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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 19/02/2025, nella causa R.G. n. 11772/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Pietropaoli Parte_1
Andrea, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. De Rose CP_1
Emanuele, per procura in atti;
RESISTENTE «««»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 19/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DOMANDA
1) Notifica dell'Avviso di Addebito. La sede di Roma Tiburtino ha inviato alla società ricorrente, in data 15 febbraio 2024, CP_1
l'avviso di addebito n. 397 2024 00005374 82 000. Tale comunicazione riguarda il periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2023 e richiede il versamento della somma di € 41.595,23 per contributi previdenziali non corrisposti e somme aggiuntive relative al Fondo
1 Pensioni Lavoratori Dipendenti. A tale importo si aggiungeranno le sanzioni civili maturate fino al momento del saldo. 2) Origine dell'Avviso di Addebito. L'emissione di tale avviso trae origine dal verbale ispettivo n. 2022009080/DDL del 29 agosto 2023. Nello specifico, all'azienda, identificata con la matricola n. 7056776356 CP_1
e soggetta all'applicazione del CCNL Edilizia, è stato contestato l'uso improprio delle agevolazioni contributive connesse ai contratti di lavoro part-time. Ciò è avvenuto in relazione al dipendente , in quanto la società non avrebbe rispettato i limiti CP_2 quantitativi previsti dall'art. 78 del CCNL Edilizia per il ricorso a tale tipologia contrattuale. Di conseguenza, si è generato l'obbligo di versare i contributi secondo l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989.
3) Presentazione del Ricorso. La società ha impugnato l'avviso di addebito mediante un ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale competente, chiedendo l'annullamento della richiesta di pagamento notificata il 15 febbraio 2024.
4) Motivi del Ricorso. A supporto della propria istanza, la ricorrente solleva diverse contestazioni: Nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione e mancato rispetto dell'onere probatorio da parte dell' CP_1
Prescrizione dei contributi previdenziali relativi al periodo antecedente il 29 agosto 2018. Eccessiva durata del procedimento ispettivo, che ne determinerebbe la nullità. Mancanza di indicazione delle fonti di prova da parte degli ispettori, rendendo nullo il verbale per difetto di motivazione. Infondato l'obbligo contributivo, in quanto il lavoratore sarebbe l'unico dipendente CP_2 soggetto al CCNL Edilizia, rispettando quindi i limiti previsti per il part-time. Inoltre, si sostiene che egli svolga mansioni promiscue e non esclusivamente legate al settore edile. Analisi del Ricorso in Diritto Sulla legittimazione passiva di Controparte_3
Si evidenzia l'assenza di legittimazione passiva della società che si chiede di Controparte_3 escludere dal giudizio, poiché il credito contributivo oggetto della controversia non è stato ceduto a tale soggetto. Sulla nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione L'avviso di addebito emesso dall' non richiede una motivazione specifica, poiché non CP_1
è soggetto alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Esso si configura come un mero atto di riscossione di un credito già accertato dall'ente previdenziale. La normativa prevede che il contenuto dell'avviso sia sintetico, con l'indicazione degli importi e delle causali, risultando quindi regolare. Inoltre, la società ricorrente era già a conoscenza della questione avendo ricevuto il verbale ispettivo il 29 agosto 2023. Sull'onere della prova L'onere della prova in materia di agevolazioni contributive grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare di avere i requisiti per beneficiare della riduzione contributiva. Questo principio è consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sulla prescrizione dei contributi La contestazione relativa alla prescrizione dei contributi maturati fino al 29 agosto 2018 è infondata, poiché il termine di prescrizione è stato interrotto con la notifica del verbale ispettivo alla società, avvenuta tramite PEC in data 29 agosto 2023. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nei propri atti processuali. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 19/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 19/02/2025, nella causa R.G. n. 11772/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Pietropaoli Parte_1
Andrea, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. De Rose CP_1
Emanuele, per procura in atti;
RESISTENTE «««»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 19/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DOMANDA
1) Notifica dell'Avviso di Addebito. La sede di Roma Tiburtino ha inviato alla società ricorrente, in data 15 febbraio 2024, CP_1
l'avviso di addebito n. 397 2024 00005374 82 000. Tale comunicazione riguarda il periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2023 e richiede il versamento della somma di € 41.595,23 per contributi previdenziali non corrisposti e somme aggiuntive relative al Fondo
1 Pensioni Lavoratori Dipendenti. A tale importo si aggiungeranno le sanzioni civili maturate fino al momento del saldo. 2) Origine dell'Avviso di Addebito. L'emissione di tale avviso trae origine dal verbale ispettivo n. 2022009080/DDL del 29 agosto 2023. Nello specifico, all'azienda, identificata con la matricola n. 7056776356 CP_1
e soggetta all'applicazione del CCNL Edilizia, è stato contestato l'uso improprio delle agevolazioni contributive connesse ai contratti di lavoro part-time. Ciò è avvenuto in relazione al dipendente , in quanto la società non avrebbe rispettato i limiti CP_2 quantitativi previsti dall'art. 78 del CCNL Edilizia per il ricorso a tale tipologia contrattuale. Di conseguenza, si è generato l'obbligo di versare i contributi secondo l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989.
3) Presentazione del Ricorso. La società ha impugnato l'avviso di addebito mediante un ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale competente, chiedendo l'annullamento della richiesta di pagamento notificata il 15 febbraio 2024.
4) Motivi del Ricorso. A supporto della propria istanza, la ricorrente solleva diverse contestazioni: Nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione e mancato rispetto dell'onere probatorio da parte dell' CP_1
Prescrizione dei contributi previdenziali relativi al periodo antecedente il 29 agosto 2018. Eccessiva durata del procedimento ispettivo, che ne determinerebbe la nullità. Mancanza di indicazione delle fonti di prova da parte degli ispettori, rendendo nullo il verbale per difetto di motivazione. Infondato l'obbligo contributivo, in quanto il lavoratore sarebbe l'unico dipendente CP_2 soggetto al CCNL Edilizia, rispettando quindi i limiti previsti per il part-time. Inoltre, si sostiene che egli svolga mansioni promiscue e non esclusivamente legate al settore edile. Analisi del Ricorso in Diritto Sulla legittimazione passiva di Controparte_3
Si evidenzia l'assenza di legittimazione passiva della società che si chiede di Controparte_3 escludere dal giudizio, poiché il credito contributivo oggetto della controversia non è stato ceduto a tale soggetto. Sulla nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione L'avviso di addebito emesso dall' non richiede una motivazione specifica, poiché non CP_1
è soggetto alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Esso si configura come un mero atto di riscossione di un credito già accertato dall'ente previdenziale. La normativa prevede che il contenuto dell'avviso sia sintetico, con l'indicazione degli importi e delle causali, risultando quindi regolare. Inoltre, la società ricorrente era già a conoscenza della questione avendo ricevuto il verbale ispettivo il 29 agosto 2023. Sull'onere della prova L'onere della prova in materia di agevolazioni contributive grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare di avere i requisiti per beneficiare della riduzione contributiva. Questo principio è consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sulla prescrizione dei contributi La contestazione relativa alla prescrizione dei contributi maturati fino al 29 agosto 2018 è infondata, poiché il termine di prescrizione è stato interrotto con la notifica del verbale ispettivo alla società, avvenuta tramite PEC in data 29 agosto 2023. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nei propri atti processuali. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 19/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile