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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZE GI IO, Presidente
LOMAZZO GUIDO, RE
VIPIANA PIERA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 2016 IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2017 IRPEF-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 IRPEF-ALTRO 2018 - DINIEGO RIMBORSO n. 2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 2019 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 - cittadina tedesca -, risultante all'Amministrazione finanziaria italiana come Ricorrente_1, con ultima residenza in Italia in Savona, ha proposto ricorso contro la Direzione Provinciale di Savona dell'AdE. La controversia attiene a Silenzio-Rifiuto serbato dall'Ufficio finanziario riguardo l'istanza di rimborso IRPEF, del 17.05.2021, relativa agli anni d'imposta dal 2016 al
2019. La Contribuente, nello specifico aveva chiesta, ai sensi dell'art.38 del DPR.602/1973, la restituzione della somma di complessivi euro 102.418,00, ritenendo di poter fruire del beneficio di cui al “Regime speciale per lavoratori impatriati”, introdotto dall'art.16 del D.Lgs.14 settembre 2015 n. 147 (c.d. Decreto Internazionalizzazione).
*****************
- La Ricorrente, impugnato il Silenzio-rifiuto, ha chiesto: - sia dichiarata l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio; - sia disposta la condanna di quest'ultimo al rimborso delle somme richieste, oltre agli interessi maturati;
- con vittoria delle spese di lite.
1. La Ricorrente era stata assunta, con decorrenza dal 1° marzo 2016, dalla Società_1 srl, con la qualifica di dirigente e la mansione di CFO (Chief Financial Officier) operante presso la sede della stessa in Cairo
TE (SV) (doc. 6). Per tale ragione aveva trasferita la propria residenza in Italia fissandola, anche ai fini fiscali, nel Comune di Savona (doc. 7). La medesima, si era poi dimessa da tale incarico in data 14 giugno 2019 con decorrenza dal 1°luglio 2019 (doc. 8), trasferendo conseguentemente la propria residenza in Germania, nel mese di agosto del 2019.
2. Per la suddetta attività, la stessa comparente, aveva percepito i redditi di lavoro dipendente (riportati in ricorso), regolarmente oggetto dichiarati ed assoggettati in Italia alla relativa imposizione (doc. 9– quadro
RC delle singole dichiarazioni).
3. Solo successivamente alla effettuazione degli adempimenti impositivi nei termini appena indicati, Ella era venuta a conoscenza della circostanza, per cui i redditi in questione avrebbero potuto beneficiare del c.
d.“Regime speciale per lavoratori impatriati”. Beneficio di cui l'ex Dipendente della società con sede in Italia, avrebbe potuto beneficiare, possedendo tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi normativamente previsti (nello specifico, potendo fruire della riduzione del reddito imponibile da lavoro dipendente, limitatamente al 70% per il 2016 e limitatamente al 50 % per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.
4. In conseguenza di ciò, la stessa Contribuente aveva quindi notificato all'Ufficio savonese dell'AdE la relativa istanza di rimborso (doc. 3).
Non avendo ricevuta alcuna risposta, è da ritersi integrata l'ipotesi di silenzio-rifiuto, oggetto di vertenza. DIRITTO
MOTIVO UNICO – ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-RIFIUTO PER VIOLAZIONE ART.16 D.LGS. 14
SETTEMBRE 2015 N. 147 RATIONE TEMPORIS VIGENTE.
- La norma citata (oggi abrogata) prevedeva un regime impositivo speciale per i lavoratori impatriati, con l'obiettivo di attrarre in Italia risorse umane con particolari conoscenze e competenze, favorendo lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese.
Segnatamente, in presenza di specifici requisiti, sia di ordine soggettivo che oggettivo, era riconosciuta (per un numero massimo di 5 anni) una tassazione in misura attenuata del reddito percepito da lavoro dipendente.
Condizioni di Legge consistenti, per il dipendente impatriato: a) nel trasferire la propria residenza in Italia;
b) nel non essere stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
c) nell'impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni;
d) nello svolgere prevalentemente la propria attività nel territorio italiano.
- Nel caso di specie è documentato che ricorressero, nei confronti della Ricorrente, tutti i requisiti richiesti dalla normativa speciali;
la stessa, infatti: a) aveva trasferito la propria residenza in Italia il 1° marzo 2016 in corrispondenza con la sua assunzione da parte della Società_1; b) precedentemente al 1° marzo 2016, era stata residente in [...](sino al 31 marzo 2015) e in Brasile (dal 1° aprile 2015 al 28 febbraio 2016);
c) aveva mantenuto la propria residenza in Italia fino al mese di agosto 2019 quando, a seguito delle dimissioni, aveva ritrasferita la propria residenza in Germania;
d) per l'intero periodo in questione, aveva sempre svolto la propria attività lavorativa prevalente presso la sede della Società italiana, in Cairo
TE.
- Quanto alla spettanza del rimborso, non potrebbe obiettarsi il fatto che la Ricorrente, non avendo contezza della citata disciplina, non avesse formulato al proprio datore di lavoro la preventiva volontà di avvalersene.
Tale (solo formale) adempimento è, infatti, indicato ai soli fini procedimentali dai provvedimenti attuativi del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016 e del 31 marzo 2017, ma non risulta indicato tra i presupposti richiesti dalla norma citata.
**************
- La Direzione Provinciale di Savona dell'AdE si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate
30.10.2025, concludendo per la reiezione del ricorso, con condanna della Ricorrente alle spese.
FATTO
L'Ufficio, dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, ha riscontrato la trasmissione delle dichiarazioni Mod. Unico
PF per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 e allo stesso tempo ha rilevato che “la lavoratrice impatriata” non ha dato evidenza di voler usufruire del regime agevolativo nelle relative dichiarazioni dei redditi presentate.
1) Sull'asserita violazione di legge - illegittimità del rifiuto tacito del rimborso alla luce della corretta interpretazione dell'art. 16 del decreto internazionalizzazione.
- Quanto al Quadro normativo di riferimento -
L'articolo 16 del d.lgs.14 settembre 2015 n. n. 147 prevede, tra le altre condizioni, che la prestazione lavorativa debba essere prestata prevalentemente nel territorio italiano. Per individuare tali redditi valgono i criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR;
il quale considera prodotti in Italia
i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato.
Verificandosi le condizioni richieste dalla norma, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura limitatamente al 70% per il 2016, e al 50 % a partire dall'anno 2017.
Il comma 2 del citato articolo 16 prevede, che sono destinatari del beneficio fiscale in esame, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale e che posseggano le altre condizioni previste dalla Legge.
L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi (art.16, comma 3, d. lgs. n. 147 del 2015).
In merito al tempo intercorrente tra il trasferimento della residenza e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia, la
Circ. 17/E del 2017 (Parte II paragrafo 3.1) ha chiarito che possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi.
Inoltre, per beneficiare del regime agevolativo, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Con la Circ.33 del 28 dicembre 2020 l'Agenzia dell'Entrate ha, inoltre, fornito ulteriori importanti chiarimenti interpretativi ai fini della fruizione del beneficio di cui sopra.
In particolare, nelle ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulata alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuta la prestazione lavorativa, né abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l'accesso al regime è da considerarsi precluso.
Decorso, infatti, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, non è ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi “integrativa a favore”, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza ordinaria, poiché si tratta di un regime opzionale.
Nel caso di specie, inoltre, l'omessa indicazione del rimborso nelle dichiarazioni Mod. Unico presentate per i periodi d'imposta in questione, non è stata determinata da un errore relativo al sistema premiale degli impatriati, sicché non si ravvisa alcun "errore" eventualmente da rettificare rispetto al quale non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all'art.2, comma 8, del DPR.322 del 1998, destinata alla correzione di «errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito [...]».
Nei casi al di fuori dell'area delimitata dalla norma, in cui non è ravvisabile un errore grave ed essenziale, non è ammessa dichiarazione integrativa.
Nel caso concreto, quindi, la ricorrente: - non ha fatto espressa richiesta al datore di lavoro per l'applicazione di benefici fiscali;
- non ha presentata una valida e tempestiva dichiarazione dei redditi con cui ha dichiarato di voler beneficiare del regime agevolativo. Pertanto, il rimborso non può essere riconosciuto, con la conseguente legittimità del silenzio-rifiuto formatosi in merito all'istanza di rimborso.
Le precisazioni contenute nella Circolare del dicembre 2020, avallano la tesi dell'alternatività dei due adempimenti e confermano la possibilità, per il lavoratore dipendente che non abbia formulato la richiesta scritta al datore di lavoro, di accedere all'agevolazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
Sul punto rileva la sentenza CGT I grado Milano n.1505 del 26.04.2023, con cui , in caso analogo a quello in questione, ha rigettato il ricorso di quel contribuente, ritenendo fondato il rigetto dell'Ufficio poiché:
“[...] Ma a prescindere dal rilievo di cui sopra il ragionamento del ricorrente non può essere seguito laddove evidenzia che il diritto alla tassazione agevolata sussiste indipendentemente dalla previa istanza al datore di lavoro (ovvero da una richiesta di rimborso – sia pure non preceduta da istanza al datore – fatta con dichiarazione tardiva o comunque nei termini per rettifica o integrazione analiticamente indicati nello stesso ricorso introduttivo).
Va infatti evidenziato che non appare corretto equiparare la dichiarazione di impegno preventivo a risiedere in Italia per almeno 2 anni con la semplice verifica (ex post) della permanenza effettiva per 2 anni anche in mancanza di tale impegno. Infatti, la norma è piuttosto chiara e si applica a chi si impegna a risiedere (ed ovviamente poi effettivamente risiede) per almeno 2 anni in Italia (e non “semplicisticamente” a chi – ad un controllo ex post – risulta esservi rimasto 2 anni dal suo rientro).
E qui non si tratta di introdurre un'ipotesi di decadenza non prevista per legge, ma di verificare la sussistenza di un pre-requisito che costituisce un vero e proprio presupposto del beneficio fiscale (e della successiva domanda) senza il quale il diritto non può ritenersi nemmeno venuto in essere. Ragionando diversamente si incorrerebbe in conseguenze aberranti certamente contrarie alla norma che è volta a favorire il rientro in Italia dei c.d. cervelli emigrati all'estero:
- si consentirebbe agli interessati di valutare ex post se poter usufruire o meno del beneficio sottraendosi all'obbligo preventivo di permanere in Italia per almeno 2 anni (un cittadino avente i requisiti potrebbe non fare la domanda sol perché ha in previsione un ritorno all'estero a breve, ma avrebbe comunque la possibilità di chiedere il rimborso laddove tale evenienza non si realizzi: così eluderebbe la norma che gli impone di impegnarsi a restare in Italia e non si esporrebbe a pericolose ed onerose accertamenti fiscali sulle imposte ipoteticamente evase);
- si avrebbe la possibilità di una rettifica/dichiarazione integrativa sine die, cosa che non è consentita dal nostro sistema fiscale perché i rimborsi sono previsti e consentiti solo in presenza di circostanze oggettive esistenti ab origine e non considerate e non possono viceversa essere rimesse a valutazioni postume del soggetto interessato”.
Nel caso di specie, come rappresentato dalla stessa contribuente nel proprio ricorso, ella non ha applicato il regime agevolativo di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs.147/2015, in sede dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta. Quella manifestata dalla ricorrente è essenzialmente una dichiarazione di volontà, non una dichiarazione di scienza e in quanto tale è irretrattabile e non consente di avvalersi dell'istituto del rimborso previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973 che, al contrario, presuppone il previo esercizio dell'opzione e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo.
Sul punto, è da ribadire anche quanto indicato dall'AdE, con la Risposta n. 59/E/2020.
In tale contesto, una contribuente rientrata in Italia non aveva formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta di rimpatrio, né nel periodo di imposta successivo, né aveva dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultavano scaduti.
L'Agenzia, a tale riguardo ha confermata l'impossibilità di fruire dell'agevolazione; tanto, valendo i citati documenti di prassi, condivisi dalla giurisprudenza di merito.
Di rilievo, in proposito, quanto stabilito dalla. CGT. II grado Lombardia sez. 9, n.1474, dep. Il 21/04/2023, in cui si legge: “Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell'istituto del rimborso previsto dall'art.38 D.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell'opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto.”.
In tale quadro normativo, ogni indagine circa la spettanza del beneficio sarebbe superflua, trattandosi di legge a carattere agevolativo, che va quindi interpretata in senso restrittivo (vedasi Cassazione, ex multis,
Ordin.17976 del 12 luglio 2021. Di particolare rilevanza, anche la sent.230/01/2022 della CTP di Padova.
- A maggior sostegno delle ragioni dell'Ufficio è da aver eccepire quanto segue:
• Infondatezza della richiesta di rimborso in quanto non sufficientemente provata ai sensi dell'art. 2697
c.c.
Come affermato dalle SSUU della Cassazione, con la sent.21766 del 29 luglio 2021, in tema di onere probatorio nel processo tributario è da aver presente che:
“secondo le regole ordinarie, il contribuente che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio;
il che a maggior ragione vale a fronte della contestazione del fisco”; si veda anche la recente Ordin.17110 del 25 giugno 2025.
Tanto dato poiché, nel caso in esame, il presupposto per la sussistenza del credito in questione è l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio ritiene che né il presupposto temporale, né il requisito dell'attività lavorativa richiesti dalla norma per poter fruire dell'agevolazione siano stati sufficientemente chiariti e dimostrati da Parte ricorrente sia nell'istanza di rimborso sia nel ricorso introduttivo.
In particolare, relativamente al requisito della residenza, occorre evidenziare che la Parte risulta aver trasferito la prima residenza in Italia a Milano in data 23.02.2016 e successivamente in data 4.04.2016 da Milano
a Savona, quindi non vi sarebbe collegamento diretto tra l'impatrio e l'attività per la quale viene richiesto il regime agevolativo iniziata in data 1.03.2016.
Inoltre, le produzioni della ricorrente si presentano insufficienti a dimostrare il lavoro svolto prevalentemente in Italia;
non è stato prodotto il contratto di lavoro che giustifichi il trasferimento della residenza e che comprovi che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. La documentazione allegata al ricorso non consente di accertare se il rapporto di lavoro prevedeva una sua presenza per la maggior parte del periodo in Italia, di conoscere le reali modalità di svolgimento del rapporto di lavoro oppure se alla stessa
è consentito svolgere l'attività anche a distanza e non necessariamente con base stabile in Cairo TE.
Inoltre non è stata dimostrata la precedente situazione lavorativa della Ricorrente per escludere l'ipotesi di impatrio per distacco.
****************
- All'odierna udienza di trattazione, celebrata con partecipazione di entrambe le Parti da remoto;
le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni e concluso confermando le richieste come formulate in atti. Il
Collegio, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta accoglibile, allo stato degli atti, nei termini meglio di seguito precisati.
A) Da riconoscere la spettanza del rimborso richiesto dalla Ricorrente.
Diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio, la Ricorrente ha data dimostrazione di aver rispettato tutte le condizioni richieste dalla Legge, in particolare quelle applicabili al momento dell'instaurazione e della durata del rapporto di lavoro dipendente con la Società con sede in Italia.
Il contratto di assunzione prodotto in una con il ricorso, attesta in modo sufficientemente idoneo:
- che il rapporto abbia avuto inizio, il 1°marzo 2016; - che la mansione fosse quella di CFO OC (Direttore
Finanziario), figura professionale caratterizzata da elevate competenze, in particolare quanto a scelte di natura strategica, a particolari capacità relazionali rivestendo, in genere, la figura di capo area dell'amministrazione finanziaria e/o di controllo;
- che Ella, avendo assunta la residenza in Savona, avesse la la possibilità di utilizzare un auto-aziendale in “full-leasing”.
Sempre le produzioni di Ricorrente, attestano che la Dipendete impatriata possedesse titolo di studio equivalente alla “Laurea Magistrale” (All.5 al ricorso).
Quanto al requisito della residenza in Italia, dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Savona, del
18.02.2019, risulta che la Contribuente aveva assunta la residenza a decorrere dal 12 aprile 2016; in logica correlazione temporale rispetto al rapporto di lavoro iniziato nel marzo precedente. Inoltre, da tale documento anagrafico risulta che la Dipendente fosse proveniente dal Brasile, non da Milano (come da Controdeduzioni
Ufficio, peraltro prive di prova), né che la data di decorrenza della residenza in Italia fosse il mese di Febbraio
(in ogni caso si tratterebbe di poco tempo prima della decorrenza del rapporto lavoro).
Incombeva all'Ufficio, fornire elementi probatori di segno contrario, proprio secondo la ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti del processo tributario, di cui all'art.7 D.Lgs.546/92, in connessione con l'art.2697 cod.civ.. Cosa questa non fatta, non essendo stato prodotto alcun documento che destituisse di fondamento quanto rilevabile dalle produzioni di Ricorrente.
B) Quanto alla possibilità di accedere al rimborso anche laddove non siano attivate le modalità previste dalla
Legge istitutiva del beneficio, rileva: - che la lettera della norma, art.16 D.Lgs.147/2015 – nel testo ratione temporis vigente -, come integrato dall'art.1 del DM.26 maggio 2016 e, in particolare quanto alle modalità della fruizione del beneficio, dall'art.3 comma 5, della Legge 30.12.2010 n.238 – espressamente richiamato dall'art.16 comma 4, prevedeva: “Il beneficio attribuito al lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma”.
Solamente con la Circ.del direttore dell'AdE n.17 del 23 maggio 2017, nella Parte II, Punto 4.2.1 è stato previsto, in alternativa alla richiesta al datore di lavoro, “.. nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione...”, che il contribuente possa fruirne dichiarando il reddito di lavoro dipendente nella proprio Mod. Redditi Persone Fisiche (già nella misura ridotta); ma si tratta di norma secondaria non avente forza di legge. Così, altrettale carenza di valore dirimente ha quanto stabilito dalla Circolare n.33/2020 con cui l'AdE ha ritenuto essere preclusa la possibilità di ricorrere a dichiarazione integrativa “a favore”, oltre il termine di novanta giorni.
Tanto considerato, visto che la lettera della legge – nel testo in vigore ratione temporis - non fissa una tassativa modalità di fruizione del beneficio, appare ammissibile che l'ex dipendete impatriato chieda di fruire del beneficio de-quo, mediante la tempestiva presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'art.38 del DPR.602/1973, in tema di restituzione dei “versamenti diretti” per i casi di “… inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.
Sul punto, rileva quanto ritenuto dalla Cassazione, in merito a ricorso contro sentenza di appello che aveva riconosciuto la spettanza del rimborso, a contribuente che non aveva provveduto né a chiedere il benefico al datore di lavoro, né a presentare dichiarazione in proprio esponendo l'imponibile ridotto.
In particolare, la Corte di legittimità a tale riguardo ha rilevato che: “ … l'impugnata decisione si conforma ai suenunciati principi di diritto, ribaditi da questo Supremo Collegio nell'ordinanza n. 15234/2025.
1.8 I giudici regionali hanno, infatti, affermato che «la decadenza dall'agevolazione per i rimpatriati (recte : impatriati - n.d.r.) per la mancata richiesta al datore di lavoro, o tramite la denunzia dei redditi, non è prevista da alcuna norma, né può farsi riferimento, come sostenuto dall'Ufficio, al comma ter-quater (recte:
3-quater
- n.d.r.) dell'art. 44 del DL 78/2010, il quale prevede che ”non si fa luogo in ogni caso al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo“», in quanto esso è stato «inserit(o) con una modifica successiva (d.l. 34/2019)» e «dunque, ratione temporis, non si può applicare al caso in esame, che riguarda tassazioni per annualità precedenti alla sua entrata in vigore».
1.9 In proposito, è utile rimarcare che: (a)il richiamato comma 3- quater dell'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, e il comma 5-ter dell'art. 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 recano, nell'ultimo periodo, una disposizione di identico tenore;
(b)entrambe le predette norme sono state inserite dall'art. 5 del D.L. n. 34 del 2019, il quale ha espressamente escluso la loro efficacia retroattiva (si vedano i commi 2 e 5 dell'articolo in questione) ….”. Così Cassazione, Ordin.23526 dep.19.08.2025.
Quanto al caso di specie, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, al più potrebbe sussistere incertezza sull'entità della retribuzione interessata dal beneficio, in relazione all'annualità
d'imposta 2019, visto che il comma 5 ter è stato introdotto all'art.16, con l'art.5 del DL.34 del 30 aprile 2019, covertito in L.28.06.2019 n.58.
C) Da compensare le spese di giudizio, stante comunque la complessità dell'insieme di norme succedutesi negli anni, che hanno sovrapposto disposizioni di vario grado e non limpida lettura.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZE GI IO, Presidente
LOMAZZO GUIDO, RE
VIPIANA PIERA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 2016 IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2017 IRPEF-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 IRPEF-ALTRO 2018 - DINIEGO RIMBORSO n. 2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 2019 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 - cittadina tedesca -, risultante all'Amministrazione finanziaria italiana come Ricorrente_1, con ultima residenza in Italia in Savona, ha proposto ricorso contro la Direzione Provinciale di Savona dell'AdE. La controversia attiene a Silenzio-Rifiuto serbato dall'Ufficio finanziario riguardo l'istanza di rimborso IRPEF, del 17.05.2021, relativa agli anni d'imposta dal 2016 al
2019. La Contribuente, nello specifico aveva chiesta, ai sensi dell'art.38 del DPR.602/1973, la restituzione della somma di complessivi euro 102.418,00, ritenendo di poter fruire del beneficio di cui al “Regime speciale per lavoratori impatriati”, introdotto dall'art.16 del D.Lgs.14 settembre 2015 n. 147 (c.d. Decreto Internazionalizzazione).
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- La Ricorrente, impugnato il Silenzio-rifiuto, ha chiesto: - sia dichiarata l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio; - sia disposta la condanna di quest'ultimo al rimborso delle somme richieste, oltre agli interessi maturati;
- con vittoria delle spese di lite.
1. La Ricorrente era stata assunta, con decorrenza dal 1° marzo 2016, dalla Società_1 srl, con la qualifica di dirigente e la mansione di CFO (Chief Financial Officier) operante presso la sede della stessa in Cairo
TE (SV) (doc. 6). Per tale ragione aveva trasferita la propria residenza in Italia fissandola, anche ai fini fiscali, nel Comune di Savona (doc. 7). La medesima, si era poi dimessa da tale incarico in data 14 giugno 2019 con decorrenza dal 1°luglio 2019 (doc. 8), trasferendo conseguentemente la propria residenza in Germania, nel mese di agosto del 2019.
2. Per la suddetta attività, la stessa comparente, aveva percepito i redditi di lavoro dipendente (riportati in ricorso), regolarmente oggetto dichiarati ed assoggettati in Italia alla relativa imposizione (doc. 9– quadro
RC delle singole dichiarazioni).
3. Solo successivamente alla effettuazione degli adempimenti impositivi nei termini appena indicati, Ella era venuta a conoscenza della circostanza, per cui i redditi in questione avrebbero potuto beneficiare del c.
d.“Regime speciale per lavoratori impatriati”. Beneficio di cui l'ex Dipendente della società con sede in Italia, avrebbe potuto beneficiare, possedendo tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi normativamente previsti (nello specifico, potendo fruire della riduzione del reddito imponibile da lavoro dipendente, limitatamente al 70% per il 2016 e limitatamente al 50 % per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.
4. In conseguenza di ciò, la stessa Contribuente aveva quindi notificato all'Ufficio savonese dell'AdE la relativa istanza di rimborso (doc. 3).
Non avendo ricevuta alcuna risposta, è da ritersi integrata l'ipotesi di silenzio-rifiuto, oggetto di vertenza. DIRITTO
MOTIVO UNICO – ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-RIFIUTO PER VIOLAZIONE ART.16 D.LGS. 14
SETTEMBRE 2015 N. 147 RATIONE TEMPORIS VIGENTE.
- La norma citata (oggi abrogata) prevedeva un regime impositivo speciale per i lavoratori impatriati, con l'obiettivo di attrarre in Italia risorse umane con particolari conoscenze e competenze, favorendo lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese.
Segnatamente, in presenza di specifici requisiti, sia di ordine soggettivo che oggettivo, era riconosciuta (per un numero massimo di 5 anni) una tassazione in misura attenuata del reddito percepito da lavoro dipendente.
Condizioni di Legge consistenti, per il dipendente impatriato: a) nel trasferire la propria residenza in Italia;
b) nel non essere stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
c) nell'impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni;
d) nello svolgere prevalentemente la propria attività nel territorio italiano.
- Nel caso di specie è documentato che ricorressero, nei confronti della Ricorrente, tutti i requisiti richiesti dalla normativa speciali;
la stessa, infatti: a) aveva trasferito la propria residenza in Italia il 1° marzo 2016 in corrispondenza con la sua assunzione da parte della Società_1; b) precedentemente al 1° marzo 2016, era stata residente in [...](sino al 31 marzo 2015) e in Brasile (dal 1° aprile 2015 al 28 febbraio 2016);
c) aveva mantenuto la propria residenza in Italia fino al mese di agosto 2019 quando, a seguito delle dimissioni, aveva ritrasferita la propria residenza in Germania;
d) per l'intero periodo in questione, aveva sempre svolto la propria attività lavorativa prevalente presso la sede della Società italiana, in Cairo
TE.
- Quanto alla spettanza del rimborso, non potrebbe obiettarsi il fatto che la Ricorrente, non avendo contezza della citata disciplina, non avesse formulato al proprio datore di lavoro la preventiva volontà di avvalersene.
Tale (solo formale) adempimento è, infatti, indicato ai soli fini procedimentali dai provvedimenti attuativi del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016 e del 31 marzo 2017, ma non risulta indicato tra i presupposti richiesti dalla norma citata.
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- La Direzione Provinciale di Savona dell'AdE si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate
30.10.2025, concludendo per la reiezione del ricorso, con condanna della Ricorrente alle spese.
FATTO
L'Ufficio, dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, ha riscontrato la trasmissione delle dichiarazioni Mod. Unico
PF per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 e allo stesso tempo ha rilevato che “la lavoratrice impatriata” non ha dato evidenza di voler usufruire del regime agevolativo nelle relative dichiarazioni dei redditi presentate.
1) Sull'asserita violazione di legge - illegittimità del rifiuto tacito del rimborso alla luce della corretta interpretazione dell'art. 16 del decreto internazionalizzazione.
- Quanto al Quadro normativo di riferimento -
L'articolo 16 del d.lgs.14 settembre 2015 n. n. 147 prevede, tra le altre condizioni, che la prestazione lavorativa debba essere prestata prevalentemente nel territorio italiano. Per individuare tali redditi valgono i criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR;
il quale considera prodotti in Italia
i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato.
Verificandosi le condizioni richieste dalla norma, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura limitatamente al 70% per il 2016, e al 50 % a partire dall'anno 2017.
Il comma 2 del citato articolo 16 prevede, che sono destinatari del beneficio fiscale in esame, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale e che posseggano le altre condizioni previste dalla Legge.
L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi (art.16, comma 3, d. lgs. n. 147 del 2015).
In merito al tempo intercorrente tra il trasferimento della residenza e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia, la
Circ. 17/E del 2017 (Parte II paragrafo 3.1) ha chiarito che possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi.
Inoltre, per beneficiare del regime agevolativo, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Con la Circ.33 del 28 dicembre 2020 l'Agenzia dell'Entrate ha, inoltre, fornito ulteriori importanti chiarimenti interpretativi ai fini della fruizione del beneficio di cui sopra.
In particolare, nelle ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulata alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuta la prestazione lavorativa, né abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l'accesso al regime è da considerarsi precluso.
Decorso, infatti, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, non è ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi “integrativa a favore”, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza ordinaria, poiché si tratta di un regime opzionale.
Nel caso di specie, inoltre, l'omessa indicazione del rimborso nelle dichiarazioni Mod. Unico presentate per i periodi d'imposta in questione, non è stata determinata da un errore relativo al sistema premiale degli impatriati, sicché non si ravvisa alcun "errore" eventualmente da rettificare rispetto al quale non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all'art.2, comma 8, del DPR.322 del 1998, destinata alla correzione di «errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito [...]».
Nei casi al di fuori dell'area delimitata dalla norma, in cui non è ravvisabile un errore grave ed essenziale, non è ammessa dichiarazione integrativa.
Nel caso concreto, quindi, la ricorrente: - non ha fatto espressa richiesta al datore di lavoro per l'applicazione di benefici fiscali;
- non ha presentata una valida e tempestiva dichiarazione dei redditi con cui ha dichiarato di voler beneficiare del regime agevolativo. Pertanto, il rimborso non può essere riconosciuto, con la conseguente legittimità del silenzio-rifiuto formatosi in merito all'istanza di rimborso.
Le precisazioni contenute nella Circolare del dicembre 2020, avallano la tesi dell'alternatività dei due adempimenti e confermano la possibilità, per il lavoratore dipendente che non abbia formulato la richiesta scritta al datore di lavoro, di accedere all'agevolazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
Sul punto rileva la sentenza CGT I grado Milano n.1505 del 26.04.2023, con cui , in caso analogo a quello in questione, ha rigettato il ricorso di quel contribuente, ritenendo fondato il rigetto dell'Ufficio poiché:
“[...] Ma a prescindere dal rilievo di cui sopra il ragionamento del ricorrente non può essere seguito laddove evidenzia che il diritto alla tassazione agevolata sussiste indipendentemente dalla previa istanza al datore di lavoro (ovvero da una richiesta di rimborso – sia pure non preceduta da istanza al datore – fatta con dichiarazione tardiva o comunque nei termini per rettifica o integrazione analiticamente indicati nello stesso ricorso introduttivo).
Va infatti evidenziato che non appare corretto equiparare la dichiarazione di impegno preventivo a risiedere in Italia per almeno 2 anni con la semplice verifica (ex post) della permanenza effettiva per 2 anni anche in mancanza di tale impegno. Infatti, la norma è piuttosto chiara e si applica a chi si impegna a risiedere (ed ovviamente poi effettivamente risiede) per almeno 2 anni in Italia (e non “semplicisticamente” a chi – ad un controllo ex post – risulta esservi rimasto 2 anni dal suo rientro).
E qui non si tratta di introdurre un'ipotesi di decadenza non prevista per legge, ma di verificare la sussistenza di un pre-requisito che costituisce un vero e proprio presupposto del beneficio fiscale (e della successiva domanda) senza il quale il diritto non può ritenersi nemmeno venuto in essere. Ragionando diversamente si incorrerebbe in conseguenze aberranti certamente contrarie alla norma che è volta a favorire il rientro in Italia dei c.d. cervelli emigrati all'estero:
- si consentirebbe agli interessati di valutare ex post se poter usufruire o meno del beneficio sottraendosi all'obbligo preventivo di permanere in Italia per almeno 2 anni (un cittadino avente i requisiti potrebbe non fare la domanda sol perché ha in previsione un ritorno all'estero a breve, ma avrebbe comunque la possibilità di chiedere il rimborso laddove tale evenienza non si realizzi: così eluderebbe la norma che gli impone di impegnarsi a restare in Italia e non si esporrebbe a pericolose ed onerose accertamenti fiscali sulle imposte ipoteticamente evase);
- si avrebbe la possibilità di una rettifica/dichiarazione integrativa sine die, cosa che non è consentita dal nostro sistema fiscale perché i rimborsi sono previsti e consentiti solo in presenza di circostanze oggettive esistenti ab origine e non considerate e non possono viceversa essere rimesse a valutazioni postume del soggetto interessato”.
Nel caso di specie, come rappresentato dalla stessa contribuente nel proprio ricorso, ella non ha applicato il regime agevolativo di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs.147/2015, in sede dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta. Quella manifestata dalla ricorrente è essenzialmente una dichiarazione di volontà, non una dichiarazione di scienza e in quanto tale è irretrattabile e non consente di avvalersi dell'istituto del rimborso previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973 che, al contrario, presuppone il previo esercizio dell'opzione e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo.
Sul punto, è da ribadire anche quanto indicato dall'AdE, con la Risposta n. 59/E/2020.
In tale contesto, una contribuente rientrata in Italia non aveva formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta di rimpatrio, né nel periodo di imposta successivo, né aveva dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultavano scaduti.
L'Agenzia, a tale riguardo ha confermata l'impossibilità di fruire dell'agevolazione; tanto, valendo i citati documenti di prassi, condivisi dalla giurisprudenza di merito.
Di rilievo, in proposito, quanto stabilito dalla. CGT. II grado Lombardia sez. 9, n.1474, dep. Il 21/04/2023, in cui si legge: “Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell'istituto del rimborso previsto dall'art.38 D.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell'opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto.”.
In tale quadro normativo, ogni indagine circa la spettanza del beneficio sarebbe superflua, trattandosi di legge a carattere agevolativo, che va quindi interpretata in senso restrittivo (vedasi Cassazione, ex multis,
Ordin.17976 del 12 luglio 2021. Di particolare rilevanza, anche la sent.230/01/2022 della CTP di Padova.
- A maggior sostegno delle ragioni dell'Ufficio è da aver eccepire quanto segue:
• Infondatezza della richiesta di rimborso in quanto non sufficientemente provata ai sensi dell'art. 2697
c.c.
Come affermato dalle SSUU della Cassazione, con la sent.21766 del 29 luglio 2021, in tema di onere probatorio nel processo tributario è da aver presente che:
“secondo le regole ordinarie, il contribuente che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio;
il che a maggior ragione vale a fronte della contestazione del fisco”; si veda anche la recente Ordin.17110 del 25 giugno 2025.
Tanto dato poiché, nel caso in esame, il presupposto per la sussistenza del credito in questione è l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio ritiene che né il presupposto temporale, né il requisito dell'attività lavorativa richiesti dalla norma per poter fruire dell'agevolazione siano stati sufficientemente chiariti e dimostrati da Parte ricorrente sia nell'istanza di rimborso sia nel ricorso introduttivo.
In particolare, relativamente al requisito della residenza, occorre evidenziare che la Parte risulta aver trasferito la prima residenza in Italia a Milano in data 23.02.2016 e successivamente in data 4.04.2016 da Milano
a Savona, quindi non vi sarebbe collegamento diretto tra l'impatrio e l'attività per la quale viene richiesto il regime agevolativo iniziata in data 1.03.2016.
Inoltre, le produzioni della ricorrente si presentano insufficienti a dimostrare il lavoro svolto prevalentemente in Italia;
non è stato prodotto il contratto di lavoro che giustifichi il trasferimento della residenza e che comprovi che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. La documentazione allegata al ricorso non consente di accertare se il rapporto di lavoro prevedeva una sua presenza per la maggior parte del periodo in Italia, di conoscere le reali modalità di svolgimento del rapporto di lavoro oppure se alla stessa
è consentito svolgere l'attività anche a distanza e non necessariamente con base stabile in Cairo TE.
Inoltre non è stata dimostrata la precedente situazione lavorativa della Ricorrente per escludere l'ipotesi di impatrio per distacco.
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- All'odierna udienza di trattazione, celebrata con partecipazione di entrambe le Parti da remoto;
le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni e concluso confermando le richieste come formulate in atti. Il
Collegio, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta accoglibile, allo stato degli atti, nei termini meglio di seguito precisati.
A) Da riconoscere la spettanza del rimborso richiesto dalla Ricorrente.
Diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio, la Ricorrente ha data dimostrazione di aver rispettato tutte le condizioni richieste dalla Legge, in particolare quelle applicabili al momento dell'instaurazione e della durata del rapporto di lavoro dipendente con la Società con sede in Italia.
Il contratto di assunzione prodotto in una con il ricorso, attesta in modo sufficientemente idoneo:
- che il rapporto abbia avuto inizio, il 1°marzo 2016; - che la mansione fosse quella di CFO OC (Direttore
Finanziario), figura professionale caratterizzata da elevate competenze, in particolare quanto a scelte di natura strategica, a particolari capacità relazionali rivestendo, in genere, la figura di capo area dell'amministrazione finanziaria e/o di controllo;
- che Ella, avendo assunta la residenza in Savona, avesse la la possibilità di utilizzare un auto-aziendale in “full-leasing”.
Sempre le produzioni di Ricorrente, attestano che la Dipendete impatriata possedesse titolo di studio equivalente alla “Laurea Magistrale” (All.5 al ricorso).
Quanto al requisito della residenza in Italia, dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Savona, del
18.02.2019, risulta che la Contribuente aveva assunta la residenza a decorrere dal 12 aprile 2016; in logica correlazione temporale rispetto al rapporto di lavoro iniziato nel marzo precedente. Inoltre, da tale documento anagrafico risulta che la Dipendente fosse proveniente dal Brasile, non da Milano (come da Controdeduzioni
Ufficio, peraltro prive di prova), né che la data di decorrenza della residenza in Italia fosse il mese di Febbraio
(in ogni caso si tratterebbe di poco tempo prima della decorrenza del rapporto lavoro).
Incombeva all'Ufficio, fornire elementi probatori di segno contrario, proprio secondo la ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti del processo tributario, di cui all'art.7 D.Lgs.546/92, in connessione con l'art.2697 cod.civ.. Cosa questa non fatta, non essendo stato prodotto alcun documento che destituisse di fondamento quanto rilevabile dalle produzioni di Ricorrente.
B) Quanto alla possibilità di accedere al rimborso anche laddove non siano attivate le modalità previste dalla
Legge istitutiva del beneficio, rileva: - che la lettera della norma, art.16 D.Lgs.147/2015 – nel testo ratione temporis vigente -, come integrato dall'art.1 del DM.26 maggio 2016 e, in particolare quanto alle modalità della fruizione del beneficio, dall'art.3 comma 5, della Legge 30.12.2010 n.238 – espressamente richiamato dall'art.16 comma 4, prevedeva: “Il beneficio attribuito al lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma”.
Solamente con la Circ.del direttore dell'AdE n.17 del 23 maggio 2017, nella Parte II, Punto 4.2.1 è stato previsto, in alternativa alla richiesta al datore di lavoro, “.. nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione...”, che il contribuente possa fruirne dichiarando il reddito di lavoro dipendente nella proprio Mod. Redditi Persone Fisiche (già nella misura ridotta); ma si tratta di norma secondaria non avente forza di legge. Così, altrettale carenza di valore dirimente ha quanto stabilito dalla Circolare n.33/2020 con cui l'AdE ha ritenuto essere preclusa la possibilità di ricorrere a dichiarazione integrativa “a favore”, oltre il termine di novanta giorni.
Tanto considerato, visto che la lettera della legge – nel testo in vigore ratione temporis - non fissa una tassativa modalità di fruizione del beneficio, appare ammissibile che l'ex dipendete impatriato chieda di fruire del beneficio de-quo, mediante la tempestiva presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'art.38 del DPR.602/1973, in tema di restituzione dei “versamenti diretti” per i casi di “… inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.
Sul punto, rileva quanto ritenuto dalla Cassazione, in merito a ricorso contro sentenza di appello che aveva riconosciuto la spettanza del rimborso, a contribuente che non aveva provveduto né a chiedere il benefico al datore di lavoro, né a presentare dichiarazione in proprio esponendo l'imponibile ridotto.
In particolare, la Corte di legittimità a tale riguardo ha rilevato che: “ … l'impugnata decisione si conforma ai suenunciati principi di diritto, ribaditi da questo Supremo Collegio nell'ordinanza n. 15234/2025.
1.8 I giudici regionali hanno, infatti, affermato che «la decadenza dall'agevolazione per i rimpatriati (recte : impatriati - n.d.r.) per la mancata richiesta al datore di lavoro, o tramite la denunzia dei redditi, non è prevista da alcuna norma, né può farsi riferimento, come sostenuto dall'Ufficio, al comma ter-quater (recte:
3-quater
- n.d.r.) dell'art. 44 del DL 78/2010, il quale prevede che ”non si fa luogo in ogni caso al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo“», in quanto esso è stato «inserit(o) con una modifica successiva (d.l. 34/2019)» e «dunque, ratione temporis, non si può applicare al caso in esame, che riguarda tassazioni per annualità precedenti alla sua entrata in vigore».
1.9 In proposito, è utile rimarcare che: (a)il richiamato comma 3- quater dell'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, e il comma 5-ter dell'art. 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 recano, nell'ultimo periodo, una disposizione di identico tenore;
(b)entrambe le predette norme sono state inserite dall'art. 5 del D.L. n. 34 del 2019, il quale ha espressamente escluso la loro efficacia retroattiva (si vedano i commi 2 e 5 dell'articolo in questione) ….”. Così Cassazione, Ordin.23526 dep.19.08.2025.
Quanto al caso di specie, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, al più potrebbe sussistere incertezza sull'entità della retribuzione interessata dal beneficio, in relazione all'annualità
d'imposta 2019, visto che il comma 5 ter è stato introdotto all'art.16, con l'art.5 del DL.34 del 30 aprile 2019, covertito in L.28.06.2019 n.58.
C) Da compensare le spese di giudizio, stante comunque la complessità dell'insieme di norme succedutesi negli anni, che hanno sovrapposto disposizioni di vario grado e non limpida lettura.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.