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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1113 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, viale Libia n.58 presso lo studio degli Avv.ti Pietro e Valeria Ferri che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CP_1
Roma, via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato in Terni, viale della
Stazione n.5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024 rep.n.37875, elettivamente domiciliato in Terni, Viale
Bramante, n. 13, scala D p.2
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che il CTU erroneamente in sede di ATP avrebbe sottovalutato le patologie da cui è affetto l'istante ai fini del riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità e/o assegno invalidità ex artt.
12 e 13 legge 118/1971.
Ha citato, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Terni l' per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di inabilità CP_1 lavorativa e per l'effetto i conseguenti benefici economici, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. CP_ Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibiltà del ricorso essendosi limitata parte ricorrente a richiamare le osservazioni alla consulenza a cui il CTU aveva già risposto in sede di ATP;
in via ulteriormente preliminare la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
nel merito sostenendo l'insussistenza dei requisiti sanitari ha insistito per il rigetto della domanda.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti senza procedere al rinnovo della consulenza, come richiesto dalla difesa attorea, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto per quanto di ragione. L'istante con il ricorso per ATP aveva chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare della pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità civile ai sensi degli artt.12 e 13 della legge n.118/1971. Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n.
509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nel caso di specie risulta non soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalle norme per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alle norme citate.
Nella relazione licenziata dal CTU dott. nella procedura ex Per_2 art.445 bis c.p.c. il consulente riconosceva il periziando affetto da: “depressione maggiore in trattamento polifarmacologico con frequenti riacutizzazioni;
asma bronchiale con deficit ostruttivo di grado severo;
spondiloartrosi cervicale con ernie discali e modesta limitazione funzionale;
anemia ferrocarenziale in malattia emorroidaria II-III grado e polipo del retto;
ipertensione instabile;
malattia da reflusso gastro-esofagea”. Quindi l'ausiliario passando a valutare l'incidenza di ciascuna patologia ai fini del riconoscimento del requisito sanitario di cui al beneficio invocato specificava ulteriormente che: “il sig. non presenta una riduzione Parte_1 della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74% (ex art. 13 della L. 118/1971), bensì una riduzione del 68%”. Il procuratore di parte ricorrente contestava tale valutazione sostenendo, in quella sede e nel presente giudizio, che l'ausiliario avrebbe sottostimato la patologia psichiatrica patita dal ricorrente, che di per se sola assegnerebbe il diritto all'istante, secondo le linee guida , della pensione di inabilità, CP_1 essendo tale patologia definita dagli psichiatri che hanno in cura l'assistito "GRAVE CRONICA ED INVALIDANTE" (cfr. relazioni del 1-03-2023 e del
26-02-2024 e mente delle quali "IL PAZIENTE A CAUSA DELLA STESSA
(patologia) NON E' IN GRADO DI LAVORARE").
Sostiene, altresì, il procuratore del periziando che il CTU avrebbe omesso completamente l'attribuzione di un percentuale di invalidità relativa alle ulteriori patologie che compongono il quadro clinico dell'istante, in particolare: - Spondiloartrosi cervicale con ernie discali e modesta limitazione funzionale, con parestesie arti superiori;
- Anemia ferrocarenziale in malattia emorroidaria II-III grado e polipo del retto;
- Ipertensione.
Considerate le osservazioni di parte ricorrente, il dott. Per_2 rispondendo in modo esaustivo in sede di ATP chiariva proprio con riferimento alla “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE” che: “In ambito medico legale, la valutazione deve essere di tipo funzionale, individuando, nel modo più preciso possibile, l'incidenza della patologia sulla capacità lavorativa generica del soggetto;
tale valutazione deve essere basata su criteri oggettivi ed elementi obiettivi, come le stesse linee guida suggeriscono. In ambito psichiatrico la valutazione, tuttavia e basata maggiormente sulla CP_ soggettività del paziente. Le citate “Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti” suggeriscono le modalità per una valutazione appropriata di tali patologie: “Documentazione clinica idonea per la valutazione dei disturbi psichici:
1. Certificazione specialistica psichiatrica, storica e recente;
2.
Valutazione psicologica, psicometrica e psicodiagnostica;
3. Cartelle cliniche di ricoveri psichiatrici e Pronto Soccorso;
4. Provvedimenti di tutela giudiziale;
5. Scala per la valutazione globale del funzionamento”. Nella documentazione in atti, a parte certificazioni specialistiche (due, la prima: del 01/03/2023 e la seconda del 26/02/2023, oltre ad una serie di prescrizioni farmacologiche tra 08/05/2023 e 09/11/2023), non sono presenti valutazioni psicologiche, psicometriche e psicodiagnostiche, né cartelle cliniche relative a ricoveri psichiatrici, né provvedimenti di tutela giudiziaria che avrebbero sicuramente indotto ad una valutazione maggiore della patologia. Proprio per mediare tale valutazione, in considerazione anche delle frequenti riacutizzazioni e alla necessità di aggiustamenti terapeutici, nel caso in oggetto CP_ mi sembrava decisamente riduttiva, ho consultato anche le “Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti”, mediando le due valutazioni”. Infatti, la Tabella Invalidità Civile di cui al DM 05/02/1992 riconosceva alla (cod. 2206) una Parte_2 CP_ percentuale di invalidità tra il 31% e 40%, mentre le "Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti” alla Parte_3
RICORRENTE una forbice tra il 51% e 60% di qui l'attribuzione Pt_4 equa, per le ragioni sopra esposte, a tale patologia, sofferta dal ricorrente, della percentuale di invalidità del 55%. Quanto alle restanti patologie accertate asseritamente non valutate in consulenza, il CTU ha esaustivamente replicato, senza necessità di ulteriori chiarimenti, premettendo che, a mente dell'art.5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, di qui le risposte del consulente: “al punto 1: la modesta limitazione riscontrata in sede di visita medica induce ad una valutazione funzionale di scarsa incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto e le parestesie che la
Legale ha aggiunto alla mia diagnosi sono da individuare come sintomi legati alla patologia del nervo mediano (sindrome del tunnel carpale) peraltro emendabile con intervento chirurgico. Al punto 2: l'anemia ferrocarenziale, come ben espresso in diagnosi, è secondaria alla patologia emorroidaria, facilmente emendabile, anche questa, con intervento chirurgico. Il polipo del retto si asporta in rettoscopia non lasciando reliquati. Al punto 3: come ben sappiamo l'ipertensione arteriosa sistemica è una patologia a decorso cronico, facilmente controllabile con terapia farmacologica oggi ci sono a disposizione (ed a carico del SSN) decine di farmaci che consentono un ottimo controllo terapeutico, associando comunque ciò ad un corretto stile di vita”.
Ne discende che considerate rilevanti al fine che ci occupa la patologia sindrome depressiva endoreattiva grave con percentuale assegnata del 55% e l'asma bronchiale con deficit ostruttivo di grado severo con percentuale assegnata del 30% (accertamento non contestato dalla difesa attorea) ed applicata la formula a scalare di ZA il CTU ha concluso riconoscendo una percentuale di invalidità complessiva del 68% (cfr. CTU in atti). Osserva il Giudice che la relazione del CTU e le repliche alle osservazioni sono esaustive e assolutamente prive di carenze avendo il dott. esaminato accuratamente sia il periziando durante la visita peritale che la Per_2 documentazione sanitaria a disposizione, mentre il difensore di parte, nelle contestazioni di cui alla precedente procedura, e poi nel ricorso in opposizione, si è limitato a dissentire con il parere diagnostico formulato dall'ausiliario del Giudice. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Invero nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Ad avviso di chi scrive il motivo finisce con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice
(giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del
08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr. Cass. Sez. lav. sent. n. n.18124 del 10.07.2018).
Va richiamato al riguardo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: "Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.15973 del 13.06.2019).
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, restando assorbite tutte le rimanenti questioni non espressamente esaminate.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 per l'esonero dalle spese di lite.
Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto ed espletata in sede di ATP restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio e della procedura per ATP ex art.445 bis c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU medico CP_1 legale espletata nel giudizio per ATP, liquidate con separato decreto.
Lì, 5 marzo 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1113 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, viale Libia n.58 presso lo studio degli Avv.ti Pietro e Valeria Ferri che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CP_1
Roma, via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato in Terni, viale della
Stazione n.5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024 rep.n.37875, elettivamente domiciliato in Terni, Viale
Bramante, n. 13, scala D p.2
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che il CTU erroneamente in sede di ATP avrebbe sottovalutato le patologie da cui è affetto l'istante ai fini del riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità e/o assegno invalidità ex artt.
12 e 13 legge 118/1971.
Ha citato, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Terni l' per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di inabilità CP_1 lavorativa e per l'effetto i conseguenti benefici economici, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. CP_ Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibiltà del ricorso essendosi limitata parte ricorrente a richiamare le osservazioni alla consulenza a cui il CTU aveva già risposto in sede di ATP;
in via ulteriormente preliminare la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
nel merito sostenendo l'insussistenza dei requisiti sanitari ha insistito per il rigetto della domanda.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti senza procedere al rinnovo della consulenza, come richiesto dalla difesa attorea, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto per quanto di ragione. L'istante con il ricorso per ATP aveva chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare della pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità civile ai sensi degli artt.12 e 13 della legge n.118/1971. Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n.
509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nel caso di specie risulta non soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalle norme per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alle norme citate.
Nella relazione licenziata dal CTU dott. nella procedura ex Per_2 art.445 bis c.p.c. il consulente riconosceva il periziando affetto da: “depressione maggiore in trattamento polifarmacologico con frequenti riacutizzazioni;
asma bronchiale con deficit ostruttivo di grado severo;
spondiloartrosi cervicale con ernie discali e modesta limitazione funzionale;
anemia ferrocarenziale in malattia emorroidaria II-III grado e polipo del retto;
ipertensione instabile;
malattia da reflusso gastro-esofagea”. Quindi l'ausiliario passando a valutare l'incidenza di ciascuna patologia ai fini del riconoscimento del requisito sanitario di cui al beneficio invocato specificava ulteriormente che: “il sig. non presenta una riduzione Parte_1 della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74% (ex art. 13 della L. 118/1971), bensì una riduzione del 68%”. Il procuratore di parte ricorrente contestava tale valutazione sostenendo, in quella sede e nel presente giudizio, che l'ausiliario avrebbe sottostimato la patologia psichiatrica patita dal ricorrente, che di per se sola assegnerebbe il diritto all'istante, secondo le linee guida , della pensione di inabilità, CP_1 essendo tale patologia definita dagli psichiatri che hanno in cura l'assistito "GRAVE CRONICA ED INVALIDANTE" (cfr. relazioni del 1-03-2023 e del
26-02-2024 e mente delle quali "IL PAZIENTE A CAUSA DELLA STESSA
(patologia) NON E' IN GRADO DI LAVORARE").
Sostiene, altresì, il procuratore del periziando che il CTU avrebbe omesso completamente l'attribuzione di un percentuale di invalidità relativa alle ulteriori patologie che compongono il quadro clinico dell'istante, in particolare: - Spondiloartrosi cervicale con ernie discali e modesta limitazione funzionale, con parestesie arti superiori;
- Anemia ferrocarenziale in malattia emorroidaria II-III grado e polipo del retto;
- Ipertensione.
Considerate le osservazioni di parte ricorrente, il dott. Per_2 rispondendo in modo esaustivo in sede di ATP chiariva proprio con riferimento alla “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE” che: “In ambito medico legale, la valutazione deve essere di tipo funzionale, individuando, nel modo più preciso possibile, l'incidenza della patologia sulla capacità lavorativa generica del soggetto;
tale valutazione deve essere basata su criteri oggettivi ed elementi obiettivi, come le stesse linee guida suggeriscono. In ambito psichiatrico la valutazione, tuttavia e basata maggiormente sulla CP_ soggettività del paziente. Le citate “Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti” suggeriscono le modalità per una valutazione appropriata di tali patologie: “Documentazione clinica idonea per la valutazione dei disturbi psichici:
1. Certificazione specialistica psichiatrica, storica e recente;
2.
Valutazione psicologica, psicometrica e psicodiagnostica;
3. Cartelle cliniche di ricoveri psichiatrici e Pronto Soccorso;
4. Provvedimenti di tutela giudiziale;
5. Scala per la valutazione globale del funzionamento”. Nella documentazione in atti, a parte certificazioni specialistiche (due, la prima: del 01/03/2023 e la seconda del 26/02/2023, oltre ad una serie di prescrizioni farmacologiche tra 08/05/2023 e 09/11/2023), non sono presenti valutazioni psicologiche, psicometriche e psicodiagnostiche, né cartelle cliniche relative a ricoveri psichiatrici, né provvedimenti di tutela giudiziaria che avrebbero sicuramente indotto ad una valutazione maggiore della patologia. Proprio per mediare tale valutazione, in considerazione anche delle frequenti riacutizzazioni e alla necessità di aggiustamenti terapeutici, nel caso in oggetto CP_ mi sembrava decisamente riduttiva, ho consultato anche le “Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti”, mediando le due valutazioni”. Infatti, la Tabella Invalidità Civile di cui al DM 05/02/1992 riconosceva alla (cod. 2206) una Parte_2 CP_ percentuale di invalidità tra il 31% e 40%, mentre le "Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti” alla Parte_3
RICORRENTE una forbice tra il 51% e 60% di qui l'attribuzione Pt_4 equa, per le ragioni sopra esposte, a tale patologia, sofferta dal ricorrente, della percentuale di invalidità del 55%. Quanto alle restanti patologie accertate asseritamente non valutate in consulenza, il CTU ha esaustivamente replicato, senza necessità di ulteriori chiarimenti, premettendo che, a mente dell'art.5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, di qui le risposte del consulente: “al punto 1: la modesta limitazione riscontrata in sede di visita medica induce ad una valutazione funzionale di scarsa incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto e le parestesie che la
Legale ha aggiunto alla mia diagnosi sono da individuare come sintomi legati alla patologia del nervo mediano (sindrome del tunnel carpale) peraltro emendabile con intervento chirurgico. Al punto 2: l'anemia ferrocarenziale, come ben espresso in diagnosi, è secondaria alla patologia emorroidaria, facilmente emendabile, anche questa, con intervento chirurgico. Il polipo del retto si asporta in rettoscopia non lasciando reliquati. Al punto 3: come ben sappiamo l'ipertensione arteriosa sistemica è una patologia a decorso cronico, facilmente controllabile con terapia farmacologica oggi ci sono a disposizione (ed a carico del SSN) decine di farmaci che consentono un ottimo controllo terapeutico, associando comunque ciò ad un corretto stile di vita”.
Ne discende che considerate rilevanti al fine che ci occupa la patologia sindrome depressiva endoreattiva grave con percentuale assegnata del 55% e l'asma bronchiale con deficit ostruttivo di grado severo con percentuale assegnata del 30% (accertamento non contestato dalla difesa attorea) ed applicata la formula a scalare di ZA il CTU ha concluso riconoscendo una percentuale di invalidità complessiva del 68% (cfr. CTU in atti). Osserva il Giudice che la relazione del CTU e le repliche alle osservazioni sono esaustive e assolutamente prive di carenze avendo il dott. esaminato accuratamente sia il periziando durante la visita peritale che la Per_2 documentazione sanitaria a disposizione, mentre il difensore di parte, nelle contestazioni di cui alla precedente procedura, e poi nel ricorso in opposizione, si è limitato a dissentire con il parere diagnostico formulato dall'ausiliario del Giudice. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Invero nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Ad avviso di chi scrive il motivo finisce con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice
(giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del
08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr. Cass. Sez. lav. sent. n. n.18124 del 10.07.2018).
Va richiamato al riguardo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: "Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.15973 del 13.06.2019).
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, restando assorbite tutte le rimanenti questioni non espressamente esaminate.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 per l'esonero dalle spese di lite.
Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto ed espletata in sede di ATP restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio e della procedura per ATP ex art.445 bis c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU medico CP_1 legale espletata nel giudizio per ATP, liquidate con separato decreto.
Lì, 5 marzo 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri