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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8051/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Lazzaretto N. 24 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249013140952000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 12.9.2024 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 15.6.2024, (di pagamento della somma di € 243,07 dovuta per tassa auto non versata nel 2014, di cui alla cartella presupposta ivi indicata), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica della cartella presupposta;
2. per conseguente intervenuta prescrizione triennale del credito azionato.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 9.1.2026 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sostiene in particolare parte ricorrente che il credito azionato sia estinto per intervenuta prescrizione triennale.
L'eccezione merita di essere accolta.
L'Agenzia costituita in giudizio, ha invero provato documentalmente solo l'avvenuta notifica in data 31.8.2017 del prodromico avviso di accertamento;
mentre ADER, sebbene onerata non ha provato l'avvenuta notifica della cartella presupposta, preferendo anzi di restare contumace.
Pertanto, in tale contesto, va rilevato che il decorso del termine prescrizionale triennale di legge riguardante il credito tributario per cui si procede, relativo all'anno di imposta 2014, interrotto efficacemente dalla notifica in data 31.8.2017 del prodromico avviso di accertamento, ha ripreso a decorrere per un altro triennio fino al termine finale che avrebbe dovuto cadere in data 31.8.2020.
Dove tuttavia tenersi conto del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), del decorso del predetto termine prescrizionale, imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020,
“Decreto Sostegni”), che ha determinato lo spostamento in avanti del decorso del termine prescrizionale finale;
Ciò posto, ritiene il decidente che, pur considerando il predetto periodo di sospensione, deve ritenersi parimenti estinto per intervenuta prescrizione triennale il credito per cui si procede, alla data del 15.6.2024, di notifica dell'intimazione opposta, da considerarsi ormai tardiva.
Sussistono giusti motivi, in ragione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 22.1.2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8051/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Lazzaretto N. 24 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249013140952000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 12.9.2024 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 15.6.2024, (di pagamento della somma di € 243,07 dovuta per tassa auto non versata nel 2014, di cui alla cartella presupposta ivi indicata), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica della cartella presupposta;
2. per conseguente intervenuta prescrizione triennale del credito azionato.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 9.1.2026 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sostiene in particolare parte ricorrente che il credito azionato sia estinto per intervenuta prescrizione triennale.
L'eccezione merita di essere accolta.
L'Agenzia costituita in giudizio, ha invero provato documentalmente solo l'avvenuta notifica in data 31.8.2017 del prodromico avviso di accertamento;
mentre ADER, sebbene onerata non ha provato l'avvenuta notifica della cartella presupposta, preferendo anzi di restare contumace.
Pertanto, in tale contesto, va rilevato che il decorso del termine prescrizionale triennale di legge riguardante il credito tributario per cui si procede, relativo all'anno di imposta 2014, interrotto efficacemente dalla notifica in data 31.8.2017 del prodromico avviso di accertamento, ha ripreso a decorrere per un altro triennio fino al termine finale che avrebbe dovuto cadere in data 31.8.2020.
Dove tuttavia tenersi conto del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), del decorso del predetto termine prescrizionale, imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020,
“Decreto Sostegni”), che ha determinato lo spostamento in avanti del decorso del termine prescrizionale finale;
Ciò posto, ritiene il decidente che, pur considerando il predetto periodo di sospensione, deve ritenersi parimenti estinto per intervenuta prescrizione triennale il credito per cui si procede, alla data del 15.6.2024, di notifica dell'intimazione opposta, da considerarsi ormai tardiva.
Sussistono giusti motivi, in ragione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 22.1.2026