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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16595 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50442 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NZ (RM), 28/03/1992), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AR NC giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(RO (RM), 30/08/1986), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. LUTRARIO LUCIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 22/09/2018 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio civile con esponeva Controparte_1
che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 10/11/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 22/09/2018.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50442/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 3 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NZ (RM), 28/03/1992) e (RO (RM), Controparte_1
30/08/1986) relativamente al matrimonio contratto in data 22/09/2018,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n.
309, parte I, serie 27, anno 2018;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50442 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NZ (RM), 28/03/1992), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AR NC giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(RO (RM), 30/08/1986), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. LUTRARIO LUCIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 22/09/2018 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio civile con esponeva Controparte_1
che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 10/11/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 22/09/2018.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50442/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 3 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NZ (RM), 28/03/1992) e (RO (RM), Controparte_1
30/08/1986) relativamente al matrimonio contratto in data 22/09/2018,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n.
309, parte I, serie 27, anno 2018;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi