Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 5 della Legge 14 giugno 1986, n. 265
Articolo 4
- Legge 14 giugno 1986, n. 265
Articolo 5 della Legge 14 giugno 1986, n. 265
Versione
17 giugno 1986
17 giugno 1986
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