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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, corrente in Roma, Piazza Della Croce Rossa, 1, (P.IVA Parte_1
), in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero (C.F. ), a mezzo del P.IVA_1 C.F._1
suo difensore, procuratore e domiciliatario Avv. Marco Cappelletto (C.F. ), il C.F._2
quale ha dichiarato di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliato presso il Email_1
suo studio in Mestre (VE), Via G. Pepe n. 6, giusta mandato in atti
Parte appellante contro
ved. , C.F. nata a [...]à di Piave COroparte_1 Pt_2 C.F._3
(VE) il 27.10.1942, residente a [...], , C.F. Parte_3
nato a [...] il [...], residente a [...], C.F._4 Parte_4
, C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...], via Danieli
[...] C.F._5
9, , C.F. , nata a [...] l'[...], residente a Parte_5 C.F._6
1 GH (Ve), Piazza del Mercato 19/2, tutti rappresentati e assistiti (come da procura in atti)
dall'avv. Silvia Manderino C.F. , studio in Mestre, Corte del Castello, 4 – Tel. C.F._7
041/959494 – Cell. 335/5947987, mail: pec: Email_2
- quest'ultimo indicato ai fini dell'invio delle Email_3
comunicazioni/notificazioni - presso cui hanno eletto domicilio
Parte appellata nonché contro
.F. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 31, in persona del CP_2 P.IVA_2
suo procuratore avv. Piergiuseppe Biandrino, giusta procura 18.2.2013 n. rep. 31973, racc. 9583
Notaio Dott.ssa , rappresentata assistita, e difesa, in via disgiunta tra loro giusta Persona_1
procura speciale, dall'avv. (C.F. ) del Foro di Milano, Parte_6 C.F._8 [...]
(C.F. e (C.F. ) del Foro di Pt_7 C.F._9 Parte_8 C.F._10
Venezia, elettivamente domiciliata presso gli avv.ti e con studio in Venezia, Via Pt_7 Parte_8
delle Industrie 19/c, Parco Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra (PEC
Email_4 Email_5
Email_6
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 419/2024 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: risarcimento danni per malattia professionale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- Accogliersi il presente appello e, quindi, riformare la sentenza n. 419/2024, pubblicata in data
26.6.2024, resa inter partes dal Tribunale di Venezia nel giudizio R.G. n. 709/2022, notificata presso
il domicilio eletto a mezzo pec in data 25.7.2024, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio.”
Per parti appellate eredi del sig. : Pt_2
“la Corte d'Appello di Venezia – Sezione lavoro, respinta ogni istanza di merito e istruttoria della
SO , voglia rigettarne l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata, CP_3
2 condannando l'appellante al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con
distrazione a favore del difensore antistatario.”
Per parte appellata : CP_2
“- nel merito, rigettare il II motivo di appello proposto da e comunque con la Parte_1
miglior formula rigettare ogni domanda proposta da nei confronti di , con ogni CP_3 CP_2
conseguente pronuncia;
- in via subordinata, respingere ogni domanda avversaria, perché non provata e comunque infondata
in fatto e in diritto;
- in ogni caso, escludere la responsabilità di per il decesso del sig. e CP_2 Persona_2
per l'effetto rigettare ogni domanda proposta in suo danno;
- in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da a per i CP_2 Parte_1
titoli dedotti in giudizio;
- con ogni altra pronuncia ritenuta opportuna, conseguente, di giustizia;
- con vittoria di spese del presente giudizio, compreso rimborso forfettario 15% e contributo unificato,
oltre accessori di legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande degli eredi (moglie e figli) del sig. , accertando che il mesotelioma pleurico che ha causato la morte Persona_2
dello stesso è ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro Ferrovie dello Stato spa
CO CO (successivamente, anche e condannando la soc. corrispondere ai ricorrenti la somma di
€ 183.364,50 a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, nonché ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale. Ha, altresì,
CO condannato la soc. lla refusione delle spese di lite e ha posto definitivamente a carico della
CO stessa le spese di TU. La responsabilità della società , chiamata in causa da è stata CP_2
esclusa per difetto di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro con tale società dal 1960 al
1965.
1.1. Il sig. , coniuge della sig.ra e padre degli altri Persona_2 COroparte_1
ricorrenti, è stato dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 15.6.1965 al 4.1.1995 e ha svolto
3 mansioni (quale macchinista di elettromotori) che lo esponevano ad amianto. In precedenza, egli aveva svolto il servizio militare in Marina (dal 1956 al 28.2.1959) e aveva lavorato (dal 1.2.1960 al
7.6.1965) presso la soc. di GH (VE). COroparte_4
In data 7.6.2018 il lavoratore è deceduto con diagnosi di mesotelioma pleurico. A seguito di indagini penali, è stata accertata l'origine professionale di tale patologia e l è stato condannato CP_5
a costituire la rendita in favore della vedova del lavoratore (Trib. Venezia R.G. 273/2020).
Gli eredi del lavoratore hanno instaurato la presente causa nei confronti della soc. Rete
CO Ferroviaria Italia (RFI), chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis. La soc.
CP_ ha chiamato in causa la , ente asseritamente succeduto alla soc. . CP_2 COroparte_4
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande degli eredi del sig. , previa Persona_2
escussione dei testi ed espletamento di TU.
Circa l'eccepito difetto di legittimazione passiva della , ha ritenuto non provato CP_7
che il sig. sia stato dipendente della stessa. Ha, quindi, rigettato la domanda di Persona_2
CO manleva svolta dalla soc. ei confronti della . CP_7
Ha rigettato l'eccezione di prescrizione, considerando che: il termine è decennale per il risarcimento del danno iure hereditatis e quinquennale per il risarcimento del danno iure proprio; tali termini sono decorsi da quando il danno iure hereditatis si è consolidato e il danno iure proprio si è
verificato, ossia dal momento del decesso del lavoratore in data 7.6.2018; il ricorso introduttivo è
stato depositato il 5.5.2022 e notificato l'1.6.2022, sicchè la prescrizione, secondo il primo giudice,
non è decorsa.
Nel merito il primo giudice ha richiamato ampiamente la TU, secondo cui il sig.
[...]
è deceduto per mesotelioma pleurico e la patologia è dovuta all'esposizione ad asbesto Per_2
durante l'attività lavorativa svolta per le Ferrovie dello Stato mentre è meno probabile un ruolo
(con)causale di un'ipotetica esposizione ad asbesto durante l'attività lavorativa per la soc. . CP_2
Ha precisato che tali conclusioni devono essere condivise in quanto sono fondate sulla documentazione in atti, sulla letteratura scientifica e sui dati del registro pubblico e Parte_9
hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali (testi , , con riguardo Tes_1 Tes_2 Tes_3
alla presenza di amianto nei locomotori e all'assenza di protezioni e formazione specifiche.
4 Circa l'esposizione ad asbesto presso la soc. , ha rilevato che nulla è stato CP_2
concretamente allegato sulle modalità di svolgimento di tale attività lavorativa e ha osservato che comunque è condivisibile l'affermazione del TU secondo cui non è sostenibile che una esposizione
CO certa e protratta per 30 anni (presso possa incidere meno di una eventualmente avvenuta per
5 anni (in tesi, presso ). CP_2
Circa il nesso causale, ha evidenziato che è certa la patologia e la sua derivazione da esposizione ad amianto nonché l'esposizione ad amianto presso le Ferrovie dello Stato sicché tale esposizione si pone come un antecedente – certo, diretto e nemmeno remoto – della malattia,
mentre non risultano provati antecedenti dotati di efficacia causale esclusiva o concorrente.
Circa la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. gravante sul datore di lavoro, alla luce dell'art. 1218 c.c., ha rilevato che i ricorrenti hanno provato l'insalubrità dell'ambiente lavorativo e il
CO danno patito da , mentre la soc. on ha dimostrato di aver adottato – per tutto Persona_2
il periodo de quo – misure atte ad evitare o ridurre l'inalazione di fibre di amianto. Ha precisato che risulta violato dal datore di lavoro l'art. 2087 c.c., gli artt. 21 e 18-19 D.P.R. 303/1956 e gli artt. 4 lett.
b) e 387 D.P.R. 547/1955. Ha, altresì, osservato che la conoscenza della pericolosità dell'amianto era già nota all'epoca dell'esposizione del lavoratore e ha richiamato giurisprudenza di legittimità.
Ha, pertanto, accertato che la malattia patita dal sig. è ascrivile alla responsabilità Persona_2
contrattuale delle Ferrovie dello Stato, con conseguente obbligo risarcitorio.
Il primo giudice ha riconosciuto sussistente anche la responsabilità extracontrattuale per lesione del rapporto parentale ex art. 2043 c.c.
Ha liquidato il danno richiamando le conclusioni del TU ed applicando le Tabelle di Milano
2021. Ha, dunque, quantificato il danno iure hereditatis in complessivi € 183.364,50, ha precisato che nel caso di specie si tratta di danno complementare, sicchè non deve essere detratto l'importo delle prestazioni . Ha, altresì, quantificato il danno iure proprio in € 252.375 per la sig.ra CP_5
(moglie), € 238.915 per il sig. (figlio convivente), € 211.995 COroparte_1 Parte_3
per il sig. (figlio non convivente) e € 211.995 per la sig.ra (figlia Parte_4 Parte_5
non convivente).
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
5 2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. Parte_10
sulla base di quattro motivi.
[...]
CO
2.1. Con il primo motivo di appello la soc. a impugnato la sentenza in punto eccezione di prescrizione.
La società appellante lamenta che il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione
CO sollevata dalla soc. on riguardo al diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Rileva che il dies a quo non decorre dall'evento morte – come sostenuto dal primo giudice – bensì dalla lesione al bene della salute psico-fisica; richiama Cass. n. 9802/2020, che ha confermato CdA Venezia n.
378/2017 relativa a un caso analogo, nonché la più recente CdA Venezia n. 151/2023; evidenzia che il sig. aveva piena e qualificata conoscenza della malattia almeno dal 23.6.2010 Persona_2
/ 20.8.2010, quando sono stati eseguiti gli esami che hanno portato alla diagnosi, e aveva piena consapevolezza dell'origine professionale di essa al più tardi dal 23.3.2011 (quando è stato assunto a SIT presso lo SPISAL). Sicché, rispetto a tali momenti, era già intervenuta la prescrizione al momento del primo evento interruttivo (lettera del 3.11.2021). In subordine, eccepisce la prescrizione perlomeno del danno biologico temporaneo relativo al primo periodo di malattia individuato dalla
TU (dal 14.6.2010 al 21.9.2011).
CO
2.2. Con il secondo motivo di appello la soc. a impugnato la sentenza in punto nesso di causalità.
L'appellante si duole che il primo giudice ha condannato al risarcimento dei danni la sola
CO società non anche la società . CP_2
L'appellante ribadisce che risulta documentalmente la legittimazione processuale della
[...]
quale successore della soc. . CP_7 COroparte_4
L'appellante afferma che il primo giudice non ha considerato che il lavoratore aveva svolto mansioni di “autoclavista nel reparto CV 14” presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto GH
e che l'esposizione ad amianto in loco risultava dalla documentazione dei ricorrenti (cfr. richiesta di archiviazione penale).
L'appellante evidenzia che il primo giudice ha travisato e/o non considerato le risultanze della
TU relative alle pregresse mansioni svolte dal lavoratore e all'esistenza di fattori (tabagismo)
6 quantomeno concausali. Precisa che, non essendo provata l'esposizione in via continuativa ad amianto per tutta la durata dell'impiego, non è decisiva l'affermazione della TU secondo cui la maggiore rilevanza dell'esposizione presso le Ferrovie dello Stato deriverebbe dalla durata del rapporto di lavoro. Osserva che la TU medico-legale svolta nel giudizio previdenziale ha ritenuto che non è possibile accertare quale esposizione ad amianto ha determinato la malattia e in che termini.
L'appellante ribadisce che la stessa TU esperita in primo grado non ha escluso la rilevanza causale dell'antecedente esposizione ad amianto, facendo riferimento solo a una “minore probabilità”. Sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto accertare la responsabilità esclusiva, o almeno concorrente, del precedente datore di lavoro e del periodo di servizio militare. Richiama al riguardo CdA Venezia n. 36/2017.
CO
2.3. Con il terzo motivo di appello la soc. a impugnato la sentenza in punto liquidazione dei danni.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha liquidato i danni iure hereditatis e iure proprio in favore dei ricorrenti benché non fossero stati allegati né provati i danni e i pregiudizi patiti. Rileva
che il primo giudice ha violato i principi sugli oneri di allegazione e di prova che incombono sulla parte asseritamente danneggiata. Osserva che il primo giudice ha erroneamente applicato i principi indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Circa il danno iure hereditatis, precisa che il primo giudice non ha nemmeno motivato la personalizzazione del danno nella misura massima prevista e si è discostato dalle indicazioni della TU dopo aver dichiarato di aderirvi;
richiama giurisprudenza di legittimità e di merito (tra cui CdA Venezia n. 484/2023). Circa il danno iure proprio,
evidenzia che esso è stato liquidato in termini puramente enunciativi e mediante mere formule di stile;
richiama CdA Venezia n. 484/2023 con riguardo all'onere allegatorio e probatorio.
L'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto decurtare dagli importi riconosciuti gli indennizzi liquidati dall . CP_5
CO
2.4. Con il quarto motivo di appello la soc. a impugnato la sentenza in punto interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'appellante rileva che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare gli interessi legali dalla data
7 del decesso (7.6.2018) al saldo sulle somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale,
devalutate alla data del decesso e rivalutate di anno in anno sino al soddisfo.
3. Si sono costituiti i sigg. ved. COroparte_1 Pt_2 Parte_3
, e contestando l'appello e
[...] Parte_4 Parte_5
chiedendone il rigetto.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, gli eredi affermano la correttezza della Pt_2
sentenza impugnata che ha richiamato i principi consolidati in giurisprudenza;
precisano che è
inammissibile suddividere in segmenti temporali il danno biologico temporaneo ai fini della prescrizione del risarcimento.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, gli eredi sostengono che la sentenza Pt_2
impugnata ha argomentato in modo congruo ed esauriente sull'accertamento del nesso causale e sull'attribuzione della responsabilità alle Ferrovie dello Stato.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, gli eredi ne affermano l'infondatezza alla Pt_2
luce dell'istruttoria, documentale e testimoniale, e dell'approfondita TU svolta in primo grado;
evidenziano che le quantificazioni dei danni sono state congruamente motivate;
precisano che il primo giudice ha correttamente ravvisato nel caso di specie un'ipotesi di danno complementare (o danno differenziale qualitativo).
3.4. Quanto al quarto motivo di appello, gli eredi osservano che la sentenza Pt_2
impugnata, in punto accessori del credito, ha statuito proprio quanto richiesto da controparte nel motivo.
4. Si è costituita la soc. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Ribadisce la CP_2
propria carenza di legittimazione passiva, in quanto è società costituita nel 1994 e che mai è stata datore di lavoro del sig. . Ribadisce altresì l'infondatezza della domanda di manleva, Persona_2
a fronte delle carenze allegatorie e probatorie avversarie.
Quanto al secondo motivo di appello, la soc. espone che esso è palesemente CP_2
infondato e derivante da erronee interpretazioni della documentazione in atti e delle risultanze della
TU.
Nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello, la CP_7
8 concorda sul contenuto del primo e del terzo motivo di appello di CP_3
5. All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO 6. L'appello di solo parzialmente fondato ed è suscettibile di essere accolto nei termini che seguono, che assorbono ogni ulteriore questione.
7. Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di appello, relativo alla prescrizione del danno iure hereditatis. Con riferimento a tale posta risarcitoria, invero, il dies a quo deve essere individuato non nella data della morte, secondo l'accertamento compiuto dal primo giudice, ma nel momento della conoscenza/conoscibilità da parte del lavoratore, secondo l'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della malattia (v. Cass. 13806/23: “17. Punto di arrivo della giurisprudenza di
legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale (Cass. 2 luglio 2013, n. 16550; Cass. 3 maggio
2016, n. 8645; Cass. 22 settembre 2017, n. 22045; Cass. 31 maggio 2018, n. 13745 sul danno da
emotrasfusione) e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del
2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione
decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal
momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita
o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando
l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.
7.1. Nel caso di specie, la diagnosi medica di mesotelioma è del giugno 2010 ed il primo certificato di malattia professionale è pacificamente del 10.9.2010 (v. doc. 3, perizia espletata in sede penale). Del resto, il , quando è stato assunto a sommarie informazioni presso lo Pt_2
SPISAL il 23.3.2011, aveva consapevolezza dell'esposizione ad amianto subita nell'ambiente di lavoro e della sua patogenicità (v. verbale SIT, doc. 7 ricorrenti in primo grado). Il primo atto interruttivo è, pacificamente, la lettera stragiudiziale del 12.11.2021, intervenuta oltre dieci anni dopo il primo certificato di malattia professionale e anche l'assunzione a SIT presso lo SPISAL.
7.2. Sicchè, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma del capo 1
dell'impugnata sentenza, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis
9 accolta in favore degli appellati , e COroparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in primo grado deve essere, viceversa, rigettata.
[...]
8. I restanti motivi di appello sono infondati.
Quanto al secondo motivo, relativo all'esclusione della responsabilità di e del CP_2
concorso di colpa del lavoratore, il Collegio osserva quanto segue.
Quanto a , la società appellante si limita a riproporre le scarne allegazioni in ordine CP_2
allo svolgimento da parte del delle mansioni di autoclavista alle dipendenze di Pt_2
nel periodo 1960-1965. COroparte_4
Risulta dirimente rilevare che non vi sono allegazioni specifiche e prove sulle concrete modalità di espletamento delle mansioni e sulla nocività dell'ambiente di lavoro ( per esposizione ad amianto) presso datori di lavoro precedenti a CP_3
Quanto all'esistenza di fattori concausali (fumo di sigaretta), risulta dirimente rilevare che nel caso di specie la malattia che viene in rilievo è un mesotelioma e non un carcinoma polmonare e il motivo di appello è estremamente generico sul punto, non offrendo elementi significativi per ritenere che l'abitudine al fumo possa, nel caso di specie, avere avuto incidenza anche nell'eziopatogenesi del mesotelioma (sicchè, sotto tale profilo, la rinnovazione della TU sarebbe esplorativa). In ogni caso, la circostanza è stata tenuta presente e non ignorata dal TU (la stessa parte appellante richiama la pag. 24 della TU ove si evidenzia che il de cuius ha fumato dai 18 anni al 1970-1975
10-15 sigarette al giorno, v. pag. 16 dell'appello), ma il TU, pur evidenziando il dato, non ne ha fatto discendere le conseguenze pretese da parte appellante.
Sicchè non vi sono ragioni per rinnovare la TU, nemmeno con riferimento alla parte in cui il TU attribuisce, in ogni caso, efficacia causale preponderante all'esposizione subita dal Pt_2
in Tale affermazione, invero, va interpretata coordinata, nell'ambito della valutazione del CP_3
complessivo quadro allegatorio e probatorio, con la circostanza che, come sopra emerso, non vi sono specifiche allegazioni e prove delle modalità di esecuzione delle mansioni del presso Pt_2
CO datori di lavoro precedenti a sulla correlazione tra tali modalità ed esposizione ad amianto.
Sicchè, alla stregua di tale valutazione, deve ritenersi che l'unica esposizione accertata e idonea a cagionare il danno sia quella subita presso CP_3
10 9. Quanto al terzo motivo di appello, in punto quantificazione del danno, il Collegio osserva quanto segue.
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello, l'esame del presente motivo può
essere circoscritto alla quantificazione del danno iure proprio, da perdita del legame parentale.
Il primo giudice ha liquidato il danno sulla base di un ragionamento presuntivo che si basa sul grado di parentela (si tratta degli stretti congiunti del lavoratore: moglie e figli) e della situazione di convivenza o meno con il de cuius (moglie e un figlio conviventi;
due figli non conviventi): è
verosimile che la moglie e il figlio convivente si siano fatti maggiormente carico dell'assistenza e che, in ogni caso, anche i figli non conviventi, in ragione della loro età (54 e 51 anni), abbiano mantenuto uno stretto legame con il padre e abbiano aiutato gli altri familiari a prestare l'assistenza necessaria. Del resto, nel ricorso di primo grado vi erano specifiche allegazioni sullo stretto legame tra i ricorrenti e il de cuius, allegazioni che appaiono verosimili in assenza di elementi di segno contrario (in primo grado c'erano allegazioni sul fatto che la famiglia era monoreddito, il de cuius sosteneva da solo le esigenze familiari e ha consentito ai figli di laurearsi;
i figli contribuivano con lavoretti al menage familiare;
il de cuius ha aiutato i figli nella gestione dei nipoti;
i figli partecipavano ai colloqui con i medici).
Sicchè la sentenza, che ha riconosciuto la risarcibilità del danno da lesione del rapporto parentale, diversificando, in punto quantum, la posizione della moglie da quella del figlio convivente e dei due figli non conviventi, appare ragionevole e da confermare sul punto.
In ordine alla posta di danno in esame non si pone la questione della detrazione degli importi erogati dall . CP_5
10. Con riferimento al quarto motivo di appello, relativo agli accessori del credito, il Collegio
rileva che, nonostante la “cripticità” della motivazione e del dispositivo sul punto la statuizione del primo giudice (con riferimento alle poste di danno che risultano dovute a seguito dell'accoglimento
CO parziale dell'appello di deve interpretarsi nel senso che l'importo del danno iure proprio è già
rivalutato alla data della sentenza, sicchè gli interessi vanno riconosciuti dalla data della morte di sull'importo devalutato a quella data e via via rivalutato sino al saldo. Persona_2
11. Per tutto quanto precede, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma del
11 capo 1 dell'impugnata sentenza, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis accolta in favore degli appellati , COroparte_1 Parte_3 Parte_4
e in primo grado deve essere rigettata. Nel resto l'impugnata sentenza deve Parte_5
essere confermata.
CO
12. Quanto alle spese di lite nel rapporto processuale tra gli eredi di e Persona_2
in applicazione del principio della soccombenza, esse, con riferimento ad entrambi i gradi, devono
CO essere poste a carico di ella misura di ½ al fine di tener conto della parziale soccombenza degli eredi.
CO Sicché eve essere condannata alla rifusione in favore degli eredi di , Persona_3
in solido tra loro, di ½ delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in tale quota in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi
dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA
come per legge.
CO 12.1. Nel rapporto processuale tra le spese di lite del presente grado seguono CP_2
CO CO l'integrale soccombenza di vengono poste a carico di quest'ultima. Sicché eve essere condannata alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente grado, nella misura CP_2
liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge, tenuto conto della marginale posizione processuale di . CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis accolta in favore degli appellati , e COroparte_1 Parte_3 Parte_4
in primo grado;
Parte_5
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
12 CO 3) compensa per un ½ le spese di lite di entrambi i gradi nel rapporto processuale tra e , e e condanna COroparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
CO
corrispondere a , , in solido COroparte_1 Parte_3 Parte_4
tra loro, la residua quota di ½ liquidata, in tale quota, quanto al primo grado in euro 9.458,50
e quanto al secondo grado in euro 7.119,50, oltre, per entrambi i gradi, a rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
CO 4) condanna corrispondere a le spese di lite del presente grado che liquida in CP_2
euro 7.120,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Venezia, il giorno 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
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