Articolo 26 della Legge 27 marzo 2001, n. 122
Articolo 25
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2 maggio 2001
Art. 26. (Autorizzazione alle variazioni di bilancio) 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 2 maggio 2001