23.02.2018 + 174,50/30 x 10 per il servizio prestato dal
19.03.2018 al 28.03.2018) + euro 197,88 per il servizio prestato nell'a.s. 2018/2019
(174,50/30 x 34) + euro 160,63 per il servizio prestato nell'a.s. 2019/2020 (174,50/30
x 26 + l'80% di 174,50/30 per il servizio di 24 ore su 30 prestato nelle date del 03 e 04 aprile 2020) + euro 1.448,48 per il servizio prestato nell'a.s. 2020/2021 (calcolato nella rpd giornaliera per i mesi di ottobre 2020 – 174,50/30 x 27 giorni = 157,14 – e giugno
2021 – 174,50/30 x 12 giorni = 69,84 – e nella rpd mensile ex art. 25, co. 4, CCNL cit., per i mesi da novembre 2020 a maggio 2021, interamente lavorati, pari a 174,50 x 7 mesi
6 - 1.221,50) + euro 69,84 per il servizio prestato nell'a.s. 2021/2022 (174,50/30 x 12 giorni).
Il convenuto dev'essere, pertanto, condannato al versamento, in favore della CP_1 dott.ssa della somma di euro 2.035,82 a titolo di retribuzione personale docente Pt_1 per il servizio educativo reso da quest'ultima negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Sul predetto importo dovrà essere, inoltre, riconosciuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, giusta disposto dell'art. 22, co.
36, L. n. 724/1994.
Ogni ulteriore questione assorbita.
In merito alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione del decisum e in virtù dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014 – attesa la serialità delle questioni – escludendo la fase istruttoria, non espletata, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'odierna ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in favore del convenuto, con contratti a tempo determinato per supplenze CP_1 temporanee, per come risultanti dalla documentazione allegata in atti;
- per l'effetto, condanna il convenuto alla corresponsione in favore della CP_1 ricorrente della somma di euro 2.035,82 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì il alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 CP_1 oltre spese generali 15%, IVA, CPA ed accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catanzaro, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ED EL UZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato con Persona_3
D.M. 22/10/2024.
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