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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003690863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003690863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di cui in premessa notificata 24.4.2025 e relativa a tassa automobilistica per l'annualità 2020 e per quella 2022.
Ha dedotto la non debenza della tassa causa prescrizione della stessa nonché (si trascrive):
<<• il mancato rispetto dei termini di decadenza;
• l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
• il vizio di motivazione;
• l'omessa sottoscrizione per mancato rispetto delle forme previste e consentite;
• l'illegittimità della pretesa avanzata tramite le attività di liquidazione delle dichiarazioni, ivi compresa l'omissione della c.d. “comunicazione bonaria”;
• violazione dello Statuto del contribuente;
• violazione dei principi eurounitari – che qui massimamente rilevano – di proporzionalità (e/o misura del potere amministrativo impositivo) della tassa e delle sanzioni rispetto alla situazione oggettiva quale presupposto dell'imposizione tributaria: nella specie trattasi di una auto Fiat punto acquistata nel 2007 il cui valore commerciale è zero e che serve unicamente per motivi di lavoro (CGUE, IV, 19.5.2009,
n. 538; CGUE, Grande Sez., 29.1.2008, n. 275; CGUE, III, 17.1.2008, n. 37); di buona amministrazione codificato nell'art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e art. 97 Cost.>>.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La Regione Calabria ed il concessionario si sono opposti chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della rituale notifica (27.5.2023) del previo avviso per il 2020 della legittimità della richiesta per il 2022 alla luce della l.
r. n. 56-2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è meritevole di accoglimento solo per l'anno 2022.
Con riferimento alla tassa automobilistica richiesta per il 2022 era infatti dovuta al contribuente la notifica del previo avviso di accertamento.
E' noto, infatti, come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente.
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume non essere necessaria;
ciò comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della (successiva) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Non si condivide il contrario assunto della Regione Calabria, secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù della legge regionale n. 56/2023, in quanto quest'ultima non può esplicare effetti retroattivi atteso quanto disposto dalla Legge n. 212/2000 secondo cui "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (circostanza che non ricorre nel caso di specie).
Deve altresì rilevarsi che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione – richiama espressamente il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statuale: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>. Un richiamo di stile e privo di reale significato, ove non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
Premesso, poi, che l'indicata legge regionale (lege di stabilità per il 2024) è entrata in vigore il 31.12.2023, non è superfluo osservare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale sia nazionale che comunitario.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti. Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione (di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo in definitiva elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia di tipo meramente procedimentale (e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Bonda), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come detto, non applicabile retroattivamente.
Il ricorso non è fondato nel resto atteso che per il 2020 è stato ritualmente notificato il 27.5.2023 (vds. anche dl. 18/2020) il previo avviso, sicchè la tassa era ed è dovuta inquanto non prescritta. I residui motivi di ricorso sono dedotti assertivamente palesando un carattere generico, se non dilatorio, con conseguente loro inammissibilità.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente all'annualità d'imposta 2022, lo rigetta nel resto e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003690863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003690863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di cui in premessa notificata 24.4.2025 e relativa a tassa automobilistica per l'annualità 2020 e per quella 2022.
Ha dedotto la non debenza della tassa causa prescrizione della stessa nonché (si trascrive):
<<• il mancato rispetto dei termini di decadenza;
• l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
• il vizio di motivazione;
• l'omessa sottoscrizione per mancato rispetto delle forme previste e consentite;
• l'illegittimità della pretesa avanzata tramite le attività di liquidazione delle dichiarazioni, ivi compresa l'omissione della c.d. “comunicazione bonaria”;
• violazione dello Statuto del contribuente;
• violazione dei principi eurounitari – che qui massimamente rilevano – di proporzionalità (e/o misura del potere amministrativo impositivo) della tassa e delle sanzioni rispetto alla situazione oggettiva quale presupposto dell'imposizione tributaria: nella specie trattasi di una auto Fiat punto acquistata nel 2007 il cui valore commerciale è zero e che serve unicamente per motivi di lavoro (CGUE, IV, 19.5.2009,
n. 538; CGUE, Grande Sez., 29.1.2008, n. 275; CGUE, III, 17.1.2008, n. 37); di buona amministrazione codificato nell'art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e art. 97 Cost.>>.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La Regione Calabria ed il concessionario si sono opposti chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della rituale notifica (27.5.2023) del previo avviso per il 2020 della legittimità della richiesta per il 2022 alla luce della l.
r. n. 56-2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è meritevole di accoglimento solo per l'anno 2022.
Con riferimento alla tassa automobilistica richiesta per il 2022 era infatti dovuta al contribuente la notifica del previo avviso di accertamento.
E' noto, infatti, come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente.
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume non essere necessaria;
ciò comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della (successiva) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Non si condivide il contrario assunto della Regione Calabria, secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù della legge regionale n. 56/2023, in quanto quest'ultima non può esplicare effetti retroattivi atteso quanto disposto dalla Legge n. 212/2000 secondo cui "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (circostanza che non ricorre nel caso di specie).
Deve altresì rilevarsi che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione – richiama espressamente il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statuale: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>. Un richiamo di stile e privo di reale significato, ove non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
Premesso, poi, che l'indicata legge regionale (lege di stabilità per il 2024) è entrata in vigore il 31.12.2023, non è superfluo osservare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale sia nazionale che comunitario.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti. Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione (di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo in definitiva elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia di tipo meramente procedimentale (e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Bonda), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come detto, non applicabile retroattivamente.
Il ricorso non è fondato nel resto atteso che per il 2020 è stato ritualmente notificato il 27.5.2023 (vds. anche dl. 18/2020) il previo avviso, sicchè la tassa era ed è dovuta inquanto non prescritta. I residui motivi di ricorso sono dedotti assertivamente palesando un carattere generico, se non dilatorio, con conseguente loro inammissibilità.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente all'annualità d'imposta 2022, lo rigetta nel resto e compensa le spese del giudizio.