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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2493/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE NI MA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24018/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 20241528 IMU 2022
- PIGNORAMENTO PT n. 20241528 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20424/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto di pignoramento recante n. 2024/1528 per un ammontare totale pari ad €2.772,19, che trae origine da due avvisi di accertamento, un primo recante n.20220488300002941 per IMU 2016, asseritamente notificato in data 10.01.2022, e un secondo recante n.20230488300005645 per IMU 2017, asseritamente notificato in data 23.03.2023, eccependo la nullita' dell'atto impugnato in difetto di regolare notifca dei citati atti di riscossione sottesi.
Si costituiva la So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, l'accoglimento
Infatti, la parte resitente non fornisce idonea prova della regolarita' delle notifiche degli atti di accertamento sottesi al pignoranto impugnato di cui, per l'effetto, va disposto l'annullamento.
In particolare, con riferimento all'avviso di accertamento n. 20220488300002941 per IMU 2016, notificato il
10.01.2022, come si evince dalla ricevuta depositata in copia, la notifica risulta efettuata a persona diversa dal destinatario, e per la quale non è chiarita la qualifica, e dunque, la relazione rispetto alla effettiva destinataria dell'atto.
Analogamente anche con riferimento all'avviso di accertamento n.20230488300005645 per IMU 2017, notificato in data 23.03.2023 si rileva l'omessa dimostrazione del rapporto tra il consegnatario e la destinataria dell'atto, nonché l'assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 800,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE NI MA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24018/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 20241528 IMU 2022
- PIGNORAMENTO PT n. 20241528 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20424/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto di pignoramento recante n. 2024/1528 per un ammontare totale pari ad €2.772,19, che trae origine da due avvisi di accertamento, un primo recante n.20220488300002941 per IMU 2016, asseritamente notificato in data 10.01.2022, e un secondo recante n.20230488300005645 per IMU 2017, asseritamente notificato in data 23.03.2023, eccependo la nullita' dell'atto impugnato in difetto di regolare notifca dei citati atti di riscossione sottesi.
Si costituiva la So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, l'accoglimento
Infatti, la parte resitente non fornisce idonea prova della regolarita' delle notifiche degli atti di accertamento sottesi al pignoranto impugnato di cui, per l'effetto, va disposto l'annullamento.
In particolare, con riferimento all'avviso di accertamento n. 20220488300002941 per IMU 2016, notificato il
10.01.2022, come si evince dalla ricevuta depositata in copia, la notifica risulta efettuata a persona diversa dal destinatario, e per la quale non è chiarita la qualifica, e dunque, la relazione rispetto alla effettiva destinataria dell'atto.
Analogamente anche con riferimento all'avviso di accertamento n.20230488300005645 per IMU 2017, notificato in data 23.03.2023 si rileva l'omessa dimostrazione del rapporto tra il consegnatario e la destinataria dell'atto, nonché l'assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 800,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.