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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
TR GR - IC
Enrica DI TURSI - IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3285/2025 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SACCO Parte_1 C.F._1
DANIELE;
ricorrente
nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VI OL ANTONIA;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 03.12.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/07/2025 premesso che: il 10/06/2006 aveva contratto Parte_1 matrimonio con in Taranto;
dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1 Per_1
(il 15.04.2007) e (il 18.07.2009);l'unione era naufragata ed i coniugi erano
[...] Persona_2 addivenuti a separazione consensuale pronunciata con sentenza di questo Tribunale, pubblicata in data 18.06.2024; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione.
Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Nel contraddittorio, all'udienza del giorno 03.12.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni riportate al verbale d'udienza e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 1719/2024 del Tribunale di Taranto (R.G. n. 5766/2019), pubblicata in data 18.06.2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa.
La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 11/07/2025 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 10/06/2006 nel
Comune di Taranto da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il 04/08/1978, trascritto negli atti dello stato civile del
[...] comune di Taranto dell'anno 2006, parte 2, serie A, numero 27;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , Parte_1 Controparte_1 nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 03.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04/12/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
TR GR - IC
Enrica DI TURSI - IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3285/2025 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SACCO Parte_1 C.F._1
DANIELE;
ricorrente
nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VI OL ANTONIA;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 03.12.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/07/2025 premesso che: il 10/06/2006 aveva contratto Parte_1 matrimonio con in Taranto;
dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1 Per_1
(il 15.04.2007) e (il 18.07.2009);l'unione era naufragata ed i coniugi erano
[...] Persona_2 addivenuti a separazione consensuale pronunciata con sentenza di questo Tribunale, pubblicata in data 18.06.2024; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione.
Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Nel contraddittorio, all'udienza del giorno 03.12.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni riportate al verbale d'udienza e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 1719/2024 del Tribunale di Taranto (R.G. n. 5766/2019), pubblicata in data 18.06.2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa.
La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 11/07/2025 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 10/06/2006 nel
Comune di Taranto da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il 04/08/1978, trascritto negli atti dello stato civile del
[...] comune di Taranto dell'anno 2006, parte 2, serie A, numero 27;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , Parte_1 Controparte_1 nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 03.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04/12/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI