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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1156 /2023 tra
) con l'Avv. MATTEU MASSIMO che la Parte_1 P.IVA_1 rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- PARTE ATTRICE
) con l'Avv. FOSSATI GIUSEPPE che la rappresenta e difende CP_1 P.IVA_2 in virtù di mandato in atti,
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto privato – penale contrattuale.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONDOMINIO Parte_1
Il come rappresentato nel termine assegnato per il deposito di note scritte di Parte_1 precisazione delle conclusioni ribadisce le già formulate eccezioni di cui alle note scritte di trattazione dell'udienza del 15/10/2024 affinché il CTU renda chiarimenti e/o integrazioni al suo elaborato;
inoltre dichiarando di non accettare il contraddittorio su eccezioni e domande nuove formulate dalla controparte precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa richiesta chiarimenti e/o integra-zioni al CTU
e previa le declaratorie del caso:
- IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad Parte_1 escutere la penale prevista dall'art. 18 del contratto di appalto stipulato il 14/06/2021 sus-sistendone le condizioni e, per l'effetto, condannare l'impresa appaltatrice a pagare la penale di Controparte_1
Euro 100,00 al giorno per il periodo dal 01 gennaio al 24 maggio 2022 per 144 giorni e per complessivi Euro 14.400,00 ovvero nella miglior somma vista e ritenuta in base all'espletata CTU, corrispondendo gli interessi legali sulla somma predetta;
- SEMPRE IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'inadempimento per il ritardo di
[...] al rilascio delle aree esterne del a seguito della risoluzione di CP_1 Parte_1 diritto intimata il 24/05/2022 del contratto di appalto stipulato il 14/06/2021 e, per l'effetto, condannare l'impresa appaltatrice al risarcimento del corrispondente danno per il ritardo a sensi dell'art. 1453 e segg. c.c. per il periodo dal 25 maggio al 23 settembre 2022, nella misura pari a quella prevista dalla clausola penale di Euro 100,00/die per 122 giorni e per complessivi Euro
12.200,00 o nella somma meglio vista, oltre ad interessi di legge sulle predette somme;
- IN SUBORDINE accertare e dichiarare l'inadempimento per il ritardo di Controparte_1 nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato il 14/06/2021 con il ricorrente Parte_1 e risolto di diritto il 24/05/2022 e, per l'effetto, condannare l'impresa appaltatrice a
[...] risarcire il Condominio per il danno per il ritardo ex art. 1453 e segg. c.c. nella misura di Euro
1 100,00 al dì pari a quella prevista dalla clausola penale n. 18 di detto contratto sino all'effettivo rilascio avvenuto il 23/09/2022, per 266 giorni e complessivi Euro 26.600,00 ovvero nei giorni e nella corrispondente somma meglio vista e ritenuta dal giudicante anche in base all'espletata CTU, oltre ad interessi di mora sulla predetta somma.
- VINTE le spese del giudizio, spese generali, oneri come per legge, comprese quelle per CTU ove disposta dal Tribunale nonché per CTP.
CP_1
Piaccia la Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le dichiare del caso, previa ammissione delle prove orali dedotte con memoria 2.10.2023: a)in via principale: respingere l'attrice domanda come infondata in fatto ed in diritto;
b)in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, dichiarare compensato il credito dell'attore con il debito dello stesso verso la società convenuta per rimborso noleggio ponteggio, mantovane, reti e impianto cantiere dal 1.1.2022 alla data di risoluzione del contratto , ovvero a quell'altra data ritenuta di giustizia. c)in ogni caso: vinte e rifuse le spese.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Il sostiene che l'impresa appaltatrice sia stata gravemente Parte_1 ritardataria nell'esecuzione dei lavori commissionati col contratto di appalto dell'11/04/2021: questi, infatti, “sono iniziati il 14/06/2021 (doc. n. 3), data in cui è stato sottoscritto il contratto di appalto (doc. n. 4) e, secondo le previsioni contrattuali, sarebbero dovuti essere ultimati entro sei mesi per poter usufruire integralmente del bonus al 90%”.
Il termine finale, convenzionalmente posticipato al 31.12.2021, a detta dell'esponente “non è stato rispettato da e i lavori previsti, tra cui la posa in opera delle scossaline, non sono stati CP_1 ultimati nonostante il Direttore dei lavori abbia più volte diffidato l'impresa a terminare l'opera, ancora con la pec del 29/01/2022 (doc. n.8)”, così impedendo al Condominio committente di
“beneficiare dello sconto in fattura al 90%, posto che dal 01/01/2022 questo è stato ridotto al 60% dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) - articolo 1, comma 39 (proroga dell'agevolazione al 2022)”.
Il mutato quadro della normativa fiscale induceva i condomini a proporre all'impresa la prosecuzione dei lavori con una decurtazione del prezzo pari alla differenza tra l'importo del cd.
“bonus facciate” cui avrebbero avuto diritto in caso di adempimento tempestivo (90%) e quello calcolato in base alla nuova disciplina in vigore a decorrere dal gennaio 2022 (60%).
Fallite le trattative stragiudiziali il committente risolveva il contratto con dichiarazione del 24.5.2022 intimando lo sgombero dell'area di cantiere “condizione essenziale per rinunciare ad escutere la penale di euro 100,00 die per il ritardo maturato dal 01/01/2022 (doc. n.13)”.
L'intimazione rimaneva priva di effetto “cosicché trascorso il termine assegnato i ponteggi, le macerie e i rifiuti ingombravano il sedime condominiale, rendendo inutilizzabile l'area retrostante
(doc. n.14). A causa della perdurante e illegittima occupazione delle aree comuni da parte di CP_1 il si è rivolto al Tribunale di Savona con ricorso per tutela possessoria del
[...] Parte_1 04/07/2022 per ottenere la liberazione dell'area condominiale”.
Solo in seguito all'ordine giudiziale finalmente l'area veniva liberata in data 23.9.2022.
2 La presente iniziativa del è volta ad “escutere la penale per il ritardo Parte_1 nell'adempimento disciplinata dall'art. 18 del contratto di appalto nella misura di Euro 100,00 al giorno e ottenere il risarcimento del danno, in eguale misura, per l'ulteriore ritardo nel dare esecuzione alla liberazione dell'area condominiale stante l'inerzia di alla richiesta CP_1 formulata in via stragiudiziale (doc. 17), riservandosi in altra sede ulteriori profili di risarcimento del danno”.
La replica della convenuta si appunta sul rilievo per cui le parti avevano pattuito un corrispettivo “a misura” e non a corpo.
Il contratto prevede infatti “che entro il 31.12.2021 debbano essere realizzate una certa quantità di opere, indicate e conteggiate a misura, per € 293.005,00, dando atto l'importo finale potrà essere diverso, in ragione delle misure effettive”.
Ebbene, alla data di scadenza l'impresa avrebbe eseguito opere per importi maggiori di quelli originariamente stabiliti, il tutto certificato dai SAL da essa prodotti in atti (cfr. comparsa di costituzione pag. 3: “In tale quadro, come da Sal che si producono (doc.n°2-6), al 31.12.2022 la società convenuta aveva eseguito più opere di quelle previste dal contratto per il 31.12.2021”).
Lo stesso Direttore dei Lavori – nella certificazione rilasciata ai fini delle detrazioni fiscali - avrebbe quantificato gli interventi effettuati in € 318.004,82: la maggiore quantità a detta della convenuta sarebbe imputabile “da un lato a lavorazioni aggiuntive, dall'altro lato al fatto che le misurazioni previste nel computo metrico prese a base del contratto erano sensibilmente inferiori a quelle reali. In altri termini, alla data del 31.12.2022, scadenza contrattuale inziale, la società attrice non era affatto in ritardo sui lavori ma, anzi, aveva realizzato più lavori di quelli preventivati”.
In tale quadro l'impresa giudica assurda la pretesa del di porre interamente a carico Parte_1 della i maggiori costi connessi al mutamento del regime fiscale, tanto più che era proprio CP_1 la committenza ad essere inadempiente ai pagamenti dei vari SAL, come risulterebbe dal verbale dell'assemblea dell'8.4.2022 ove “con dichiarazioni di natura confessoria, provate documentalmente, (si) attesti che
-la movimentazione dello sconto in fattura di cui del saldo della fattura n°110 del 29.12.2021, pari a complessivi € 108.653,88, sia avvenuta solo il 1.4.2022: in altri termini, sino al 1.4.2022, era il
ad essere gravemente inadempiente, non avendo pagato la società convenuta, con la Parte_1 cessione del credito di cui alla fattura 110, per ben 108.653,88;
-la abbia proposto di riprendere i lavori con il nuovo regime fiscale, dando la CP_1 disponibilità a riprendere i lavori già l'11.4.2022: in altri termini, la abbia proposto CP_1 di applicare, né più, né meno, il contratto, che prevedeva (art.4) che la percentuale dello “sconto in fattura”, fosse “calcolata sulla base della normativa vigente all'atto dell'emissione della fattura stessa”;
-il Condominio abbia deliberato di formulare una controproposta con una “scontistica”, non meglio definita e rinviata a successiva assemblea del 19.4.2022” (cfr. comparsa di risposta pag. 5).
In via di eccezione riconvenzionale oppone in compensazione il proprio controcredito “per rimborso noleggio ponteggio, mantovane, reti e impianto cantiere dal 1.1.2022 alla data di risoluzione del contratto”.
La causa è stata istruita a mezzo CTU affidata al geom. Per_1
*****
3 B. E' pacifico, ed è confermato dal CTU, che l'impresa abbia eseguito lavori per importi superiori a quello originariamente preventivato stante la natura indicativa delle misurazioni effettuate nel preventivo del 31.3.21.
Ciò tuttavia non toglie che l'impresa alla data contrattuale del 31.12.2021 fosse in ritardo già in relazione alle minori quantità originariamente preventivate, come risulta dai SAL che essa stessa produce ed invoca (cfr. doc. da 2 a 7), i quali fotografano la situazione che segue:
2021 1 SAL 22.7.2021 41.428,41 €
2 SAL 23.8.2021 52.333,64 €
3 SL 25.10.2021 22.910,23 €
4 SAL 25.11.2021 33.520,14 € 150.192,42 €
2022 5 SAL 15.1.2022 58.600,00 €
6 SAL 28.3.2022 51.151,38 € 109.751,38 €
259.943,80 €
I SAL emessi nell'anno 2021 ammontano a complessivi € 150.192,42. Anche a voler tenere in considerazione il SAL del 15 gennaio 2022 – presumibilmente relativo a lavori già realizzati nel mese precedente – l'importo complessivo dei lavori eseguiti in detto anno ammonterebbe al più ad
€ 208.792,42.
Da notare che detto importo si riferisce esclusivamente ai lavori contrattuali, con esclusione di interventi ulteriori: ogni SAL riporta infatti la seguente dicitura “escluso eventuali lavorazioni extra preventivo e/o opere di competenza privata”.
Quanto ai maggiori tempi di lavorazione indicati dal CTU in connessione con le quantità effettivamente compiute non può essere sottovalutato che l'impresa, pienamente consapevole del rischio che il proprio impegno potesse risultare in concreto più gravoso, accettava ciononostante di concludere l'opera “improrogabilmente” entro “180gg naturali consecutivi” accettando anche la penale per l'eventuale ritardo.
Ed infatti:
• già nel preventivo del 31.3.2021 le parti espressamente davano atto del fatto che le misurazioni dei lavori inserite nel computo metrico sarebbero state da ritenersi meramente indicative: “Le quantità riportate nel presente computo metrico sono state stimate in via preventiva sugli elaborati grafici forniti dalla committenza. Pertanto, al termine di ogni fase lavorativa verranno effettuate le reali misurazioni sul posto al fine di quantificare con esattezza le opere effettivamente eseguite ed i conseguenti costi e compensi”.
• Proprio in ragione di ciò nella stessa occasione i contraenti prevedevano che “I tempi di esecuzione ...verranno concordate tra le parti al momento del conferimento dei lavori”;
• Al momento della consegna dei lavori la tempistica veniva ribadita senza riserve di sorta, come risulta dal relativo verbale prodotto da parte attrice sub doc. 3:
4 Ne consegue che le odierne contestazioni circa l'inadeguatezza del termine appare un tardivo ripensamento rispetto alla propria errata valutazione a monte, di cui non può essere fatto carico al
Parte_1
D'altro canto, avendo le parti stabilito il termine in ragione di giorni “naturali e consecutivi” e non di “giorni lavorativi”, non vi è alcuna possibilità di scomputare i sabati e le domeniche come invece ipotizzato dal CTU;
così come non è possibile tenere conto delle giornate di pioggia sia in quanto circostanza non prevista nel contratto, sia in quanto in atti l'interessata mai ha allegato nulla in tal senso.
Altrettanto infondata è la pretesa dell'appaltatrice di portare in compensazione il preteso credito per il noleggio dei ponteggi protrattosi oltre la data del 31.12.2021, trattandosi di costo imputabile proprio all'inadempimento della stessa noleggiatrice;
ed anzi la permanenza del materiale anche successivamente allo scioglimento del contratto costituisce un chiaro illecito che potrebbe costituire oggetto di specifica domanda risarcitoria.
A tale ultimo proposito va precisato che la domanda dell'attore di pagamento della penale va accolta solo con riferimento alla data della risoluzione del contratto, posto che da tale momento gli effetti del negozio sono venuti meno e la convenuta non aveva più la possibilità di adempiere
(l'occupazione successiva del cantiere potrà al più essere fatta valere ad altro titolo).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1156/2023 così decide
1. In parziale accoglimento della domanda accerta e dichiara il diritto del
[...]
ricorrente ad escutere la penale prevista dall'art. 18 del contratto di Parte_1 appalto stipulato il 14/06/2021 e, per l'effetto, condanna l'impresa appaltatrice CP_1
a pagare la penale di Euro 100,00 al giorno per il periodo dal 01 gennaio al 24 maggio
[...]
2022 per 144 giorni e per complessivi Euro 14.400,00 ovvero nella miglior somma vista e ritenuta in base all'espletata CTU, corrispondendo gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 cc sulla somma predetta fino al saldo.
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
che liquida in € 5.000,00 per competenze del difensore oltre accessori di Parte_1 legge ed oltre refusione del CTU di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP.
Savona, 28.2.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
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