Articolo 5 della Legge 14 giugno 1986, n. 265
Articolo 4
Versione
17 giugno 1986
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 17 giugno 1986