Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si definiscono «enti di rievocazione storica» le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilita' storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attivita' ed eventi storici nonche' mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalita' esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.
2. Ai fini della presente legge si definiscono «manifestazioni di rievocazione storica» le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunita' territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilita' storica, sulla base delle quali sono condotte attivita' rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuita' da almeno cinque anni; si integrano con attivita' o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.
2. Ai fini della presente legge si definiscono «manifestazioni di rievocazione storica» le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunita' territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilita' storica, sulla base delle quali sono condotte attivita' rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuita' da almeno cinque anni; si integrano con attivita' o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.