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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/11/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 637/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 637/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
9.04.2025, da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
EN IN n. 37,
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Biante Secondari ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via E. Giustozzi n. 3, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con la figlia: , nata il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti: Per_1
pagina 1 di 5 Condizioni:
“A) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della bambina. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla loro figlia. La residenza anagrafica verrà mantenuta ove è attualmente e cioè presso la madre.
C) Il SI. , si impegna a tenere la figlia durante i turni di lavoro della , Pt_2 Parte_1 compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed avrà comunque la facoltà di tenere con sé la figlia durante il giorno di riposo settimanale e precisamente dalle ore 16,00 del mercoledì, sino alle ore
21,00 del giovedì. Ulteriori peridi si visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché, nel rispetto delle volontà di . Per_1
D) Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia, Pt_2 alternativamente ogni anno, o il giorno di Natale o quello di Capodanno. Relativamente alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia, sempre alternativamente ogni anno, Pt_2
o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà Pt_2 di trascorrere con la figlia 15 (quindici) giorni, anche consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi.
E) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà Parte_1 darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le Pt_2 date di partenza e ritorno.
F) Tenuto conto dello stipendio, delle spese correnti, compreso le spese di mutuo per l'acquisto della casa, il SI. – a decorrere dal mese di febbraio 2025 compreso – si impegna a corrispondere Pt_2 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di
€ 300,00 (euro trecento), di cui 200,00 mediante bonifico, mentre euro 100,00 potranno essere corrisposti, anche in buoni pasto di cui attualmente il gode;
cifra da rivalutarsi di anno in Pt_2 anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. pagina 2 di 5 Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso consegna dei buoni pasto a mani della SI.ra e mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Parte_1 Parte_1 stessa, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare. Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla SI.ra , come è sempre avvenuto sino ad oggi, senza che gli stessi possano Parte_1 incidere sulle statuizioni economiche di cui sopra.
G) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le Pt_2 Parte_1 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario – mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
: costi per Controparte_1 iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi – vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto), oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in casa di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
H) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_2 fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
pagina 3 di 5 J) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
K) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 9.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
5.05.2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 20.11.2025
Il Presidente est.
IA AT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 637/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
9.04.2025, da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
EN IN n. 37,
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Biante Secondari ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via E. Giustozzi n. 3, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con la figlia: , nata il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti: Per_1
pagina 1 di 5 Condizioni:
“A) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della bambina. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla loro figlia. La residenza anagrafica verrà mantenuta ove è attualmente e cioè presso la madre.
C) Il SI. , si impegna a tenere la figlia durante i turni di lavoro della , Pt_2 Parte_1 compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed avrà comunque la facoltà di tenere con sé la figlia durante il giorno di riposo settimanale e precisamente dalle ore 16,00 del mercoledì, sino alle ore
21,00 del giovedì. Ulteriori peridi si visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché, nel rispetto delle volontà di . Per_1
D) Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia, Pt_2 alternativamente ogni anno, o il giorno di Natale o quello di Capodanno. Relativamente alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia, sempre alternativamente ogni anno, Pt_2
o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà Pt_2 di trascorrere con la figlia 15 (quindici) giorni, anche consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi.
E) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà Parte_1 darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le Pt_2 date di partenza e ritorno.
F) Tenuto conto dello stipendio, delle spese correnti, compreso le spese di mutuo per l'acquisto della casa, il SI. – a decorrere dal mese di febbraio 2025 compreso – si impegna a corrispondere Pt_2 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di
€ 300,00 (euro trecento), di cui 200,00 mediante bonifico, mentre euro 100,00 potranno essere corrisposti, anche in buoni pasto di cui attualmente il gode;
cifra da rivalutarsi di anno in Pt_2 anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. pagina 2 di 5 Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso consegna dei buoni pasto a mani della SI.ra e mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Parte_1 Parte_1 stessa, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare. Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla SI.ra , come è sempre avvenuto sino ad oggi, senza che gli stessi possano Parte_1 incidere sulle statuizioni economiche di cui sopra.
G) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le Pt_2 Parte_1 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario – mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
: costi per Controparte_1 iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi – vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto), oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in casa di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
H) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_2 fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
pagina 3 di 5 J) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
K) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 9.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
5.05.2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 20.11.2025
Il Presidente est.
IA AT
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