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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte al n. 9812/2022 ed al n. 9813/2022 del Ruolo Generale
vertenti rispettivamente
TRA
e (avv. GIAMBALVO Parte_1 Parte_2
LUCIANO ed avv. MARRETTA GABRIELE)
ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1
di euro 2.880,79, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, e, in favore di
Tribunale di Palermo sez. Lavoro , della complessiva somma di euro 738,31, oltre interessi legali dal Parte_2
dovuto al soddisfo;
◊ condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.255,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge,
con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi separati depositati in data 07/10/2022 i ricorrenti – premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del COIME del Comune di dal CP_1
14/09/1987 alla data del collocamento in quiescenza (31/07/2021) Parte_1
e dal 07/04/1986 alla data del collocamento in quiescenza (aprile 2021)
[...]
, con qualifica di autista ed inquadramento al 3° livello del CCNL Parte_2
Edilizia applicato ai relativi rapporti di lavoro – esponevano di avere svolto, nel periodo lavorativo compreso tra il maggio 2017 ed il febbraio 2018 Parte_1
e nel periodo lavorativo compreso tra il settembre 2017 ed il gennaio
[...]
2018 , nelle date analiticamente indicate nei rispettivi ricorsi e Parte_2
secondo gli orari specificati nelle prodotte certificazioni rilasciate dall'amministrazione resistente, attività di lavoro straordinario, che, tuttavia,
veniva indicata e liquidata, nelle relative buste paga, in misura inferiore rispetto al dovuto;
precisavano che i tentativi di conciliazione sindacale eseguiti presso l' di non erano giunti ad una soluzione e che le Controparte_2 CP_1
richieste di pagamento formulate in via stragiudiziale erano rimaste prive di concreto ed effettivo riscontro e ciò sebbene l'amministrazione resistente avesse riconosciuto la debenza, in favore dei lavoratori, delle somme in questione.
Concludevano chiedendo al Tribunale di volere condannare il convenuto CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro al pagamento della complessiva somma di euro 2.880,79 e Parte_1
della complessiva somma di euro 738,31 , in ragione del lavoro Parte_2
straordinario rispettivamente effettuato e non pagato nel periodo compreso tra il maggio 2017 ed il febbraio 2018 e nel periodo compreso tra il settembre 2017 ed il gennaio 2018.
Dichiarata la contumacia del resistente, veniva fissata udienza di CP_1
discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dai ricorrenti mediante note scritte, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
I ricorsi sono fondati e meritano di essere accolti sulla scorta delle considerazioni che seguono.
La documentazione prodotta dai ricorrenti, valutata nel suo complesso, è idonea a dimostrare l'intervenuto svolgimento del lavoro straordinario dedotto in giudizio secondo le modalità ed i tempi indicati nei rispettivi ricorsi.
Ed invero, dalle certificazioni rilasciate dall'amministrazione resistente (allegati nn.
3-28 al ricorso ed allegati nn.
3-12 al ricorso ), emerge, in Pt_1 Pt_2
effetti, che i ricorrenti hanno espletato l'attività di lavoro straordinario dedotta in giudizio, consistente nel posizionamento e nella successiva rimozione delle barriere antintrusione, nelle date analiticamente indicate negli atti introduttivi dei due giudizi e nel rispetto degli orari risultanti dalle citate certificazioni.
Non può, inoltre, ignorarsi che lo svolgimento del lavoro straordinario di cui si discute ed il mancato pagamento di tale attività lavorativa da parte dell'amministrazione resistente trovi ulteriore elemento dimostrativo nel contenuto della prodotta mail del 6/12/2017 (vedasi all. n. 29 al ricorso Pt_1
ed all. n. 13 al ricorso ), inviata dal Capo Area arch. , Pt_2 Persona_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nella quale testualmente si legge “… con la presente si chiede la possibilità di
verificare la possibilità di pagare lo straordinario alle maestranze che si
occupano della allocazione delle barriere antiterrorismo. Si rappresenta che
questo servizio viene reso dai lavoratori nelle giornate di sabato e domenica … è
un adempimento obbligatorio … al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e
pertanto non si può assolutamente interrompere tale servizio anche perché si
andrebbe incontro a procedimenti penali per interruzione di pubblico servizio
finalizzato a salvaguardia per tutta la cittadinanza … I sopracitati lavoratori
COIME hanno eseguito fino ad ora con spirito di servizio ed abnegazione
l'incarico loro assegnato, ma ritengo doveroso trovare una soluzione per pagare
esclusivamente lo straordinario dei dipendenti COIME obbligati per legge ad
effettuare tale servizio …”.
Ed ancora, dal prodotto verbale del giorno 03/04/2018 (vedasi all. n. 30 al ricorso ed all. n. 14 al ricorso ) redatto in sede di conciliazione sindacale si Pt_1 Pt_2
legge quanto segue: “… L'ing. (presente per il COIME Comune di Palermo), Pt_3
tenuto conto che non ci sono somme disponibili per il pagamento dello
straordinario dell'anno 2017, né tanto meno è possibile impinguare il capitolo
che attiene allo stesso, a causa del raggiungimento del tetto massimo previsto
per il salario accessorio come ha fatto precedentemente, ripropone di risolvere il
problema attraverso la trasformazione in ore di recupero del lavoro
straordinario prestato nel 2017. Sindacato e lavoratori rigettano questa
soluzione e ribadiscono che la vicenda va risolta in termini contrattuali con il
pagamento dello straordinario ...”.
Dal tenore del detto verbale, quindi, emergono tanto l'intervenuto svolgimento del lavoro straordinario dedotto in giudizio da parte dei dipendenti del COIME e la
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mancata remunerazione di tale attività lavorativa espletata oltre l'orario di lavoro ordinario, quanto il riconoscimento da parte dell'amministrazione resistente dell'intervenuto svolgimento di tale attività lavorativa e della necessità di procedere alla sua remunerazione, non effettuata, per quanto emergente dal documento in esame, per mancanza di fondi.
Aggiungasi ancora che, a seguito della richiesta del dott. , dirigente del Per_2
, finalizzata a conseguire la produzione della documentazione Controparte_1
autorizzativa del lavoro straordinario di cui si discute – formulata in occasione dell'ulteriore incontro svoltosi presso l' di allo Controparte_2 CP_1
scopo di giungere ad una soluzione bonaria della vicenda (per com'emerge dal verbale di conciliazione sindacale del 12/07/2018; vedasi all. n. 31 al ricorso e n. 15 al ricorso ) – il sig. , delegato dell' , Pt_1 Pt_2 Tes_1 Parte_4
rappresentava che la documentazione richiesta si trovava già agli atti d'ufficio,
avendo vidimato i lavoratori la presenza allo straordinario attraverso la timbratura del badge in loro possesso (vedasi all. n. 32 al ricorso Gagliano e n. 16
al ricorso ) e che, con nota del 12/10/2018 indirizzata al Dirigente Pt_2
coordinatore COIME, proprio il dott. confermava che i lavoratori COIME, Per_2
tra cui i ricorrenti, avevano prestato attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro (all. n. 33 al ricorso Gagliano e n. 17 al ricorso Vitale).
Non nuoce aggiungere che nel riscontro fornito dall'amministrazione resistente
(all. n. 35 al ricorso al ricorso Gagliano), a seguito dell'ennesima richiesta dei lavoratori di pagamento dello straordinario in questione (vedasi all. n. 34 al ricorso Gagliano) testualmente si legge che “ … si comunica che questa Direzione
ha provveduto alla trasmissione della proposta di deliberazione di Consiglio
comunale prot. 166366 del 03.03.2021 avente ad oggetto il riconoscimento della
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro legittimità del dfb relativo alla mancata corresponsione degli emolumenti
relativi al lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2017”.
Pertanto, l'esame complessivo della documentazione versata in atti non può che indurre a ritenere raggiunta prova sia in ordine allo svolgimento da parte dei ricorrenti del lavoro straordinario di cui trattasi sia in ordine alla sua mancata integrale remunerazione.
Per altro verso deve precisarsi che i ricorrenti hanno anche depositato gli ordini di servizio emessi dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale nei quali sono indicati il loro nominativo, con il relativo numero di matricola, i giorni, i luoghi, gli orari e la specifica attività da effettuare, con l'indicazione per quest'ultima delle porzioni temporali da espletare, in ragione delle caratteristiche dei singoli eventi, in regime di straordinario. Tale documentazione costituisce certamente elemento utile a dimostrare che la prestazione lavorativa dedotta in giudizio sia stata richiesta ed autorizzata dal datore di lavoro.
Sul punto, deve precisarsi che i Giudici di legittimità hanno affermato che, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che,
comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126
c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità
dei funzionari verso la pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. lav.,
23/06/2023, n. 18063).
Alla luce di quanto appena osservato, quindi, sussistono nella fattispecie tutti gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda attorea, potendosi ritenere
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro assolto da parte dei ricorrenti l'onere probatorio circa l'intervenuto svolgimento del lavoro straordinario ed emergendo incontestabilmente questione dalle disposizioni di servizio prodotte sia il consenso del datore di lavoro rispetto al lavoro straordinario sia le specifiche esigenze pubbliche che lo hanno reso di volta in volta necessario.
Circa la quantificazione delle somme ancora dovute dall'amministrazione resistente in ragione del lavoro straordinario svolto dai ricorrenti - in assenza di qualsiasi elemento che possa dimostrare l'eseguito pagamento (che era onere della pubblica amministrazione provare) - ritiene questo Giudice di poter condividere i conteggi elaborati dalla C.I.L.D.I. e depositati dai lavoratori al momento della loro costituzione in giudizio (vedasi all. n. 37 al ricorso ed all. n. 21 al ricorso Pt_1
). Pt_2
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, separatamente per l'attività svolta prima della riunione, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n.
147/2022 nelle cause di lavoro di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/02/2025
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte al n. 9812/2022 ed al n. 9813/2022 del Ruolo Generale
vertenti rispettivamente
TRA
e (avv. GIAMBALVO Parte_1 Parte_2
LUCIANO ed avv. MARRETTA GABRIELE)
ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1
di euro 2.880,79, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, e, in favore di
Tribunale di Palermo sez. Lavoro , della complessiva somma di euro 738,31, oltre interessi legali dal Parte_2
dovuto al soddisfo;
◊ condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.255,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge,
con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi separati depositati in data 07/10/2022 i ricorrenti – premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del COIME del Comune di dal CP_1
14/09/1987 alla data del collocamento in quiescenza (31/07/2021) Parte_1
e dal 07/04/1986 alla data del collocamento in quiescenza (aprile 2021)
[...]
, con qualifica di autista ed inquadramento al 3° livello del CCNL Parte_2
Edilizia applicato ai relativi rapporti di lavoro – esponevano di avere svolto, nel periodo lavorativo compreso tra il maggio 2017 ed il febbraio 2018 Parte_1
e nel periodo lavorativo compreso tra il settembre 2017 ed il gennaio
[...]
2018 , nelle date analiticamente indicate nei rispettivi ricorsi e Parte_2
secondo gli orari specificati nelle prodotte certificazioni rilasciate dall'amministrazione resistente, attività di lavoro straordinario, che, tuttavia,
veniva indicata e liquidata, nelle relative buste paga, in misura inferiore rispetto al dovuto;
precisavano che i tentativi di conciliazione sindacale eseguiti presso l' di non erano giunti ad una soluzione e che le Controparte_2 CP_1
richieste di pagamento formulate in via stragiudiziale erano rimaste prive di concreto ed effettivo riscontro e ciò sebbene l'amministrazione resistente avesse riconosciuto la debenza, in favore dei lavoratori, delle somme in questione.
Concludevano chiedendo al Tribunale di volere condannare il convenuto CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro al pagamento della complessiva somma di euro 2.880,79 e Parte_1
della complessiva somma di euro 738,31 , in ragione del lavoro Parte_2
straordinario rispettivamente effettuato e non pagato nel periodo compreso tra il maggio 2017 ed il febbraio 2018 e nel periodo compreso tra il settembre 2017 ed il gennaio 2018.
Dichiarata la contumacia del resistente, veniva fissata udienza di CP_1
discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dai ricorrenti mediante note scritte, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
I ricorsi sono fondati e meritano di essere accolti sulla scorta delle considerazioni che seguono.
La documentazione prodotta dai ricorrenti, valutata nel suo complesso, è idonea a dimostrare l'intervenuto svolgimento del lavoro straordinario dedotto in giudizio secondo le modalità ed i tempi indicati nei rispettivi ricorsi.
Ed invero, dalle certificazioni rilasciate dall'amministrazione resistente (allegati nn.
3-28 al ricorso ed allegati nn.
3-12 al ricorso ), emerge, in Pt_1 Pt_2
effetti, che i ricorrenti hanno espletato l'attività di lavoro straordinario dedotta in giudizio, consistente nel posizionamento e nella successiva rimozione delle barriere antintrusione, nelle date analiticamente indicate negli atti introduttivi dei due giudizi e nel rispetto degli orari risultanti dalle citate certificazioni.
Non può, inoltre, ignorarsi che lo svolgimento del lavoro straordinario di cui si discute ed il mancato pagamento di tale attività lavorativa da parte dell'amministrazione resistente trovi ulteriore elemento dimostrativo nel contenuto della prodotta mail del 6/12/2017 (vedasi all. n. 29 al ricorso Pt_1
ed all. n. 13 al ricorso ), inviata dal Capo Area arch. , Pt_2 Persona_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nella quale testualmente si legge “… con la presente si chiede la possibilità di
verificare la possibilità di pagare lo straordinario alle maestranze che si
occupano della allocazione delle barriere antiterrorismo. Si rappresenta che
questo servizio viene reso dai lavoratori nelle giornate di sabato e domenica … è
un adempimento obbligatorio … al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e
pertanto non si può assolutamente interrompere tale servizio anche perché si
andrebbe incontro a procedimenti penali per interruzione di pubblico servizio
finalizzato a salvaguardia per tutta la cittadinanza … I sopracitati lavoratori
COIME hanno eseguito fino ad ora con spirito di servizio ed abnegazione
l'incarico loro assegnato, ma ritengo doveroso trovare una soluzione per pagare
esclusivamente lo straordinario dei dipendenti COIME obbligati per legge ad
effettuare tale servizio …”.
Ed ancora, dal prodotto verbale del giorno 03/04/2018 (vedasi all. n. 30 al ricorso ed all. n. 14 al ricorso ) redatto in sede di conciliazione sindacale si Pt_1 Pt_2
legge quanto segue: “… L'ing. (presente per il COIME Comune di Palermo), Pt_3
tenuto conto che non ci sono somme disponibili per il pagamento dello
straordinario dell'anno 2017, né tanto meno è possibile impinguare il capitolo
che attiene allo stesso, a causa del raggiungimento del tetto massimo previsto
per il salario accessorio come ha fatto precedentemente, ripropone di risolvere il
problema attraverso la trasformazione in ore di recupero del lavoro
straordinario prestato nel 2017. Sindacato e lavoratori rigettano questa
soluzione e ribadiscono che la vicenda va risolta in termini contrattuali con il
pagamento dello straordinario ...”.
Dal tenore del detto verbale, quindi, emergono tanto l'intervenuto svolgimento del lavoro straordinario dedotto in giudizio da parte dei dipendenti del COIME e la
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mancata remunerazione di tale attività lavorativa espletata oltre l'orario di lavoro ordinario, quanto il riconoscimento da parte dell'amministrazione resistente dell'intervenuto svolgimento di tale attività lavorativa e della necessità di procedere alla sua remunerazione, non effettuata, per quanto emergente dal documento in esame, per mancanza di fondi.
Aggiungasi ancora che, a seguito della richiesta del dott. , dirigente del Per_2
, finalizzata a conseguire la produzione della documentazione Controparte_1
autorizzativa del lavoro straordinario di cui si discute – formulata in occasione dell'ulteriore incontro svoltosi presso l' di allo Controparte_2 CP_1
scopo di giungere ad una soluzione bonaria della vicenda (per com'emerge dal verbale di conciliazione sindacale del 12/07/2018; vedasi all. n. 31 al ricorso e n. 15 al ricorso ) – il sig. , delegato dell' , Pt_1 Pt_2 Tes_1 Parte_4
rappresentava che la documentazione richiesta si trovava già agli atti d'ufficio,
avendo vidimato i lavoratori la presenza allo straordinario attraverso la timbratura del badge in loro possesso (vedasi all. n. 32 al ricorso Gagliano e n. 16
al ricorso ) e che, con nota del 12/10/2018 indirizzata al Dirigente Pt_2
coordinatore COIME, proprio il dott. confermava che i lavoratori COIME, Per_2
tra cui i ricorrenti, avevano prestato attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro (all. n. 33 al ricorso Gagliano e n. 17 al ricorso Vitale).
Non nuoce aggiungere che nel riscontro fornito dall'amministrazione resistente
(all. n. 35 al ricorso al ricorso Gagliano), a seguito dell'ennesima richiesta dei lavoratori di pagamento dello straordinario in questione (vedasi all. n. 34 al ricorso Gagliano) testualmente si legge che “ … si comunica che questa Direzione
ha provveduto alla trasmissione della proposta di deliberazione di Consiglio
comunale prot. 166366 del 03.03.2021 avente ad oggetto il riconoscimento della
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro legittimità del dfb relativo alla mancata corresponsione degli emolumenti
relativi al lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2017”.
Pertanto, l'esame complessivo della documentazione versata in atti non può che indurre a ritenere raggiunta prova sia in ordine allo svolgimento da parte dei ricorrenti del lavoro straordinario di cui trattasi sia in ordine alla sua mancata integrale remunerazione.
Per altro verso deve precisarsi che i ricorrenti hanno anche depositato gli ordini di servizio emessi dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale nei quali sono indicati il loro nominativo, con il relativo numero di matricola, i giorni, i luoghi, gli orari e la specifica attività da effettuare, con l'indicazione per quest'ultima delle porzioni temporali da espletare, in ragione delle caratteristiche dei singoli eventi, in regime di straordinario. Tale documentazione costituisce certamente elemento utile a dimostrare che la prestazione lavorativa dedotta in giudizio sia stata richiesta ed autorizzata dal datore di lavoro.
Sul punto, deve precisarsi che i Giudici di legittimità hanno affermato che, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che,
comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126
c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità
dei funzionari verso la pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. lav.,
23/06/2023, n. 18063).
Alla luce di quanto appena osservato, quindi, sussistono nella fattispecie tutti gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda attorea, potendosi ritenere
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro assolto da parte dei ricorrenti l'onere probatorio circa l'intervenuto svolgimento del lavoro straordinario ed emergendo incontestabilmente questione dalle disposizioni di servizio prodotte sia il consenso del datore di lavoro rispetto al lavoro straordinario sia le specifiche esigenze pubbliche che lo hanno reso di volta in volta necessario.
Circa la quantificazione delle somme ancora dovute dall'amministrazione resistente in ragione del lavoro straordinario svolto dai ricorrenti - in assenza di qualsiasi elemento che possa dimostrare l'eseguito pagamento (che era onere della pubblica amministrazione provare) - ritiene questo Giudice di poter condividere i conteggi elaborati dalla C.I.L.D.I. e depositati dai lavoratori al momento della loro costituzione in giudizio (vedasi all. n. 37 al ricorso ed all. n. 21 al ricorso Pt_1
). Pt_2
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, separatamente per l'attività svolta prima della riunione, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n.
147/2022 nelle cause di lavoro di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/02/2025
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro