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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13013/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria C.F._1
Gennaro, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
10.06.1968 ( ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Agata Coppola, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 12 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Catania
con in data 25.9.1999. Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio è nata la figlia il Persona_1
22.09.2006 e che a causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza n 1191/2018 emessa da questo Tribunale in data 09.3.2018.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre, ponendo a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno di € 400,00, Persona_1
oltre al riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore nella misura di € 350,00.
Si è costituito il quale, pur non Controparte_1 opponendosi inizialmente alla misura dell'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente in favore della figlia (domandandone con note del
8.02.2025 la riduzione ad € 300,00 a causa della perdita involontaria del lavoro), ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 12 matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1191/2018 emessa da questo Tribunale in data
09.3.2018.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25.9.1999 e trascritto nel Registro di Stato Civile del
Comune di Catania Anno 1999, Atto n. 291, Parte I
Quanto alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne;
Persona_1
pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
pagina 3 di 12 Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, considerato che convivente con la madre, non ha ancora raggiunto Persona_1
l'indipendenza economica, in quanto divenuta maggiorenne nel corso del presente giudizio, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il granitico orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente,
senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale
diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altra pronuncia della Suprema
Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli pagina 4 di 12 maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile,
Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni delle parti in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da Persona_1
si presume che questi, in ragione della giovanissima età (essendo divenuta da poco maggiorenne), e dell'obiettiva difficoltà di inserimento nell'attuale mercato del lavoro, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, circostanza che non può essere a lei addebitata, non avendo ella fruito di un sufficiente arco temporale, dal completamento del percorso di studi, per la ricerca di una stabile occupazione.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo in € 300,00
mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti.
Al riguardo va osservato che il resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di essere disposto a versare l'assegno nella misura sopra indicata, alla luce della attuali condizioni economiche,
per come di seguito meglio precisato.
Entrambe le parti, invero, hanno dedotto di essere prive di stabile attività lavorativa.
Nello specifico, non è possibile ricostruire la condizione economico-
patrimoniale della ricorrente - affetta da malattia invalidante - atteso che quest'ultima non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione reddituale, nonostante l'ordine del giudice. pagina 5 di 12 Le condizioni patrimoniali del resistente - il quale ha invece depositato la documentazione reddituale richiesta - nel corso del giudizio sono peggiorate in quanto egli ha involontariamente perso la propria occupazione lavorativa e non risulta percettore di altri redditi.
Considerato lo stato di disoccupazione del resistente e l'assenza di altre fonti di reddito, pertanto, va ritenuto congruo determinare nella misura di € 300,00 il contributo per il mantenimento della figlia.
In ordine alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa pagina 6 di 12 e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ.,
07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970,
art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque,
“l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione
sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti,
considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così
il principio per il quale l'assegno di divorzio non è finalizzato alla pagina 7 di 12 ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole”
(Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive
che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto
l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla
famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla
base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non è meritevole di accoglimento in quanto la ricorrente non ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione dell'assegno divorzile.
Più nello specifico, difettano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione perequativo-compensativa, considerato che non è stato dedotto in atti - siccome richiesto dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte - che la ricorrente abbia sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari alle proprie aspettative professionali;
ed anzi, è pacifico tra le parti che l'istante sia una affermata professionista, dotata di una elevata qualificazione professionale che ha potuto spendere con profitto in costanza di matrimonio, senza dovervi rinunziare per contingenze di natura familiare.
pagina 8 di 12 Parimenti non risultano soddisfatti, sotto il profilo probatorio, i presupposti per il riconoscimento del suddetto contributo nella sua componente assistenziale, atteso che risulta sfornito di prova il requisito in ordine alla “inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”.
Sul punto va innanzitutto evidenziato che ricorrente, nonostante l'ordine del Giudice, non ha prodotto la documentazione patrimoniale prevista dall'art. 473 bis 12 c.p.c..
Per dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi, tuttavia, ella avrebbe dovuto produrre la propria documentazione reddituale, vieppiù dopo l'ordine del Giudice del 23.4.2024, al quale non ha ottemperato.
In tal modo ha impedito al Tribunale una ricostruzione delle sue condizioni economiche e, di conseguenza, la verifica e il giudizio in ordine alla adeguatezza dei mezzi di cui ella dispone.
Il giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi - che, invero, in ordine logico e cronologico deve precede il giudizio sulla impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - in applicazione dei criteri stabiliti dal
Supremo Collegio nei suoi recenti pronunciamenti, infatti, costituisce requisito imprescindibile, in mancanza del quale non è possibile verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno.
La patologia invalidante cui è affetta (morbo di Parkinson, con invalidità riconosciuta al 75%; cfr. verbale di accertamento INPS del
6.11.2019), poi, di per sé e in mancanza degli altri imprescindibili elementi probatori - che, specie a fronte delle specifiche deduzioni
formulate dal resistente, era onere ex art. 2697 c.c. della ricorrente fornire - non costituisce circostanza fattuale sufficiente per l'accoglimento della domanda.
La sussistenza di malattia in grado di comprimere la capacità
lavorativa, infatti, non implica anche - da sola e in automatico - che la parte istante sia sfornita di adeguati mezzi per il proprio sostentamento (a titolo esemplificativo: redditi derivanti dalla medesima o altra attività pagina 9 di 12 lavorativa, ancorché in misura ridotta, provvidenze statali spettanti in ragione della condizione di invalidità, redditi derivanti da altre fonti come la titolarità di beni immobili).
A ciò si aggiunga - come sopra anticipato - che il resistente ha formulato specifiche allegazioni in ordine alla situazione fattuale della controparte ed ha fermamente contestato la mancanza in capo alla ricorrente di sufficienti mezzi di sostentamento.
Egli, in particolare, ha specificamente dedotto che la patologia - per gravità e per zona del corpo, non avendo coinvolto gli arti superiori,
come si evince dal verbale di accertamento INPS del 6.11.2019 - non impedisce alla ricorrente di continuare a svolgere la propria attività
lavorativa che, di fatto, continuerebbe a espletare. A supporto di tale specifica deduzione egli ha prodotto riproduzioni fotografie di recenti mostre nelle quali la ricorrente ha esposto i suoi quadri (cfr. doc. 4 memoria di costituzione).
Il resistente, inoltre, ha affermato che controparte percepisce assegno di invalidità ed è proprietaria della villetta unifamiliare, ove vive, sita in
Sant'Agata Li Battiati nonché di un immobile sito in Comiso-
Chiaramonte Gulfi.
Le specifiche allegazioni di parte resistente in merito alla condizione patrimoniale e reddituale non sono state contestate da controparte.
La ricorrente, infatti, non ha preso in alcun modo posizione sulle puntuali allegazioni di controparte.
La valutazione di tale condotta processuale agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale
è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con pagina 10 di 12 quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 31402 del 2 dicembre 2019).
E invero, a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (introdotta dalla l. n. 69 del 2009) che ha sancito l'introduzione del principio di "non contestazione" il convenuto (ma è utile precisare che tale onere incombe anche sull'attore) è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26908 del 26 novembre 2020).
Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art 115 c.p.c. i fatti solo genericamente contestati, o comunque, come nel caso di specie, non affatto contestati, costituiscono prova su cui il giudice può fondare la propria decisione.
Infine, si deve ribadire che il resistente ha documentato le proprie precarie condizioni economiche e che, in ultimo, stante il mancato rinnovo del contratto a termine, è rimasto finanche privo di occupazione e non dispone di altre fonti di reddito.
Neppure può dirsi, pertanto, che sia emersa una differenza reddituale tra le parti tale da evidenziare, nello specifico, una più favorevole situazione patrimoniale del resistente rispetto alla parte istante.
Per quanto esposto, va rigettata la domanda di assegno divorzile.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e in ragione della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di assegno divorzile, le spese di lite, liquidate per intero in dispositivo considerata l'assenza di attività istruttoria e di scritti conclusivi, vanno poste a carico di quest'ultima nella misura della metà e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
13013/2023 RG;
pagina 11 di 12 Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro di Stato Civile del Comune di Catania al N. 291, Parte 1, Anno
1999;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Pone a carico di l'obbligo di versare Controparte_1
entro giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, per il mantenimento della figlia un assegno dell'importo di € 300,00, da Persona_2
rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Rigetta nel resto;
Condanna al pagamento delle spese di lite nella Parte_1
misura delle metà, liquidate per intero in € 3.000,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
compensa la restante parte.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13013/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria C.F._1
Gennaro, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
10.06.1968 ( ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Agata Coppola, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 12 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Catania
con in data 25.9.1999. Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio è nata la figlia il Persona_1
22.09.2006 e che a causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza n 1191/2018 emessa da questo Tribunale in data 09.3.2018.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre, ponendo a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno di € 400,00, Persona_1
oltre al riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore nella misura di € 350,00.
Si è costituito il quale, pur non Controparte_1 opponendosi inizialmente alla misura dell'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente in favore della figlia (domandandone con note del
8.02.2025 la riduzione ad € 300,00 a causa della perdita involontaria del lavoro), ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 12 matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1191/2018 emessa da questo Tribunale in data
09.3.2018.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25.9.1999 e trascritto nel Registro di Stato Civile del
Comune di Catania Anno 1999, Atto n. 291, Parte I
Quanto alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne;
Persona_1
pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
pagina 3 di 12 Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, considerato che convivente con la madre, non ha ancora raggiunto Persona_1
l'indipendenza economica, in quanto divenuta maggiorenne nel corso del presente giudizio, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il granitico orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente,
senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale
diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altra pronuncia della Suprema
Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli pagina 4 di 12 maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile,
Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni delle parti in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da Persona_1
si presume che questi, in ragione della giovanissima età (essendo divenuta da poco maggiorenne), e dell'obiettiva difficoltà di inserimento nell'attuale mercato del lavoro, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, circostanza che non può essere a lei addebitata, non avendo ella fruito di un sufficiente arco temporale, dal completamento del percorso di studi, per la ricerca di una stabile occupazione.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo in € 300,00
mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti.
Al riguardo va osservato che il resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di essere disposto a versare l'assegno nella misura sopra indicata, alla luce della attuali condizioni economiche,
per come di seguito meglio precisato.
Entrambe le parti, invero, hanno dedotto di essere prive di stabile attività lavorativa.
Nello specifico, non è possibile ricostruire la condizione economico-
patrimoniale della ricorrente - affetta da malattia invalidante - atteso che quest'ultima non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione reddituale, nonostante l'ordine del giudice. pagina 5 di 12 Le condizioni patrimoniali del resistente - il quale ha invece depositato la documentazione reddituale richiesta - nel corso del giudizio sono peggiorate in quanto egli ha involontariamente perso la propria occupazione lavorativa e non risulta percettore di altri redditi.
Considerato lo stato di disoccupazione del resistente e l'assenza di altre fonti di reddito, pertanto, va ritenuto congruo determinare nella misura di € 300,00 il contributo per il mantenimento della figlia.
In ordine alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa pagina 6 di 12 e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ.,
07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970,
art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque,
“l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione
sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti,
considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così
il principio per il quale l'assegno di divorzio non è finalizzato alla pagina 7 di 12 ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole”
(Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive
che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto
l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla
famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla
base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non è meritevole di accoglimento in quanto la ricorrente non ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione dell'assegno divorzile.
Più nello specifico, difettano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione perequativo-compensativa, considerato che non è stato dedotto in atti - siccome richiesto dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte - che la ricorrente abbia sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari alle proprie aspettative professionali;
ed anzi, è pacifico tra le parti che l'istante sia una affermata professionista, dotata di una elevata qualificazione professionale che ha potuto spendere con profitto in costanza di matrimonio, senza dovervi rinunziare per contingenze di natura familiare.
pagina 8 di 12 Parimenti non risultano soddisfatti, sotto il profilo probatorio, i presupposti per il riconoscimento del suddetto contributo nella sua componente assistenziale, atteso che risulta sfornito di prova il requisito in ordine alla “inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”.
Sul punto va innanzitutto evidenziato che ricorrente, nonostante l'ordine del Giudice, non ha prodotto la documentazione patrimoniale prevista dall'art. 473 bis 12 c.p.c..
Per dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi, tuttavia, ella avrebbe dovuto produrre la propria documentazione reddituale, vieppiù dopo l'ordine del Giudice del 23.4.2024, al quale non ha ottemperato.
In tal modo ha impedito al Tribunale una ricostruzione delle sue condizioni economiche e, di conseguenza, la verifica e il giudizio in ordine alla adeguatezza dei mezzi di cui ella dispone.
Il giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi - che, invero, in ordine logico e cronologico deve precede il giudizio sulla impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - in applicazione dei criteri stabiliti dal
Supremo Collegio nei suoi recenti pronunciamenti, infatti, costituisce requisito imprescindibile, in mancanza del quale non è possibile verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno.
La patologia invalidante cui è affetta (morbo di Parkinson, con invalidità riconosciuta al 75%; cfr. verbale di accertamento INPS del
6.11.2019), poi, di per sé e in mancanza degli altri imprescindibili elementi probatori - che, specie a fronte delle specifiche deduzioni
formulate dal resistente, era onere ex art. 2697 c.c. della ricorrente fornire - non costituisce circostanza fattuale sufficiente per l'accoglimento della domanda.
La sussistenza di malattia in grado di comprimere la capacità
lavorativa, infatti, non implica anche - da sola e in automatico - che la parte istante sia sfornita di adeguati mezzi per il proprio sostentamento (a titolo esemplificativo: redditi derivanti dalla medesima o altra attività pagina 9 di 12 lavorativa, ancorché in misura ridotta, provvidenze statali spettanti in ragione della condizione di invalidità, redditi derivanti da altre fonti come la titolarità di beni immobili).
A ciò si aggiunga - come sopra anticipato - che il resistente ha formulato specifiche allegazioni in ordine alla situazione fattuale della controparte ed ha fermamente contestato la mancanza in capo alla ricorrente di sufficienti mezzi di sostentamento.
Egli, in particolare, ha specificamente dedotto che la patologia - per gravità e per zona del corpo, non avendo coinvolto gli arti superiori,
come si evince dal verbale di accertamento INPS del 6.11.2019 - non impedisce alla ricorrente di continuare a svolgere la propria attività
lavorativa che, di fatto, continuerebbe a espletare. A supporto di tale specifica deduzione egli ha prodotto riproduzioni fotografie di recenti mostre nelle quali la ricorrente ha esposto i suoi quadri (cfr. doc. 4 memoria di costituzione).
Il resistente, inoltre, ha affermato che controparte percepisce assegno di invalidità ed è proprietaria della villetta unifamiliare, ove vive, sita in
Sant'Agata Li Battiati nonché di un immobile sito in Comiso-
Chiaramonte Gulfi.
Le specifiche allegazioni di parte resistente in merito alla condizione patrimoniale e reddituale non sono state contestate da controparte.
La ricorrente, infatti, non ha preso in alcun modo posizione sulle puntuali allegazioni di controparte.
La valutazione di tale condotta processuale agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale
è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con pagina 10 di 12 quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 31402 del 2 dicembre 2019).
E invero, a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (introdotta dalla l. n. 69 del 2009) che ha sancito l'introduzione del principio di "non contestazione" il convenuto (ma è utile precisare che tale onere incombe anche sull'attore) è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26908 del 26 novembre 2020).
Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art 115 c.p.c. i fatti solo genericamente contestati, o comunque, come nel caso di specie, non affatto contestati, costituiscono prova su cui il giudice può fondare la propria decisione.
Infine, si deve ribadire che il resistente ha documentato le proprie precarie condizioni economiche e che, in ultimo, stante il mancato rinnovo del contratto a termine, è rimasto finanche privo di occupazione e non dispone di altre fonti di reddito.
Neppure può dirsi, pertanto, che sia emersa una differenza reddituale tra le parti tale da evidenziare, nello specifico, una più favorevole situazione patrimoniale del resistente rispetto alla parte istante.
Per quanto esposto, va rigettata la domanda di assegno divorzile.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e in ragione della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di assegno divorzile, le spese di lite, liquidate per intero in dispositivo considerata l'assenza di attività istruttoria e di scritti conclusivi, vanno poste a carico di quest'ultima nella misura della metà e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
13013/2023 RG;
pagina 11 di 12 Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro di Stato Civile del Comune di Catania al N. 291, Parte 1, Anno
1999;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Pone a carico di l'obbligo di versare Controparte_1
entro giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, per il mantenimento della figlia un assegno dell'importo di € 300,00, da Persona_2
rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Rigetta nel resto;
Condanna al pagamento delle spese di lite nella Parte_1
misura delle metà, liquidate per intero in € 3.000,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
compensa la restante parte.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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