CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1252/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FRANCESCO, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4273/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Resistente_1 Srl - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2287/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178055630 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: …codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia riformare la sentenza impugnata per la parte sfavorevole all'Ufficio e, per l'effetto, confermare la piena legittimità dell'operato del medesimo. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato: nessuna conclusione.
MOTIVAZIONE
1.- A seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 relativo alla dichiarazione UNICO2019-redditi 2018 presentata dalla Resistente_1 s.r.l. (di seguito: Resistente_1 o società contribuente), l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale III di Roma (di seguito: AdE) emise la cartella di pagamento n. 09720220178055630000, recante l'addebito del minor credito IRES per € 1.056,00, oltre sanzioni per € 1.826,78, interessi per € 150,24 e oneri di notifica e riscossione per un totale di € 3.166,91. Resistente_1 impugnò la cartella deducendo la nullità della notificazione (fatta a mezzo PEC in formato .pdf, anziché in formato .p7m) e l'illegittimità della pretesa tributaria, per come desumibile dai dati della cartella, sia per quanto attiene all'entità del tributo (i versamenti dei due acconti ammontano a complessivi € 18.354,12, con conseguente riduzione del “minor credito” contestato a € 1.038), sia per quanto attiene alle due sanzioni, irrogate per tardivo versamento del primo acconto e per omesso versamento del secondo, sia, infine, per gli interessi, che non riteneva dovuti. AdE contestò il ricorso, diffondendosi in lunga dissertazione sulla validità della notifica e limitandosi a ribadire la legittimità del proprio operato quanto alla pretesa tributaria. Il giudice di primo grado, in composizione monocratica, con la sentenza n. 2287/26/24, depositata il 19.2.2024, disattesa l'eccezione di nullità della notifica, osservò che la laconica difesa dell'Ufficio non aveva puntualmente confutato le doglianze della ricorrente e ciò era sufficiente per accoglierne il ricorso, con compensazione delle spese processuali.
2.- AdE propone appello alla sentenza, censurandola per erronea valutazione dei fatti di causa. Esplicitando l'iter logico del ragionamento seguìto, l'appellante ricostruisce i versamenti dei due acconti, peraltro effettuati con lo stesso codice identificativo (2001), e rileva che il primo, pagato in quattro rate, fu solo in parte versato nei termini, mentre il secondo, calcolato al netto degli importi già corrisposti, risulta omesso per l'importo ancora dovuto. Di conseguenza, sanzioni e interessi sono stati correttamente calcolati, sicché il ricorso doveva essere respinto. La società contribuente non si è costituita nel giudizio di appello. Parimenti contumace è l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
3.- L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. Dalla documentazione in atti si ricava che la società contribuente era tenuta a versare l'IRES 2018 (€ 11.290,00) mediante due acconti: il primo – pari al 40%, cioè € 4.516,00 – entro il 30.6.2018, il secondo – pari al 60%, cioè € 6.774,00 – entro il 30.11.2018. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 DPCM 10.8.2018, scelse di rateizzare il primo acconto in 4 rate: due in scadenza al 20.8.2018, la terza al 17.9.2018 e la quarta la 16.10.2018. Tutte le rate dovevano essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse. La società versò entro il 16.10.2018, alle scadenze prescelte, quattro rate di pari importo di € 1.946,96 ciascuna, per un totale di € 7.787,84: in tal modo aveva già versato € 3.253,77 in più dell'importo dovuto per il primo acconto, comprensivo delle maggiorazioni. Tale eccedenza andava perciò imputata al secondo acconto, sicché per completarne il pagamento avrebbe dovuto versare € 3.502,16 (importo indicato nella cartella di pagamento) entro il 30.11.2018. La società versò in data 15.12.2018 il complessivo importo di € 5.280,44: sia pure in ritardo rispetto alla scadenza, versò l'intero importo dovuto per IRES 2018 e un'eccedenza di € 1.778,28. Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, la sola violazione che può essere ascritta alla società è quella del tardivo versamento del secondo acconto (effettuata con 15 giorni di ritardo). È perciò applicabile la sanzione dell'art. 13, comma 2, d. lgs. n. 471 del 1997: sanzione pari al 30% dell'importo versato in ritardo, da ridurre alla metà perché il ritardo è stato inferiore a 9 giorni. Pertanto, la sanzione da irrogare ammonta a € 525,33 [(€ 3.502,16 * 0,30) : 2], in luogo di quella di € 1.826,78 applicata da AdE. Non sono dovuti interessi quanto al primo acconto perché i pagamenti sono tempestivi;
sono invece dovuti interessi per il ritardo sul secondo acconto, quantificabili in € 7,20
{[(€ 3.502,16 * 0,05) : 365 ] * 15}, anziché € 150,24 calcolati da AdE nell'atto impugnato. In conclusione, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, rideterminando gli importi dovuti come innanzi indicato. 4.- Il parziale accoglimento dell'appello determina una situazione di reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina le somme dovute dalla società contribuente come indicato in motivazione;
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di appello. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della XIV sezione, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FRANCESCO, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4273/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Resistente_1 Srl - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2287/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178055630 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: …codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia riformare la sentenza impugnata per la parte sfavorevole all'Ufficio e, per l'effetto, confermare la piena legittimità dell'operato del medesimo. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato: nessuna conclusione.
MOTIVAZIONE
1.- A seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 relativo alla dichiarazione UNICO2019-redditi 2018 presentata dalla Resistente_1 s.r.l. (di seguito: Resistente_1 o società contribuente), l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale III di Roma (di seguito: AdE) emise la cartella di pagamento n. 09720220178055630000, recante l'addebito del minor credito IRES per € 1.056,00, oltre sanzioni per € 1.826,78, interessi per € 150,24 e oneri di notifica e riscossione per un totale di € 3.166,91. Resistente_1 impugnò la cartella deducendo la nullità della notificazione (fatta a mezzo PEC in formato .pdf, anziché in formato .p7m) e l'illegittimità della pretesa tributaria, per come desumibile dai dati della cartella, sia per quanto attiene all'entità del tributo (i versamenti dei due acconti ammontano a complessivi € 18.354,12, con conseguente riduzione del “minor credito” contestato a € 1.038), sia per quanto attiene alle due sanzioni, irrogate per tardivo versamento del primo acconto e per omesso versamento del secondo, sia, infine, per gli interessi, che non riteneva dovuti. AdE contestò il ricorso, diffondendosi in lunga dissertazione sulla validità della notifica e limitandosi a ribadire la legittimità del proprio operato quanto alla pretesa tributaria. Il giudice di primo grado, in composizione monocratica, con la sentenza n. 2287/26/24, depositata il 19.2.2024, disattesa l'eccezione di nullità della notifica, osservò che la laconica difesa dell'Ufficio non aveva puntualmente confutato le doglianze della ricorrente e ciò era sufficiente per accoglierne il ricorso, con compensazione delle spese processuali.
2.- AdE propone appello alla sentenza, censurandola per erronea valutazione dei fatti di causa. Esplicitando l'iter logico del ragionamento seguìto, l'appellante ricostruisce i versamenti dei due acconti, peraltro effettuati con lo stesso codice identificativo (2001), e rileva che il primo, pagato in quattro rate, fu solo in parte versato nei termini, mentre il secondo, calcolato al netto degli importi già corrisposti, risulta omesso per l'importo ancora dovuto. Di conseguenza, sanzioni e interessi sono stati correttamente calcolati, sicché il ricorso doveva essere respinto. La società contribuente non si è costituita nel giudizio di appello. Parimenti contumace è l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
3.- L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. Dalla documentazione in atti si ricava che la società contribuente era tenuta a versare l'IRES 2018 (€ 11.290,00) mediante due acconti: il primo – pari al 40%, cioè € 4.516,00 – entro il 30.6.2018, il secondo – pari al 60%, cioè € 6.774,00 – entro il 30.11.2018. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 DPCM 10.8.2018, scelse di rateizzare il primo acconto in 4 rate: due in scadenza al 20.8.2018, la terza al 17.9.2018 e la quarta la 16.10.2018. Tutte le rate dovevano essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse. La società versò entro il 16.10.2018, alle scadenze prescelte, quattro rate di pari importo di € 1.946,96 ciascuna, per un totale di € 7.787,84: in tal modo aveva già versato € 3.253,77 in più dell'importo dovuto per il primo acconto, comprensivo delle maggiorazioni. Tale eccedenza andava perciò imputata al secondo acconto, sicché per completarne il pagamento avrebbe dovuto versare € 3.502,16 (importo indicato nella cartella di pagamento) entro il 30.11.2018. La società versò in data 15.12.2018 il complessivo importo di € 5.280,44: sia pure in ritardo rispetto alla scadenza, versò l'intero importo dovuto per IRES 2018 e un'eccedenza di € 1.778,28. Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, la sola violazione che può essere ascritta alla società è quella del tardivo versamento del secondo acconto (effettuata con 15 giorni di ritardo). È perciò applicabile la sanzione dell'art. 13, comma 2, d. lgs. n. 471 del 1997: sanzione pari al 30% dell'importo versato in ritardo, da ridurre alla metà perché il ritardo è stato inferiore a 9 giorni. Pertanto, la sanzione da irrogare ammonta a € 525,33 [(€ 3.502,16 * 0,30) : 2], in luogo di quella di € 1.826,78 applicata da AdE. Non sono dovuti interessi quanto al primo acconto perché i pagamenti sono tempestivi;
sono invece dovuti interessi per il ritardo sul secondo acconto, quantificabili in € 7,20
{[(€ 3.502,16 * 0,05) : 365 ] * 15}, anziché € 150,24 calcolati da AdE nell'atto impugnato. In conclusione, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, rideterminando gli importi dovuti come innanzi indicato. 4.- Il parziale accoglimento dell'appello determina una situazione di reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina le somme dovute dalla società contribuente come indicato in motivazione;
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di appello. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della XIV sezione, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)