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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2974/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2974/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti BARDELLOTTO e AZZI;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. MERLO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_2 CP
per chiedere che sia accertato e dichiarato che lo stesso è il padre di
[...]
(nato a [...] in data [...]) e che sia posto a Persona_1 suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che il convenuto sia condannato al pagamento della somma di € 3.205,43 a titolo di rimborso della metà delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, oltre a una somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di danno morale.
si è costituito riconoscendosi padre del minore Controparte_1
e h suo mantenimento con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che sia disposto un calendario di visite che tenga conto del fatto che risiede all'estero. All'udienza del 18/02/2025 le parti si sono conciliate e hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Affido condiviso del minore con collocazione presso la madre;
2) Il padre si impegna a pagare la somma mensile di € 350 con adeguamento Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese da corrispondersi sul c/c che la madre comunicherà con decorrenza dal 1° marzo;
3) Spese straordinarie divise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
4) Il padre, sino al compimento dei diciotto mesi di potrà Per_1 vedere il minore un week end ogni due mesi trascorrend mbino la mattinata (dalle 9 alle 12) o il pomeriggio (dalle 16 alle 19) per ogni giorno di permanenza, previo accordo con la madre circa la scelta della mattinata o del pomeriggio. Dal compimento dei diciotto mesi del bambino, compatibilmente con le esigenze del minore, quest'ultimo potrebbe trascorrere con il padre dal mattino alle 10 sino alle 18 del sabato e della domenica dei week end in cui il padre si recherà presso il comune di residenza del minore. Dai trenta mesi di quest'ultimo potrebbe trascorrere con il Per_1 padre l'intero week end, con pernottamento. Il Sig. avrà cura di comunicare all'attrice i week end in cui verrà CP in Italia c no due mesi di preavviso. Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, il padre potrà trascorrere con il minore, dal compimento dei trenta mesi, il periodo che va dal 22 dicembre al 30 dicembre, o 31 dicembre al 6 gennaio;
il padre deciderà quale periodo negli anni pari, mentre la madre trascorrerà lo stesso periodo in quelli dispari. Quanto alle vacanze pasquali le trascorrerà, dal compimento Per_1 dei trenta mesi, ad anni alterna madre o con il padre, qualora quest'ultimo dovesse riuscire a venire in Italia, previa comunicazione almeno tre mesi prima alla madre. Per il periodo di vacanze estive, il padre, dai trenta mesi di Per_1 potrà trascorrere con il figlio trenta giorni anche non consecutivi, quindici giorni per volta, ed i periodi potranno essere dal 1 al 15 luglio o dal 16 al 31 luglio e dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto: negli anni pari sarà il padre a stabilire il periodo, mentre in quelli dispari sarà la madre.
5) Quanto al rimborso delle spese sostenute fino ad oggi dalla madre, il resistente rimborserà gli arretrati del contributo ordinario, quantificato in € 350, per tutti i mesi dalla nascita (11 mesi); contribuirà inoltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie già sostenute, ad eccezione delle spese sostenute per il battesimo;
gli arretrati saranno pagati entro il 15 di marzo;
6) spese di lite compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto che il minore abbia entrambi i cognomi dei genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento della paternità va senz'altro accolta, tenuto conto dell'adesione della parte convenuta e della mancanza di elementi di segno contrario emersi in giudizio. Ne consegue che deve essere giudizialmente dichiarata la paternità di quale figlio naturale di , con Persona_1 CP CP
e , posponendolo a q d . 262 CP
c.c.), come da concorde richiesta delle parti. Per il resto, vanno accolte anche le ulteriori statuizioni accessorie concordate fra le parti, in quanto rispondenti all'interesse del figlio. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta e dichiara che (cf. ), Persona_1 C.F._1 nato a [...] in data [...] è figlio naturale di CP
(cf. , nato a [...] il [...];
[...] C.F._2
-attribuisce a il cognome del padre “ ” Persona_1 CP posponendolo al cognome materno, e dunque nella seguente forma:
“ ”; Per_1 Parte_3
-ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del relativo atto di nascita o di qualunque altro atto ritenuto idoneo;
-regola i provvedimenti accessori in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 20/2/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2974/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti BARDELLOTTO e AZZI;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. MERLO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_2 CP
per chiedere che sia accertato e dichiarato che lo stesso è il padre di
[...]
(nato a [...] in data [...]) e che sia posto a Persona_1 suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che il convenuto sia condannato al pagamento della somma di € 3.205,43 a titolo di rimborso della metà delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, oltre a una somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di danno morale.
si è costituito riconoscendosi padre del minore Controparte_1
e h suo mantenimento con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che sia disposto un calendario di visite che tenga conto del fatto che risiede all'estero. All'udienza del 18/02/2025 le parti si sono conciliate e hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Affido condiviso del minore con collocazione presso la madre;
2) Il padre si impegna a pagare la somma mensile di € 350 con adeguamento Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese da corrispondersi sul c/c che la madre comunicherà con decorrenza dal 1° marzo;
3) Spese straordinarie divise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
4) Il padre, sino al compimento dei diciotto mesi di potrà Per_1 vedere il minore un week end ogni due mesi trascorrend mbino la mattinata (dalle 9 alle 12) o il pomeriggio (dalle 16 alle 19) per ogni giorno di permanenza, previo accordo con la madre circa la scelta della mattinata o del pomeriggio. Dal compimento dei diciotto mesi del bambino, compatibilmente con le esigenze del minore, quest'ultimo potrebbe trascorrere con il padre dal mattino alle 10 sino alle 18 del sabato e della domenica dei week end in cui il padre si recherà presso il comune di residenza del minore. Dai trenta mesi di quest'ultimo potrebbe trascorrere con il Per_1 padre l'intero week end, con pernottamento. Il Sig. avrà cura di comunicare all'attrice i week end in cui verrà CP in Italia c no due mesi di preavviso. Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, il padre potrà trascorrere con il minore, dal compimento dei trenta mesi, il periodo che va dal 22 dicembre al 30 dicembre, o 31 dicembre al 6 gennaio;
il padre deciderà quale periodo negli anni pari, mentre la madre trascorrerà lo stesso periodo in quelli dispari. Quanto alle vacanze pasquali le trascorrerà, dal compimento Per_1 dei trenta mesi, ad anni alterna madre o con il padre, qualora quest'ultimo dovesse riuscire a venire in Italia, previa comunicazione almeno tre mesi prima alla madre. Per il periodo di vacanze estive, il padre, dai trenta mesi di Per_1 potrà trascorrere con il figlio trenta giorni anche non consecutivi, quindici giorni per volta, ed i periodi potranno essere dal 1 al 15 luglio o dal 16 al 31 luglio e dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto: negli anni pari sarà il padre a stabilire il periodo, mentre in quelli dispari sarà la madre.
5) Quanto al rimborso delle spese sostenute fino ad oggi dalla madre, il resistente rimborserà gli arretrati del contributo ordinario, quantificato in € 350, per tutti i mesi dalla nascita (11 mesi); contribuirà inoltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie già sostenute, ad eccezione delle spese sostenute per il battesimo;
gli arretrati saranno pagati entro il 15 di marzo;
6) spese di lite compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto che il minore abbia entrambi i cognomi dei genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento della paternità va senz'altro accolta, tenuto conto dell'adesione della parte convenuta e della mancanza di elementi di segno contrario emersi in giudizio. Ne consegue che deve essere giudizialmente dichiarata la paternità di quale figlio naturale di , con Persona_1 CP CP
e , posponendolo a q d . 262 CP
c.c.), come da concorde richiesta delle parti. Per il resto, vanno accolte anche le ulteriori statuizioni accessorie concordate fra le parti, in quanto rispondenti all'interesse del figlio. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta e dichiara che (cf. ), Persona_1 C.F._1 nato a [...] in data [...] è figlio naturale di CP
(cf. , nato a [...] il [...];
[...] C.F._2
-attribuisce a il cognome del padre “ ” Persona_1 CP posponendolo al cognome materno, e dunque nella seguente forma:
“ ”; Per_1 Parte_3
-ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del relativo atto di nascita o di qualunque altro atto ritenuto idoneo;
-regola i provvedimenti accessori in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 20/2/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli