TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. VITALE FORTUNATO ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado invalidità per malattia.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12.1.24 esponeva: di aver lavorato dal 2007 al 2014 come Parte_1
operaio aeroportuale e dal 2015 al deposito del ricorso come operaio polivalente specializzato presso l'aeroporto di Fiumicino;
di aver presentato in data 25.07.2022 domanda all per il riconoscimento CP_1 della malattia professionale consistente in “Spondilopatia protrusiva lombare”; che l'Istituto, con provvedimento del 27.10.2022, accertava la natura professionale della malattia denunciata e riconosceva un indennizzo in capitale nella misura del 6%, che, cumulato con la preesistente menomazione del 3%, comportava il riconoscimento di una invalidità complessiva dell'8%; di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza ricevere riscontro;
di aver presentato, in data 27.07.2022, un'altra domanda all' per il riconoscimento della malattia professionale consistente in “Tendinopatia CP_1 del sovraspinoso della spalla destra in destrimane” e, stante la mancanza di riscontro, un successivo ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
pagina 1 di 3 Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata la natura professionale della malattia denunciata in data 30.09.2021 “Discopatia della colonna lombosacrale” (così come già riconosciuta dall' , accertare e dichiarare la maggiore percentuale di danni permanenti derivati in CP_1 misura superiore al 6% già riconosciuto dall' e che si indica nella misura del 12%, o nella misura CP_1 maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede fin
d'ora l'ammissione; - accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata, dell'ulteriore malattia professionale denunciata “Tendinopatia del sovraspinoso della spalla destra in destrimane”; - accertare e dichiarare la percentuale di indennizzabilità che ne è derivata, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e che comunque si indica nella misura del 6%, come da relazione allegata al presente atto, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del Presidente pro- CP_1
tempore, alla costituzione, in favore del ricorrente, di una rendita vitalizia nella misura complessiva che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, derivante dal cumulo dei postumi delle due malattie per cui è causa e della precedente e che si indica nella misura complessiva del
19%, o nella misura maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, con la decorrenza di
legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati;
o alla corresponsione dell'indennizzo in
capitale del danno biologico maggiorato qualora venga accertata una invalidità inferiore al 16% e comunque superiore all'8% già riconosciuto dall' oltre interessi e/o rivalutazione come per legge;
CP_1 condannare, altresì, l' al pagamento del periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente CP_1 accertato”. CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso ex art 443 cpc per non essersi esaurita la precedente fase amministrativa relativa alla denuncia di “tendinopatia” e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, che in relazione alla domanda di riconoscimento della malattia professionale consistente in “discopatia” del CP_ 25.7.2022, l' ha liquidato al ricorrente postumi pari all'8% in ragione di preesistenti patologie.
In relazione a tale accertamento parte ricorrente rivendica una percentuale di invalidità più elevata.
Risulta poi documentato che il ricorrente ha presentato in data 27.7.2022 una seconda domanda di riconoscimento della malattia professionale consistente in “Tendinopatia” e che, non avendo ricevuto alcuna risposta, ha presentato ricorso amministrativo in data 9.10.2023, senza esito.
CP_ Se ne deduce che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa dell' il mancato completamento della procedura amministrativa è infondata.
pagina 2 di 3 4.- Nel merito, la ctu, dott.ssa rispondendo al quesito di seguito indicato (“dica il Persona_1
C.T.U., sottoposto a visita parte ricorrente, sulla base della documentazione medica in atti e delle
risultanze documentali, se la parte ricorrente sia affetta dalla malattia professionale dedotta in ricorso –
tendinopatia – e in caso positivo se essa determini una riduzione dell'attitudine al lavoro e in quale misura
e da quando in cumulo con la malattia riconosciuta dall' (– discopatia –), previa determinazione della CP_1 percentuale di invalidità connessa a quest'ultima””, ha concluso il proprio accertamento, affermando:
“esaminati gli atti di causa e sottoposto a visita medico-legale il ricorrente, il signor , Parte_1 operaio aeroportuale addetto durante la sua attività lavorativa dal 2007 al giugno 2020 a carico e scarico
dei bagagli negli aeromobili, ha sviluppato una tendinopatia alla spalla destra, in rapporto concausale con
l'attività lavorativa prestata. Tale menomazione è valutata nella misura del 3% di danno biologico utilizzando la tabella di legge. Ciò è da cumularsi con la menomazione al rachide lombare, già riconosciuta dall'Istituto ad etiologia professionale al 6%, ma da elevare all'8%.
Al lavoratore spetta dunque un danno biologico cumulativo (calcolato in coesistenza secondo la tabella
di legge) nella misura del 12%, conteggiando anche la preesistenza del 3% ascrivibile ad un precedente infortunio lavorativo anch'esso già riconosciuto dall' ”. CP_1
4.1- La diagnosi della C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Le parti non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere della C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alle suddette percentuali d'inabilità, oltre agli interessi legali.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha riportato un'invalidità nella misura del 12% per effetto della malattia denunciata in data 27.7.2022 cumulata con l'invalidità già riconosciuta;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un capitale commisurato alla CP_1
suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condanna l' a rimborsare al difensore antistatario di parte ricorrente le spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 2700,00, otre accessori dovuti per legge.
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. VITALE FORTUNATO ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado invalidità per malattia.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12.1.24 esponeva: di aver lavorato dal 2007 al 2014 come Parte_1
operaio aeroportuale e dal 2015 al deposito del ricorso come operaio polivalente specializzato presso l'aeroporto di Fiumicino;
di aver presentato in data 25.07.2022 domanda all per il riconoscimento CP_1 della malattia professionale consistente in “Spondilopatia protrusiva lombare”; che l'Istituto, con provvedimento del 27.10.2022, accertava la natura professionale della malattia denunciata e riconosceva un indennizzo in capitale nella misura del 6%, che, cumulato con la preesistente menomazione del 3%, comportava il riconoscimento di una invalidità complessiva dell'8%; di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza ricevere riscontro;
di aver presentato, in data 27.07.2022, un'altra domanda all' per il riconoscimento della malattia professionale consistente in “Tendinopatia CP_1 del sovraspinoso della spalla destra in destrimane” e, stante la mancanza di riscontro, un successivo ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
pagina 1 di 3 Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata la natura professionale della malattia denunciata in data 30.09.2021 “Discopatia della colonna lombosacrale” (così come già riconosciuta dall' , accertare e dichiarare la maggiore percentuale di danni permanenti derivati in CP_1 misura superiore al 6% già riconosciuto dall' e che si indica nella misura del 12%, o nella misura CP_1 maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede fin
d'ora l'ammissione; - accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata, dell'ulteriore malattia professionale denunciata “Tendinopatia del sovraspinoso della spalla destra in destrimane”; - accertare e dichiarare la percentuale di indennizzabilità che ne è derivata, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e che comunque si indica nella misura del 6%, come da relazione allegata al presente atto, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del Presidente pro- CP_1
tempore, alla costituzione, in favore del ricorrente, di una rendita vitalizia nella misura complessiva che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, derivante dal cumulo dei postumi delle due malattie per cui è causa e della precedente e che si indica nella misura complessiva del
19%, o nella misura maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, con la decorrenza di
legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati;
o alla corresponsione dell'indennizzo in
capitale del danno biologico maggiorato qualora venga accertata una invalidità inferiore al 16% e comunque superiore all'8% già riconosciuto dall' oltre interessi e/o rivalutazione come per legge;
CP_1 condannare, altresì, l' al pagamento del periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente CP_1 accertato”. CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso ex art 443 cpc per non essersi esaurita la precedente fase amministrativa relativa alla denuncia di “tendinopatia” e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, che in relazione alla domanda di riconoscimento della malattia professionale consistente in “discopatia” del CP_ 25.7.2022, l' ha liquidato al ricorrente postumi pari all'8% in ragione di preesistenti patologie.
In relazione a tale accertamento parte ricorrente rivendica una percentuale di invalidità più elevata.
Risulta poi documentato che il ricorrente ha presentato in data 27.7.2022 una seconda domanda di riconoscimento della malattia professionale consistente in “Tendinopatia” e che, non avendo ricevuto alcuna risposta, ha presentato ricorso amministrativo in data 9.10.2023, senza esito.
CP_ Se ne deduce che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa dell' il mancato completamento della procedura amministrativa è infondata.
pagina 2 di 3 4.- Nel merito, la ctu, dott.ssa rispondendo al quesito di seguito indicato (“dica il Persona_1
C.T.U., sottoposto a visita parte ricorrente, sulla base della documentazione medica in atti e delle
risultanze documentali, se la parte ricorrente sia affetta dalla malattia professionale dedotta in ricorso –
tendinopatia – e in caso positivo se essa determini una riduzione dell'attitudine al lavoro e in quale misura
e da quando in cumulo con la malattia riconosciuta dall' (– discopatia –), previa determinazione della CP_1 percentuale di invalidità connessa a quest'ultima””, ha concluso il proprio accertamento, affermando:
“esaminati gli atti di causa e sottoposto a visita medico-legale il ricorrente, il signor , Parte_1 operaio aeroportuale addetto durante la sua attività lavorativa dal 2007 al giugno 2020 a carico e scarico
dei bagagli negli aeromobili, ha sviluppato una tendinopatia alla spalla destra, in rapporto concausale con
l'attività lavorativa prestata. Tale menomazione è valutata nella misura del 3% di danno biologico utilizzando la tabella di legge. Ciò è da cumularsi con la menomazione al rachide lombare, già riconosciuta dall'Istituto ad etiologia professionale al 6%, ma da elevare all'8%.
Al lavoratore spetta dunque un danno biologico cumulativo (calcolato in coesistenza secondo la tabella
di legge) nella misura del 12%, conteggiando anche la preesistenza del 3% ascrivibile ad un precedente infortunio lavorativo anch'esso già riconosciuto dall' ”. CP_1
4.1- La diagnosi della C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Le parti non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere della C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alle suddette percentuali d'inabilità, oltre agli interessi legali.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha riportato un'invalidità nella misura del 12% per effetto della malattia denunciata in data 27.7.2022 cumulata con l'invalidità già riconosciuta;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un capitale commisurato alla CP_1
suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condanna l' a rimborsare al difensore antistatario di parte ricorrente le spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 2700,00, otre accessori dovuti per legge.
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3