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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/11/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1397/2022 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d NI e d RO presso il cui studio in Genova alla via CR Ceccardi n.1/6 è eletto domicilio
–attrice in opposizione– contro
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 d O pres ia alla piazza Calvi n. 21/1 è eletto domicilio
–convenuto opposto–
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice/opponente Parte_1 « In via principale, dichiarare l'esaurimento del procedimento Rg. n. 1397/2022 CC e disporre la revoca del decreto ingiuntivo e del precetto, data la decadenza del titolo in virtù degli annullamenti derivanti dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I Civ. n. 27171 del 21 Ottobre 2024 e respingere la richiesta di estinzione avversaria per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi;
in via subordinata ed eventuale, nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto in forza del titolo azionato, in quanto il credito è inesigibile per tutte le ragioni esposte e dedotte in narrativa;
disporre istruttoria, ammettere la prova orale, così come richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; disporre la restituzione alla opponente delle cifre già indebitamente esecutate con il pignoramento del conto bancario, maggiorate di spese, interessi e danni;
solo in estremo subordine e in via residuale, ridurre la somma oggetto dell'esecuzione in base ai criteri surichiamati e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 2 luglio 2022; condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA»
per la parte convenuta/opposta Controparte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Preliminarmente dichiarare estinto il giudizio per mancata riassunzione ad opera delle parti;
dichiarare inammissibile/tardiva l'opposizione agli atti esecutivi ex adverso radicata;
rigettare in ogni caso ogni domanda proposta dall'opponente in quanto inammissibile/infondata/non provata. In ogni caso, con vittoria di spese»
Ragioni della decisione (1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, in data Parte_1
4.07.2022, da atto di precetto per il pagamento della somma di Controparte_1
€ 8.453,30 sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Imperia del 18.10.2021 nella procedura VG n.324/2017 RG, dedotto che il credito non era esigibile in quanto l'ordinanza del 18.10.2021 non era munita do provvisoria esecutività/era stata impugnata in sede di appello, opposto un credito vantato nei confronti del con atto CP_1
1 dott. Pasquale LONGARINI di citazione avente ad oggetto opposizione cumulativa all'esecuzione e agli atti esecutivi/opposizione al precetto e al titolo esecutivo, notificato al creditore il 19.12.2022, evocava in giudizio instando, previa sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva del titol a del Tribunale di Imperia del 18.10.2021 nella procedura VG n.324/2017 RG, in via principale, per la declaratoria che nulla doveva al creditore in forza del titolo azionato, in via subordinata, per la riduzione della somma oggetto dell'esecuzione, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificatogli il 4.7.2022, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepito il mancato rispetto Controparte_1 del termine a comparire ex art. 163bis cpc, instava per la fissazione di nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge. 1.2) Respinta l'istanza di astensione formulata dal giudice dott. Fabio FAVALLI e la successiva istanza di ricusazione svota dalla parte attrice nei confronti del giudice dott. Fabio FAVALLI, fissata udienza di prosecuzione del processo, rimessa la parte convenuta/opposta nei termini per la regolare costituzione in giudizio laddove instava, in rito, per la declaratoria di estinzione/improcedibilità del ricorso per inattività delle parti, non essendo, seppur sospeso, stato riassunto nel termine di legge, e/o per tardività dell'opposizione, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2025 con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla opposizione. Le opposizioni nel processo esecutivo sono parentesi di cognizione occasionate dal processo di esecuzione forzata. Il rapporto di autonomia strutturale e di coordinamento funzionale tra le opposizioni ed il processo esecutivo che le occasiona emerge dalla efficacia incondizionata del titolo esecutivo, espressione della necessità che il processo esecutivo proceda indisturbato verso il risultato di realizzazione pratica del diritto, alla sola condizione che quest'ultimo risulti accertato in una di quelle forme che garantiscono una certezza sufficiente per far luogo all'esecuzione che deve effettuarsi con riferimento a quella situazione giuridica che è rappresentata nel titolo, prescindendosi da tutto ciò che dal titolo non risulta. Le opposizioni nel processo esecutivo del debitore sono, da un lato, l'opposizione all'esecuzione e, dall'altro, l'opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “sé” dell'esecuzione, più precisamente, quella con la quale «si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diritto che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di un valido titolo esecutivo. Con essa si contesta il tipico effetto processuale del titolo esecutivo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione ad opera di quel soggetto o contro quel soggetto;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quell'esecuzione; o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure per ragioni di merito. L'opposizione agli atti esecutivi è quella con la quale si contesta il “come” dell'esecuzione, ossia non si nega che il creditore abbia l'azione esecutiva, ma si contesta la legittimità del modo con quale l'esercizio dell'azione è avvenuto, o è stato preannunciato. In altri termini, si contesta la regolarità formale dei singoli atti o di un singolo atto del processo esecutivo o degli atti che lo preannunciano o lo introducono. Ed infatti, il giudice di legittimità individua «il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ovvero nell'esecuzione per espropriazione, della
2 dott. Pasquale LONGARINI pignorabilità dei beni), mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o di quelli preliminari all'azione esecutiva» (cass. 667/2003; cass. n. 1452/2000; cass. 6871/1997). 2.1) Tanto premesso, nella specie, lamentando che il credito Parte_1 portato nell'atto di precetto, asseritamente pervenutole il 4.7.2022, non era ancora esigibile, essendo il titolo esecutivo (asseritamente, ordinanza TO del 18.10.2021 RG 324/17 VG), sub iudice e privo della provvisoria esecutorietà, svolge opposizione cumulativa, ex artt. 615 e 617 cpc, «all'esecuzione e agli atti esecutivi/opposizione al precetto e al titolo esecutivo del 4 luglio 2022». 2.1.1) La opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, co.1, cpc, deve essere proposta con atto di citazione da notificarsi al creditore procedente entro 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto. Nella specie, a fronte dell'asserita notifica del precetto/titolo esecutivo del 4.7.2022, l'atto di citazione è stato notificato al creditore solo in data 19.12.2022. Pertanto, la opposizione agli atti esecutivi deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. 2.1.1.1) Da tutto quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi, con effetto di assorbimento, in applicazione del principio della ragione più liquida, della ulteriore questione di rito svolta dalla parte convenuta/opposta (estinzione/inammissibilità/improcedibilità del giudizio in quanto mai riassunto dalle parti) e delle questioni di merito, svolte dalla parte attrice/opponente e dalla parte convenuta/opposta. 2.2) Quanto all'opposizione agli atti esecutivi (opposizione al precetto), che, se preventiva all'esecuzione, può essere proposta dalla data di notificazione del precetto e fino al compimento del primo atto dell'esecuzione, se successiva deve essere proposta dopo che sia iniziata l'esecuzione, va osservato che la parte opponente non ha prodotto, neppure in sede di memorie istruttorie, l'atto di precetto, che, preceduto o compiuto insieme con la notificazione del titolo esecutivo, consistente nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, ha la tipica funzione di preannunciare l'esecuzione stessa, con conseguente impossibilità di verificare la manifestazione del proposito di procedere ad esecuzione forzata e di individuare l'oggetto ed il contenuto della relativa opposizione e, dunque, con impossibilità di accertare la fondatezza o meno dei fatti costitutivi posti a fondamento delle doglianze svolte dalla parte opponente, con evidente pregiudizio al peculiare diritto di difesa dell'opposto consistente nel resistere alle pretese prospettate. 2.2.1) Non avendo, nel caso di specie, l'opponente prodotto l'atto di precetto nel giudizio di opposizione allo stesso, va respinta l'opposizione all'esecuzione per difetto di prova del contenuto dell'atto impugnato. 2.3) In ragione della soccombenza, va condannata al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di giudizio liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc
2) rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
3 dott. Pasquale LONGARINI 3) condanna a pagare, in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese di lite l ltre spese generali al er legge
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 8.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (firmato digitalmente)
4 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1397/2022 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d NI e d RO presso il cui studio in Genova alla via CR Ceccardi n.1/6 è eletto domicilio
–attrice in opposizione– contro
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 d O pres ia alla piazza Calvi n. 21/1 è eletto domicilio
–convenuto opposto–
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice/opponente Parte_1 « In via principale, dichiarare l'esaurimento del procedimento Rg. n. 1397/2022 CC e disporre la revoca del decreto ingiuntivo e del precetto, data la decadenza del titolo in virtù degli annullamenti derivanti dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I Civ. n. 27171 del 21 Ottobre 2024 e respingere la richiesta di estinzione avversaria per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi;
in via subordinata ed eventuale, nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto in forza del titolo azionato, in quanto il credito è inesigibile per tutte le ragioni esposte e dedotte in narrativa;
disporre istruttoria, ammettere la prova orale, così come richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; disporre la restituzione alla opponente delle cifre già indebitamente esecutate con il pignoramento del conto bancario, maggiorate di spese, interessi e danni;
solo in estremo subordine e in via residuale, ridurre la somma oggetto dell'esecuzione in base ai criteri surichiamati e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 2 luglio 2022; condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA»
per la parte convenuta/opposta Controparte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Preliminarmente dichiarare estinto il giudizio per mancata riassunzione ad opera delle parti;
dichiarare inammissibile/tardiva l'opposizione agli atti esecutivi ex adverso radicata;
rigettare in ogni caso ogni domanda proposta dall'opponente in quanto inammissibile/infondata/non provata. In ogni caso, con vittoria di spese»
Ragioni della decisione (1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, in data Parte_1
4.07.2022, da atto di precetto per il pagamento della somma di Controparte_1
€ 8.453,30 sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Imperia del 18.10.2021 nella procedura VG n.324/2017 RG, dedotto che il credito non era esigibile in quanto l'ordinanza del 18.10.2021 non era munita do provvisoria esecutività/era stata impugnata in sede di appello, opposto un credito vantato nei confronti del con atto CP_1
1 dott. Pasquale LONGARINI di citazione avente ad oggetto opposizione cumulativa all'esecuzione e agli atti esecutivi/opposizione al precetto e al titolo esecutivo, notificato al creditore il 19.12.2022, evocava in giudizio instando, previa sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva del titol a del Tribunale di Imperia del 18.10.2021 nella procedura VG n.324/2017 RG, in via principale, per la declaratoria che nulla doveva al creditore in forza del titolo azionato, in via subordinata, per la riduzione della somma oggetto dell'esecuzione, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificatogli il 4.7.2022, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepito il mancato rispetto Controparte_1 del termine a comparire ex art. 163bis cpc, instava per la fissazione di nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge. 1.2) Respinta l'istanza di astensione formulata dal giudice dott. Fabio FAVALLI e la successiva istanza di ricusazione svota dalla parte attrice nei confronti del giudice dott. Fabio FAVALLI, fissata udienza di prosecuzione del processo, rimessa la parte convenuta/opposta nei termini per la regolare costituzione in giudizio laddove instava, in rito, per la declaratoria di estinzione/improcedibilità del ricorso per inattività delle parti, non essendo, seppur sospeso, stato riassunto nel termine di legge, e/o per tardività dell'opposizione, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2025 con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla opposizione. Le opposizioni nel processo esecutivo sono parentesi di cognizione occasionate dal processo di esecuzione forzata. Il rapporto di autonomia strutturale e di coordinamento funzionale tra le opposizioni ed il processo esecutivo che le occasiona emerge dalla efficacia incondizionata del titolo esecutivo, espressione della necessità che il processo esecutivo proceda indisturbato verso il risultato di realizzazione pratica del diritto, alla sola condizione che quest'ultimo risulti accertato in una di quelle forme che garantiscono una certezza sufficiente per far luogo all'esecuzione che deve effettuarsi con riferimento a quella situazione giuridica che è rappresentata nel titolo, prescindendosi da tutto ciò che dal titolo non risulta. Le opposizioni nel processo esecutivo del debitore sono, da un lato, l'opposizione all'esecuzione e, dall'altro, l'opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “sé” dell'esecuzione, più precisamente, quella con la quale «si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diritto che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di un valido titolo esecutivo. Con essa si contesta il tipico effetto processuale del titolo esecutivo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione ad opera di quel soggetto o contro quel soggetto;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quell'esecuzione; o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure per ragioni di merito. L'opposizione agli atti esecutivi è quella con la quale si contesta il “come” dell'esecuzione, ossia non si nega che il creditore abbia l'azione esecutiva, ma si contesta la legittimità del modo con quale l'esercizio dell'azione è avvenuto, o è stato preannunciato. In altri termini, si contesta la regolarità formale dei singoli atti o di un singolo atto del processo esecutivo o degli atti che lo preannunciano o lo introducono. Ed infatti, il giudice di legittimità individua «il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ovvero nell'esecuzione per espropriazione, della
2 dott. Pasquale LONGARINI pignorabilità dei beni), mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o di quelli preliminari all'azione esecutiva» (cass. 667/2003; cass. n. 1452/2000; cass. 6871/1997). 2.1) Tanto premesso, nella specie, lamentando che il credito Parte_1 portato nell'atto di precetto, asseritamente pervenutole il 4.7.2022, non era ancora esigibile, essendo il titolo esecutivo (asseritamente, ordinanza TO del 18.10.2021 RG 324/17 VG), sub iudice e privo della provvisoria esecutorietà, svolge opposizione cumulativa, ex artt. 615 e 617 cpc, «all'esecuzione e agli atti esecutivi/opposizione al precetto e al titolo esecutivo del 4 luglio 2022». 2.1.1) La opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, co.1, cpc, deve essere proposta con atto di citazione da notificarsi al creditore procedente entro 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto. Nella specie, a fronte dell'asserita notifica del precetto/titolo esecutivo del 4.7.2022, l'atto di citazione è stato notificato al creditore solo in data 19.12.2022. Pertanto, la opposizione agli atti esecutivi deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. 2.1.1.1) Da tutto quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi, con effetto di assorbimento, in applicazione del principio della ragione più liquida, della ulteriore questione di rito svolta dalla parte convenuta/opposta (estinzione/inammissibilità/improcedibilità del giudizio in quanto mai riassunto dalle parti) e delle questioni di merito, svolte dalla parte attrice/opponente e dalla parte convenuta/opposta. 2.2) Quanto all'opposizione agli atti esecutivi (opposizione al precetto), che, se preventiva all'esecuzione, può essere proposta dalla data di notificazione del precetto e fino al compimento del primo atto dell'esecuzione, se successiva deve essere proposta dopo che sia iniziata l'esecuzione, va osservato che la parte opponente non ha prodotto, neppure in sede di memorie istruttorie, l'atto di precetto, che, preceduto o compiuto insieme con la notificazione del titolo esecutivo, consistente nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, ha la tipica funzione di preannunciare l'esecuzione stessa, con conseguente impossibilità di verificare la manifestazione del proposito di procedere ad esecuzione forzata e di individuare l'oggetto ed il contenuto della relativa opposizione e, dunque, con impossibilità di accertare la fondatezza o meno dei fatti costitutivi posti a fondamento delle doglianze svolte dalla parte opponente, con evidente pregiudizio al peculiare diritto di difesa dell'opposto consistente nel resistere alle pretese prospettate. 2.2.1) Non avendo, nel caso di specie, l'opponente prodotto l'atto di precetto nel giudizio di opposizione allo stesso, va respinta l'opposizione all'esecuzione per difetto di prova del contenuto dell'atto impugnato. 2.3) In ragione della soccombenza, va condannata al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di giudizio liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc
2) rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
3 dott. Pasquale LONGARINI 3) condanna a pagare, in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese di lite l ltre spese generali al er legge
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 8.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (firmato digitalmente)
4 dott. Pasquale LONGARINI