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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18008 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei IG. ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente Dott. IO ZI Giudice Estensore Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 26951/2022, alla quale è riunita quella annotata al R.G.A.C.C.
n°27130/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, vertente
TRA
1) con sede in Roma, Via Salaria 719, Parte_1
CF e P. I.V.A: in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Costanza n°39, presso lo studio dell'Avv. Davide Perrotta, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata con separato atto allegato all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
2) con sede legale in Roma, Via Flaminia n° 71, c.f. e p. i.v.a. CP_1 P.IVA_2
pe.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Email_2 domiciliata in Roma, Via Via di Santa Costanza n°39, presso lo studio dell'Avv.
IC TI, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata con separato atto, allegato all'atto introduttivo del giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, SI. con sede in Roma, Controparte_2 Controparte_3
Via Lisbona n. 11, CF: , elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n° 229, P.IVA_3
presso lo studio dell'Avv. Marco Donvito, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 68922613 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
All'udienza del 16 settembre 2025 comparivano l'Avv. IC TI, anche in sostituzione dell'Avv. Davide Perrotta, per e per mentre per la Parte_1 CP_4
era presente l'Avv. Valerio Salomone, in sostituzione dell'Avv. Marco Donvito. CP_2
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 06.04.2022, la Parte_1
conveniva in giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3101/2022, CP_2 r.g. n° 337772022 emesso inter partes il 23 febbraio 2022 dal Tribunale Ordinario di Roma a carico di essa opponente nonché, in solido, a carico della e dei IG.ri , CP_5 Parte_2 Parte_3 [...]
d per l'importo complessivo di € 123.370,00, oltre interessi come da domanda e Pt_4 Parte_5 spese di procedura.
A fondamento del proposto atto processuale la esponeva che: Parte_6
- con scrittura privata del 14 febbraio 2018 i IG.ri , , Parte_2 Parte_7
la Parte_5 Parte_3 Parte_4 Controparte_6 [...]
la SI.ra la e Controparte_7 Parte_8 CP_5 Parte_1
avevano consensualmente risolto tutti gli accordi a contenuto preliminare e parasociale, in precedenza perfezionatisi tra le parti, al fine di perseguire un progetto di sviluppo dei rami d'azienda a marchio mediante l'ingresso del gruppo CP_4 CP_3
nella compagine di CP_5
- oltre alla risoluzione consensuale dei predetti accordi, (art. 2) le parti avevano pattuito la restituzione rateale dei finanziamenti ricevuti (da per un importo CP_5
di € 100.000,00, erogato dalla e da Controparte_7 Parte_1
per la somma complessiva di € 60.000,00, erogata dalla SI.ra ;
[...] Parte_8
- in particolare, all'art. 3 della scrittura privata, le parti avevano disciplinato la restituzione rateale dei finanziamenti ricevuti, nei seguenti termini:
“la società ed i soci , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
si impegnano a corrispondere a (anche quale mandatario irrevocabile all'incasso Controparte_8
nominato dalla signora a fronte della cessione del credito vantato dalla stessa per totali Parte_8
€ 60.000,00) il complessivo importo di € 163.000,00 (comprensivi di interessi convenzionali sulla durata del piano di rientro) con le seguenti modalità: pagamento di una rata iniziale di € 5.320,00 ( cinquemilatrecentoventi/00) comprensivi della quota di interessi sulla durata del piano ( convenzionalmente determinata in € 2.320,00) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro 15 giorni dalla firma del presente accordo;
successive n° 216 rate mensili consecutive di pari importo di € 730,00, con decorrenza dal mese di Aprile 2018 e scadenza il giorno 5 di ogni mese di riferimento. I soci si impegnavano quali debitori e fideiussori solidalmente responsabili, garantendo e promettendo, anche personalmente, il pagamento e l'impegno assunto da . Parte_1
- al successivo art. 5, rubricato “ulteriori obblighi di di e dei soci CP_5 Parte_1
, e , le parti stabilivano l'ulteriore impegno Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 di “ a saldare integralmente gli onorari dovuti in favore dei consulenti incaricati Parte_1
dal Presidente inseriti in contabilità per circa € 5.000,00, entro e non oltre il termine Controparte_6 essenziale del 31.12.2018, pena la decadenza dal beneficio del termine di cui al precedente articolo 4”;
- tutti gli impegni assunti con la citata scrittura privata erano stati onorati da essa opponente e dai garanti, persino anticipatamente, come da documentazione versata in atti;
-in particolare le rate mensili pattuite (in totale 94) risultavano saldate con una mensilità di anticipo;
entro il termine del 31.12.2018, inoltre, erano state saldate le fatture presenti in contabilità, relative ad attività di consulenza, per complessivi € 4.702,00
(equivalenti ai circa € 5.000,00 pattuiti all'art. 5);
segnatamente, con riguardo all'obbligazione prevista da quest'ultimo articolo, Parte_1 aveva effettuato, in data 23 febbraio 2018, un primo pagamento dell' importo di € 798,00, a favore della consulente ed, il successivo 24 dicembre 2018 (entro la scadenza del termine Parte_9
pattuito, ovvero del 31.12. 2018), un secondo pagamento dell'importo di € 3.904,00, a favore della consulente Parte_10
pertanto la aveva assolto l'unico obbligo, disciplinato a suo carico dall'art. 5 Controparte_9
della scrittura, circostanza comprovata dalla documentazione versata in atti e non contestata dai creditori, nei mesi successivi alla scadenza del termine contemplato dal citato articolo;
- invero, con comunicazione Whatsapp del 13 febbraio 2019, il SI. aveva chiesto Controparte_6 aggiornamenti in merito ai pagamenti in scadenza al 31 dicembre 2018
( già saldati), ricevendone il dettaglio;
- con comunicazione via mail del 18 Aprile 2019, inoltre, uno dei garanti, il SI. aveva Parte_5
informato il SI. in ordine all'intervenuto saldo delle prestazioni di cui all'art. 5 della scrittura privata CP_3
in oggetto, senza ricevere alcun riscontro.;
- dopo circa un anno, con comunicazione del 7 febbraio 2020, la aveva comunicato a tutte le CP_2 parti la cessione, a proprio favore, del contratto, da parte della invitando le Controparte_7
parti tenute ai pagamenti a provvedere all'esecuzione delle rate in scadenza a partire dal 05.03.2020 alla cessionaria;
- a distanza di circa tre anni dal corretto adempimento di cui all'art. 5 della scrittura privata la CP_2
con PEC trasmessa il 15 dicembre 2021, aveva comunicato alle opponenti, ai garanti, nonché, per conoscenza, alla ai IG.ri e l'asserita violazione degli Controparte_8 Parte_11 Controparte_6
articoli 4 e 5, sul presupposto dell'omesso pagamento delle prestazioni professionali pari ad € 3.500,00, a favore della ed aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, invitandoli Parte_9 al pagamento dell'importo residuo;
tale comunicazione era stata trasmessa lo stesso giorno (15 dicembre 2021) in cui la aveva inviato all'opposta, anziché alle opponenti (asseritamente debitrici), Parte_9 segnalazione di mancato pagamento di corrispettivi, per assistenza amministrativa e contabile, riferita agli anni 2016 e 2017;
- con PEC del 21 dicembre 2021, in riscontro alla comunicazione del 15 dicembre 2021, IPD, IP ed i garanti avevano rappresentato all'opposta il regolare adempimento di tutte le obbligazioni disciplinate dagli articoli 3,4 e 5 della scrittura, con conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine;
- contestualmente i predetti avevano richiesto di dettagliare la presunta debenza
(di € 3.500,00), rispetto alla quale non era pervenuto alcun sollecito di pagamento da parte del presunto creditore;
- con PEC del 3 Gennaio 2022, tuttavia, l'opposta aveva confermato la fondatezza della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, sul presupposto del mancato pagamento dell'importo di € 3.500,00 alla Pt_9 Parte_9
- era illegittima ed infondata la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, nonché era inesigibile la somma azionata in via monitoria attesa la regolarità dei pagamenti effettuati e la natura meramente contabile della posta di € 3.500,00;
tanto esposto la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'Ecc. mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento dedotto dalla quale presupposto CP_2
della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e la conseguente inesigibilità del credito ingiunto;
B) per effetto dell'accoglimento del capo A) che precede, disporre e dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 3101/2022;
C) accertare e dichiarare la violazione del canone di fede buona fede in executivis, imputabile ad CP_2
e l'abuso del diritto nella fase di esecuzione del contratto e di esercizio della facoltà di dichiarare la
[...]
decadenza dal beneficio del termine;
D) accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata con la quale la ricorrente ha introdotto il procedimento monitorio opposto e, per l'effetto, condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc, con valutazione equitativa del relativo pregiudizio;
CP_2 E) accertare che la non è soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 3 della Scrittura Parte_1
Privata del 14.02.2018, al pagamento del credito ingiunto e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
F) accertare che non è debitrice - né a titolo originario Parte_1
né a titolo di accollo – per l'intero importo ingiunto e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione di per quella parte del credito ingiunto che non è riferibile alla Parte_6
odierna opponente, previa imputazione pro-quota dei pagamenti eseguiti;
G) con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi nei confronti dell'avvocato antistatario”.
Contestualmente, anche ed i garanti ( IG.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_3
proponevano autonoma opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 3101/2022. Parte_4
Tali procedimenti venivano iscritti, rispettivamente, ai numeri di ruolo: 27130/2022, promosso da Pt_1
[...
assegnato al Giudice Dott. ZI ed al N. 27240/2022 (promosso dai garanti ed assegnato al Giudice
Dott. Ruggiero).
Il procedimento promosso dall'opponente veniva, invece, rubricato al NRG: Parte_1
26951/2022 ed assegnato al Giudice Dott. Scerrato.
[ In particolare, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 8.04.2022, la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia L'Ecc. mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento dedotto da quale presupposto CP_2
della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e la conseguente inesigibilità del credito ingiunto;
B) per effetto dell'accoglimento del capo A) che precede, disporre e dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 3101/2022;
C) accertare e dichiarare la violazione del canone di buona fede in executivis imputabile ad CP_10
l'abuso del diritto, nella fase di esecuzione del contratto e di esercizio della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine;
D) accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata, con la quale la ricorrente ha introdotto il procedimento monitorio opposto e, per l'effetto, condannare la ai sensi dell'articolo 96 cpc, con valutazione equitativa del relativo pregiudizio;
CP_2 E) In via di estremo subordine, accertare che non è debitrice, né a titolo originario, né a titolo di CP_5
accollo, per l'intero importo ingiunto e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_5
[... per quella parte del credito ingiunto che non è riferibile alla odierna opponente, previa imputazione pro quota dei pagamenti eseguiti;
F) con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi nei confronti dell'avvocato antistatario”.
Costituitasi nel giudizio rubricato al NRG: 26951/2022 ( avverso , con comparsa Parte_1
depositata il 5.10.2022, la replicava che, in allegato al contratto stipulato tra le parti CP_2
il 14.02.2018, era stata redatta la situazione contabile provvisoria al 31.12.2017, anno di riferimento per il quale risultavano circa € 7.800,00 per debiti verso fornitori e compensi dei professionisti incaricati dall'allora presidente, SI. così composti: circa € 3.500,00 per la Controparte_6 Parte_9
( conto n° 2320200101, di cui € 1.500,00 relativi al 2016 ed € 2.000,00 per il 2017), oltre ad € 355,00 + IVA, sempre in favore della predetta società per le spese di deposito bilancio in CC ( conto N. 2320010005), ovvero per anticipazioni, non a titolo di compensi ed € 3.200,00 + IVA per la per le attività Parte_10
di consulente del lavoro ( conto n° 2320010003).
Gli opponenti avevano pagato integralmente le competenze di Parte_10
ma non quelle dovute alla avendo Parte_9 per quest'ultima saldato solo le spese per i servizi effettuati presso la CC di Roma, ma non l'assistenza amministrativa e fiscale per gli anni 2016 e 2017.
In particolare, ad argomentare di essa opposta, il bonifico di € 798,00, che controparti allegavano come prova dell'avvenuto saldo della era relativo Parte_9
alle sole anticipazioni e competenze di agenzia ( composte da € 355,00 +IVA ed ulteriori
€ 355,00, relativi alle medesime competenze per deposito bilancio in CC dell'esercizio successivo, oltre
IVA ove dovuta).
In definitiva la somma di € 5.000,00 riportata nel contratto, quale stima delle spese degli onorari dei consulenti, si era rivelata una stima per difetto, per tale motivo indicata come
“circa € 5.000,00”, rivelandosi, successivamente pari ad € 6.700,00, oltre accessori di legge.
La ratio della clausola era, evidentemente, quella di tutelare i cedenti dalle sopravvenienze passive che si presentavano generalmente nelle cessioni di quote.
Tanto premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia L'Ill. mo Giudice Adito, contrariis reiectiis: “ preliminarmente concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non
è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 3101/2022, RG N: 3377/2022; condannare l'opponente ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Successivamente, con comparsa di costituzione, in data 14.10.2022, la CP_2
si costituiva nel giudizio rubricato al NRG: 27130/2022 (avverso l'opponente , così Parte_1
concludendo:
“voglia l'Ill. mo Giudice Adito, contrariis reiectis:
“ preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio al giudizio RG: 26951/2022, come sopra indicato;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 3101/2022, RG: 3377/2022; condannare l'opponente ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio”.
Successivamente all'udienza del 19.11.2023, il Giudice Dott. Remo Scerrato, nell'ambito del procedimento recante NRG: 26951/2022, aveva respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 15.03.2023 per gli eventuali provvedimenti istruttori, assegnando i termini di legge previsti dall'art. 183, sesto comma, cpc.
In data 6.12.2022 alla prima udienza di trattazione del procedimento recante
NRG: 27130/2022, dinnanzi al Dott. ZI, la aveva chiesto CP_2
la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché la riunione del processo con l'altro, rubricato al NRG: 26951/2022.
Il Giudice, ritenuta l'opportunità di consentire la trattazione unitaria di entrambi i giudizi, aveva disposto la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per i provvedimenti di competenza, precisando che il giudice assegnatario si sarebbe dovuto pronunciare sulla richiesta ex art. 648 c.p.c..
Nel frattempo le rispettive difese avevano depositato nel fascicolo di cui all'RG: 26951/2022 le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 cpc.
In data 11.01.2023, il Giudice Dott. ZI aveva fissato l'udienza di comparizione per la data del 6.02.2023, per entrambi i procedimenti (recanti rispettivamente NRG: 26951/2022 e
27130/2022).
All'udienza del 6.02.2023 i due giudizi erano stati riuniti. Quindi, all'udienza del 9.10.2023, i difensori delle parti si erano riportati alle note ex art. 183, comma 6, precedentemente depositate ed il G.I. si era riservato.
A scioglimento della riserva assunta il decidente aveva ritenuto l'ammissibilità e la rilevanza ai fini del decidere della prova testimoniale articolata dalla deducente, nonché della prova contraria, rinviando per l'escussione dei testi indicati dalle parti all'udienza dell'11.12.2023.
Espletata l'istruttoria orale, sia in prova diretta che in prova contraria, la causa, all'udienza del 16.09.2025 era stata trattenuta in decisione.
Soltanto per incidens si prendeva atto che, con riferimento al giudizio di opposizione rubricato al NRG:
27240/2022, promosso dai garanti IG.ri , e Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 incardinato dinanzi all'intestato ufficio, Giudice Dott. Ruggiero, era stata espletata CTU contabile per accertare la sussistenza del debito di cui all'art. 5 della scrittura privata del 14.02.2018 e la causa era stata rinviata all'udienza del 26.01.2026 per la precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che le eccezioni delle parti opponenti meritino accoglimento entro i limiti e per le motivazioni di seguito compendiate:
1) in primis occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, come noto in ambito giurisprudenziale, deve essere inquadrata quale fase ulteriore ed eventuale del giudizio monitorio (Cass. Civ. Sent. n. 7448 del 07 luglio1993).
Tale corrente interpretativa e' stata superata da molteplici pronunce del giudice di legittimità che hanno professato “l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione” (Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n° 9769 del 18 luglio 2001; in senso conforme Cass. Civ. S.S.U.U Sent. n° 1828 del 18 Febbraio 2000; Cass. Civ.
Sent. n°7418 del 13 luglio 1999 e Cass. Civ. Sent, 27 Novembre 1999 n. 13281).
A tali sentenze ha fatto seguito un ulteriore indirizzo secondo cui l'opposizione dovrebbe considerarsi un giudizio di cognizione autonomo rispetto al procedimento monitorio, in quanto non teso al mero controllo della legittimità del decreto ingiuntivo emesso, ma all'analisi del rapporto giuridico, alla base dello stesso (cfr. Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n° 20604 del 30 luglio 2008 e Cass. Civ. Sent. n° 19246 del 09 settembre 2010).
Con la pronuncia n. 19596 del 18 settembre 2020 l Parte_12
ha condiviso il risalente orientamento che qualificava l'opposizione a decreto ingiuntivo sub specie di seconda fase di un procedimento già pendente, suddiviso in due segmenti: la prima a cognizione sommaria e la seconda (eventuale) a cognizione piena.
Nell'ambito di quest'ultima, una volta instaurato il contraddittorio, si apre, quindi, un giudizio ordinario di cognizione, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori.
Di conseguenza oggetto del giudizio di opposizione non è la validità e la legittimità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Pertanto il preteso credito dell' intimante (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato a prescindere dall'esistenza o persistenza del presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Tali principi in materia di onere della prova sono stati confermati da alcune recenti pronunce, che si sono espresse, in particolare, in ordine alla rilevanza probatoria delle fatture prodotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La sentenza n. 17050 del 05.08.2011, della II Sezione della Cassazione Civile, ha ribadito il principio per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio fornire la prova del relativo fatto costitutivo.
La richiamata pronuncia ha chiarito, altresì, che la fattura commerciale è annoverabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, qualora tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione, la fattura, sebbene annotata nei libi contabili obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche, assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata. Invero un documento proveniente dalla parte che intenda giovarsene non può costituire prova a favore della stessa, né determinare un inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltre che alla sua esistenza.
Su altro versante, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei rispettivi oneri allegatori e probatori, occorre ribadire che nell'azione di adempimento, come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio, il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte
(negoziale o legale ) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'esecuzione della prestazione a proprio carico e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che deve essere meramente allegato, dovendo essere quest'ultimo, ovvero il debitore convenuto
(opponente) a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa ( cfr. ex pluribus, Cass. Civ. S.S.U.U. n° 13533/2001; Cass. Civ. Sent. n° 826/2015).
Trasponendo i suesposti principi di diritto al caso oggetto di indagine mette conto evidenziare che la società intimante ha posto a fondamento della domanda monitoria l'asserito inadempimento, da parte delle opponenti, dell'assunta obbligazione di provvedere a saldare integralmente gli onorari dovuti, a favore dei consulenti incaricati dal Dott. inseriti in contabilità per “circa € 5.000,00”, entro Controparte_6
e non oltre il termine essenziale del 31.12.2018, pena la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 4 della scrittura privata versata in atti.
La ha, inoltre, allegato la comunicazione del 15.12.2021, ricevuta CP_2
dalla ma mai inviata alle parti opponenti dalla predetta società, Parte_9
precisando che non risultavano pagati i compensi spettanti alla stessa, relativi all'assistenza amministrativa e contabile per gli anni 2016-2017.
A riprova della debenza di tali compensi la società opposta ha allegato la situazione contabile provvisoria al 31.12.2017.
Sulla base di quest'ultima evidenza gli odierni opponenti avrebbero saldato le sole competenze di società consulente del lavoro, pari ad € 3.200,00 + IVA, Parte_10
ma non quelle della ammontanti ad € 3.500,00, avendo Parte_9
per quest'ultima saldato solo le spese per i servizi effettuati presso la CC di Roma, ma non l'assistenza amministrativa e contabile prestata dalla società per le annualità
2016 e 2017.
Da ultimo la ha eccepito che la somma di € 5.000,00, riportata CP_2
nel contratto, quale stima delle spese degli onorari dei consulenti, si era rivelata una stima per difetto (per tale motivo sarebbe stata indicata come “circa € 5.000,00”), rivelandosi poi pari ad € 6.700,00, oltre accessori di legge.
In ogni caso, l'importo che gli opponenti avevano saldato pari ad € 3.904,00 era corrispondente ad € 3.200,00, oltre IVA.
Al contrario le società opponenti, a riprova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 5 della scrittura privata, avevano allegato un primo versamento dell'importo di € 798,00, a favore di effettuato Parte_9
in data 23 febbraio 2018, subito dopo la sottoscrizione dell'accordo ed un secondo pagamento di € 3.904,00, a favore di in data 24 dicembre 2018, Parte_10
per un totale di € 4.702,00, corrisposti entro la scadenza del termine contemplato dal citato articolo ( 31.12.2018).
Tanto premesso, tenuto conto delle contrapposte tesi delle parti, opina il Collegio che la clausola di cui all'art. 5 della scrittura privata del 14.02.2018, debba essere interpretata in stretta relazione alla ivi richiamata contabilità, al fine di superare l'eccezione di invalidità della clausola, sollevata da parti opponenti, per assoluta genericità ( stante il richiamo all'importo di “circa € 5.000,00”.).
Orbene, esaminando la contabilità al 31.12.2017 di Parte_1
risulta il riferimento, tra le passività, alla per € 3.904,00 ed Parte_10
alla per € 399,00.( somme pagate, che non risultano oggetto di Parte_9
contesa).
L'opposta ha eccepito che la somma di € 399,00 si sarebbe riferita ai rimborsi di anticipazioni e non al compenso per l'assistenza amministrativa e fiscale, non pagata, prestata dalla Parte_9
Occorre al riguardo rilevare che la mera indicazione, nella citata contabilità al 31.12.2017, tra le passività, di “fatture da ricevere ass.za amm.va e contabile” e dell'importo di € 3.500,00, sulla stessa riga, non costituisce prova dell'esigibilità di un credito di tale importo, alla data del 31.12.2018 (prevista dall'art. 5 della scrittura privata). Ed invero, nel citato articolo, vi era l'espresso riferimento all'importo di circa 5.000,00 euro, quale parametro di verosimile determinazione della prestazione assunta e contrattualmente dovuta.
Appare, pertanto, attendibile che l'obbligazione assunta da Parte_1
fosse in tali limiti circoscritta.
Tale interpretazione risulta corroborata anche dal senso letterale delle espressioni di cui al citato articolo: “ ..Onorari dovuti.. Inseriti in contabilità per circa € 5.000,00.”.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, volendo interpretare la clausola in combinato disposto con le altre clausole contrattuali, non risulta che la stessa fosse finalizzata a tutelare da possibili sopravvenienze passive, che la
[...]
dapprima e la ( dopo la cessione dei crediti) avessero Controparte_7 CP_2
comunicato alle parti opponenti, entro il 31.12.2018, ovvero entro il termine di cui al citato articolo 5 della scrittura privata.
Esaminando, inoltre, il contegno delle parti, il sollecito di pagamento della sul quale la parte opposta ha fondato la pretesa monitoria, è Parte_9
datato 15.12.2021, ovvero circa tre anni dopo la scadenza del termine per l'adempimento previsto all'art. 5 sopra richiamato.
La richiesta di pagamento de qua, peraltro, è stata rivolta alla e non già alla CP_2
società debitrice , che non è stata posta a conoscenza in Parte_1
ordine alla debenza dell'ulteriore importo di € 3.500,00, rispetto agli onorari inseriti in contabilità e non ha potuto, conseguentemente, adempiere al pagamento di tale ulteriore importo, entro il termine previsto contrattualmente (31.12.2017).
Ne consegue che l'asserito credito di € 3.500,00 non costituiva un'obbligazione esigibile alla data del 31.12.2018, idonea a fondare l'azionata pretesa monitoria.
Le osservazioni svolte risultano confermate dagli esiti dell'istruttoria espletata nel corso dei giudizi riuniti: riguardo alla prova orale persino i testi indicati dalla ( IG.ri e ) hanno confermato CP_2 Testimone_1 Testimone_2
che l'espressione “ fatture da ricevere per assistenza amministrativa - € 3.500,00” costituiva una mera previsione contabile interna, mai seguita dall'emissione di fattura né da richiesta di pagamento”.
La deposizione del SI. , resa all'udienza del 11.12.2023, nella qualità Testimone_2
di Amministratore Unico della ha confermato che il debito Parte_9 degli opponenti fosse pari ad € 3.500,00, ma non che tale importo fosse mai stato richiesto alla prima del 31.12.2017 ovvero in epoca successiva. Controparte_11
In ogni caso l'elaborato peritale redatto dal Dott. , Persona_1
reso nell'ambito del giudizio rubricato al NRG: 27240/2022, prodotto da entrambe le parti opponenti nell'ambito dei giudizi riuniti, ha accertato che la voce
“fatture da ricevere per assistenza amministrativa- 3.500,00” non trovava alcun riscontro in documenti contabili o contrattuali e che la situazione patrimoniale al 31.12.2017 era una “bozza provvisoria non idonea a fondare una pretesa creditoria”.
Pertanto la pretesa creditoria di fondata su una posta contabile CP_2
non fatturata, mai richiesta a parti opponenti e, in quanto tale, inesigibile alla data del 31.12.2018, risulta infondata.
Ne consegue l'illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 4 della scrittura privata.
Come noto, invero, uno dei presupposti per l'azionabilità del rimedio di cui all'art. 1186 c.c., è costituito dalla situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, che renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purchè idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore e deve essere valutato con riferimento al momento della decisione.
( Nella specie, la Suprema Corte, II Sezione, con sentenza n. 24330 del 18 novembre
2011, ha confermato la pronuncia di merito, che aveva escluso la legittimità della richiesta di decadenza del debitore dal beneficio del termine, avendo valutato che il mancato versamento di alcune rate del prezzo di una compravendita, accompagnata dalla spedizione di una lettera da parte del debitore, che motivava il rifiuto di onorare le rate del debito, con riferimento specifico a pretesi inadempimenti della creditrice, non costituisse, di per sé, segno rivelatore di uno stato di sbilancio economico).
Applicando le coordinate interpretative sottese alla citata sentenza alla fattispecie appare evidente che difetta il presupposto giuridico per l'esercizio del diritto di cui all'art. 1186 c.c., non avendo parte opposta eccepito lo stato di insolvenza di né la diminuzione delle garanzie offerte, appunto, Parte_1
dai garanti, ( nonché i soci IG.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_5 Pt_3
e , rispetto all'adempimento delle obbligazioni previste dal citato
[...] Parte_4
articolo 5 della scrittura privata in oggetto.
Per contro le parti opponenti:
- hanno reso in atti la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2 della scrittura privata, mediante il versamento delle rate stabilite anche anticipatamente rispetto al termine contrattualmente previsto, nonché della rata iniziale;
- hanno soddisatto l'obbligazione di cui al successivo articolo 5, avente ad oggetto il pagamento delle competenze dovute ai consulenti ( e Parte_10 Parte_9
, riconoscendo il debito relativo come pari a “circa 5.000,00 euro” ed allegando
[...]
i versamenti, a riprova del saldo di tale importo, per € 4.702,00.
Avuto riguardo al tenore complessivo del contratto, pertanto, le parti opponenti vi hanno dato esecuzione secondo canoni di correttezza e buona fede, non potendosi ragionevolmente postulare che la differenza di circa € 300,00, rispetto ai circa 5.000,00
( pari a 5.000,00 – 4.700,00) valga a legittimare il creditore ad agire ai sensi dell'art. 1186 c.c.
Al riguardo non appare condivisibile il richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza dal beneficio del termine si verificherebbe con la sola corretta notifica del decreto ingiuntivo opposto, senza che sia necessaria una distinta e preventiva comunicazione stragiudiziale” ( in tal senso, cfr. Cass. Civ. , Sez. I, Sent. n. 20042 del 24 settembre 2020), non essendo ravvisabili, per quanto esposto, i presupposti giuridici di cui all'art. 1186 c.c. e non potendosi prescindere dall'interpretazione del contratto secondo buona fede e correttezza, principi assurti a canoni di rilevanza costituzionale, per il tramite della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 Cost.
In tema di interpretazione del contratto, infatti, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti con la stipulazione dell'accordo, ovvero alla relativa causa concreta ( Cass. Civ. Sent. n. 28259/2024) che, nel caso de quo, va ravvisata nella risoluzione consensuale dei patti parasociali antecedenti al 14.02.2018 e nel rimborso rateale dei finanziamenti ricevuti da parti opponenti per € 160.000,00, (rispetto ai quali, l'importo di “circa 5.000.00 euro, avuto riguardo all'equilibrio economico stabilito in contratto, può qualificarsi un “di cui”).
L'obbligo di buona fede, invero, si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (Cass. Civ. Ord. n. 15707/21).
Pertanto, deve ritenersi ragionevole l'affidamento ingenerato nelle parti opponenti in ordine all'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione contemplata dall'art. 5 della scrittura privata, mediante il versamento della somma di € 4.702,00, verosimilmente corrispondente ai circa € 5.000,00, previsti nella clausola citata.
A tale conclusione è dato pervenire esaminando anche il contegno delle parti, considerato che l'importo di € 3.500,00, posto dalla a fondamento della CP_2
pretesa monitoria azionata e della supposta decadenza dal beneficio del termine,
è stato preteso a distanza di circa tre anni dalla scadenza del termine di cui all'art. 5
( 31.12.2017) e senza che fosse stata mai avanzata alcuna pretesa, in tal senso, da parte della nei confronti degli obbligati, a fronte dei chiarimenti Pt_9 Parte_9
forniti dagli opponenti in ordine all'avvenuto pagamento delle competenze ai consulenti.
Ritenere il contrario importerebbe legittimare l'esercizio di un abuso del diritto da parte del creditore.
Se infatti le applicazioni del principio di buona fede si caratterizzano “in positivo”, ossia per il fatto di imporre alle parti del rapporto contrattuale obblighi di comportamento diversi ed ulteriori rispetto a quelli negozialmente pattuiti, il fondamento solidaristico di tale principio conferisce allo stesso anche una dimensione negativa, quale limite generale alle pretese creditorie e, in generale, all'esercizio dei diritti.
L'istituto del divieto di abuso del diritto preclude al titolare di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio di esercitarla per finalità diverse da quelle per cui l'ordinamento l'ha riconosciuta ( abuso funzionale o causale), ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all'interesse perseguito con l'esercizio del diritto medesimo (abuso modale).
Il canone costituzionale di solidarietà sociale, di cui il principio di buona fede oggettiva è espressione, non svolge, in questo caso una funzione integrativa di nuovi e diversi obblighi di condotta, ma all'opposto una funzione limitativa dell'esercizio del diritto, imponendo di selezionare, fra tutti i comportamenti formalmente consentiti perché astrattamente compresi nel contenuto del diritto, quelli che risultino in concreto coerenti con la ratio dello stesso e non arrechino, nelle modalità di esercizio, un pregiudizio sproporzionato alla controparte.
Ne consegue che un diritto e, più in generale, ogni posizione giuridica soggettiva di vantaggio non può mai essere esercitato/a in modo illimitato, ma conosce, oltre ai limiti specifici eventualmente previsti dalla legge e dal negozio, un generale limite funzionale e modale, che ne riprova un esercizio scorretto, estraneo allo scopo per il quale l'ordinamento lo riconosce.
Il divieto di abuso del diritto, pertanto, presuppone il rispetto formale della norma attributiva del diritto, stigmatizzandone, piuttosto, l'utilizzazione alterata e scorretta sul piano sostanziale, in senso funzionale ovvero modale.
Sorto in virtù dell'elaborazione pretoria francese il divieto di abuso del diritto ha trovato, poi, espressa positivizzazione in molteplici ordinamenti del continente europeo, quali quello svizzero ( art. 2 c.c., ai sensi del quale il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge), quello spagnolo ( art. 7, comma 2, c.c., dove è previsto l'obbligo di esercizio del diritto conforme alle norme della buona fede), quello greco ( art. 248 c.c., che vieta l'esercizio del diritto quando si eccedano in modo manifesto i limiti imposti dalla buona fede e dal buon costume o le finalità socioeconomiche del diritto), quello olandese ( art. 13 c.c., che dispone che non si possono compiere atti di esercizio del diritto che si traducano in abuso) e soprattutto quello tedesco, che reprime l'abuso del diritto al 226 BGB, ai sensi del quale “l'esercizio del diritto è inammissibile se può avere solo lo scopo di provocare danno ad altri”.
Inoltre il divieto di abuso del diritto trova esplicito riconoscimento nell'ordinamento comunitario, che lo ha codificato in termini generali all'art. 54 della Carta di Nizza e, in termini più specifici, all'art. 102 del T.F.U.E., a tenore del quale, in tema di tutela della concorrenza, è vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese della posizione dominante dalle stesse eventualmente rivestita sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso.
La stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a partire dalle note sentenze HA e
University of UD ( cause C-255/02 e C – 419/02 e C 223/039), rese in materia tributaria, ha riconosciuto il divieto di abuso del diritto come principio generale dell'ordinamento comunitario affermando che i soggetti di diritto interni agli Stati membri non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle facoltà riconosciute dal diritto comunitario e dal diritto nazionale che vi dia applicazione.
Nell'ordinamento interno il divieto di abuso del diritto è un principio di creazione dottrinale e giurisprudenziale non essendo normato.
A partire dagli anni '70, interpretando la Carta di Nizza, la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato l'immanenza nel nostro ordinamento giuridico del principio generale del divieto dell'abuso del diritto, facendo leva sul canone di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost, nonché sui principi di buona fede e correttezza, quali estrinsecazione di tale canone nei rapporti tra privati.
Tali principi di buona fede e correttezza traggono dal proprio radicamento costituzionale una valenza direttamente precettiva sul piano giuridico imponendo a chiunque sia titolare di una posizione giuridica di vantaggio di esercitarla in un'ottica solidaristica, che prenda in considerazione e salvaguardi, nei limiti di un sacrificio apprezzabile, la sfera giuridica dei soggetti con cui entra in contatto relazionale.
Due pronunce della Suprema Corte (Cass. Civ. Sent. n° 3775 del 20 Aprile 1994, nota come “ e Cass. Civ. Sent. n° 20106 del 18.09.2009 nota come Persona_2
“ Caso Renault” hanno fissato un vademecum, rimasto inalterato nell'elaborazione giurisprudenziale successiva ( in ambito bancario, processuale sub specie di abuso del processo, contrattuale, societario) in ordine agli elementi costitutivi dell'abuso del diritto.
Segnatamente, nel novero di questi ultimi, si segnalano:
1) la titolarità di un diritto in capo a un soggetto ( diritto quale sinonimo di situazione di vantaggio, giuridicamente protetta);
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere esercitato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale fruizione concreta, anche se formalmente rispettosa della cornice attributiva di quel diritto, sia svolta, in sede sostanziale o anche processuale ( abuso del processo) secondo modalità censurabili, rispetto a un criterio di valutazione, giuridico o extra-giuridico; 4) la circostanza che, a causa di tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.
Sulla scorta di tale esegesi, impiegando un criterio di valutazione ancorato alla causa concreta della scrittura privata oggetto di causa, si ritiene che la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 4 della stessa, per l'omesso versamento di € 3.500,00 alla ( non fatturato e mai richiesto prima della Parte_9
notifica del decreto ingiuntivo opposto), comporti un sacrificio sproporzionato per le opponenti, che hanno puntualmente adempiuto alle obbligazioni stabilite nel contratto.
Ne deriva che l'inadempimento dedotto dalla ( pari ad € 3.500,00 dovuti a CP_2
non è idoneo a legittimare la declaratoria di decadenza dal Parte_9
beneficio del termine di cui all'art. 4 della scrittura privata del 14 Febbraio 2018, posto alla base del decreto monitorio.
Tanto determina l'assorbimento dell'esame dei profili afferenti al difetto di legittimazione passiva delle parti opposte, per la parte del credito ingiunto non riferibile alle stesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie le proposte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n° 3101/2022,
r.g. n° 3377/2022 emesso inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma in data
23 febbraio 2022 e, per l'effetto, revoca l'emesso decreto ingiuntivo;
condanna la a rifondere alla ed alla le spese CP_2 Parte_1 Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale e, per essa, dei rispettivi procuratori distrattari, nell'importo di € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, compenso,
c.p.a. ed i.v.a. come per Legge. Così deciso il 22 dicembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. IO ZI
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei IG. ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente Dott. IO ZI Giudice Estensore Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 26951/2022, alla quale è riunita quella annotata al R.G.A.C.C.
n°27130/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, vertente
TRA
1) con sede in Roma, Via Salaria 719, Parte_1
CF e P. I.V.A: in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Costanza n°39, presso lo studio dell'Avv. Davide Perrotta, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata con separato atto allegato all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
2) con sede legale in Roma, Via Flaminia n° 71, c.f. e p. i.v.a. CP_1 P.IVA_2
pe.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Email_2 domiciliata in Roma, Via Via di Santa Costanza n°39, presso lo studio dell'Avv.
IC TI, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata con separato atto, allegato all'atto introduttivo del giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, SI. con sede in Roma, Controparte_2 Controparte_3
Via Lisbona n. 11, CF: , elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n° 229, P.IVA_3
presso lo studio dell'Avv. Marco Donvito, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 68922613 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
All'udienza del 16 settembre 2025 comparivano l'Avv. IC TI, anche in sostituzione dell'Avv. Davide Perrotta, per e per mentre per la Parte_1 CP_4
era presente l'Avv. Valerio Salomone, in sostituzione dell'Avv. Marco Donvito. CP_2
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 06.04.2022, la Parte_1
conveniva in giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3101/2022, CP_2 r.g. n° 337772022 emesso inter partes il 23 febbraio 2022 dal Tribunale Ordinario di Roma a carico di essa opponente nonché, in solido, a carico della e dei IG.ri , CP_5 Parte_2 Parte_3 [...]
d per l'importo complessivo di € 123.370,00, oltre interessi come da domanda e Pt_4 Parte_5 spese di procedura.
A fondamento del proposto atto processuale la esponeva che: Parte_6
- con scrittura privata del 14 febbraio 2018 i IG.ri , , Parte_2 Parte_7
la Parte_5 Parte_3 Parte_4 Controparte_6 [...]
la SI.ra la e Controparte_7 Parte_8 CP_5 Parte_1
avevano consensualmente risolto tutti gli accordi a contenuto preliminare e parasociale, in precedenza perfezionatisi tra le parti, al fine di perseguire un progetto di sviluppo dei rami d'azienda a marchio mediante l'ingresso del gruppo CP_4 CP_3
nella compagine di CP_5
- oltre alla risoluzione consensuale dei predetti accordi, (art. 2) le parti avevano pattuito la restituzione rateale dei finanziamenti ricevuti (da per un importo CP_5
di € 100.000,00, erogato dalla e da Controparte_7 Parte_1
per la somma complessiva di € 60.000,00, erogata dalla SI.ra ;
[...] Parte_8
- in particolare, all'art. 3 della scrittura privata, le parti avevano disciplinato la restituzione rateale dei finanziamenti ricevuti, nei seguenti termini:
“la società ed i soci , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
si impegnano a corrispondere a (anche quale mandatario irrevocabile all'incasso Controparte_8
nominato dalla signora a fronte della cessione del credito vantato dalla stessa per totali Parte_8
€ 60.000,00) il complessivo importo di € 163.000,00 (comprensivi di interessi convenzionali sulla durata del piano di rientro) con le seguenti modalità: pagamento di una rata iniziale di € 5.320,00 ( cinquemilatrecentoventi/00) comprensivi della quota di interessi sulla durata del piano ( convenzionalmente determinata in € 2.320,00) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro 15 giorni dalla firma del presente accordo;
successive n° 216 rate mensili consecutive di pari importo di € 730,00, con decorrenza dal mese di Aprile 2018 e scadenza il giorno 5 di ogni mese di riferimento. I soci si impegnavano quali debitori e fideiussori solidalmente responsabili, garantendo e promettendo, anche personalmente, il pagamento e l'impegno assunto da . Parte_1
- al successivo art. 5, rubricato “ulteriori obblighi di di e dei soci CP_5 Parte_1
, e , le parti stabilivano l'ulteriore impegno Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 di “ a saldare integralmente gli onorari dovuti in favore dei consulenti incaricati Parte_1
dal Presidente inseriti in contabilità per circa € 5.000,00, entro e non oltre il termine Controparte_6 essenziale del 31.12.2018, pena la decadenza dal beneficio del termine di cui al precedente articolo 4”;
- tutti gli impegni assunti con la citata scrittura privata erano stati onorati da essa opponente e dai garanti, persino anticipatamente, come da documentazione versata in atti;
-in particolare le rate mensili pattuite (in totale 94) risultavano saldate con una mensilità di anticipo;
entro il termine del 31.12.2018, inoltre, erano state saldate le fatture presenti in contabilità, relative ad attività di consulenza, per complessivi € 4.702,00
(equivalenti ai circa € 5.000,00 pattuiti all'art. 5);
segnatamente, con riguardo all'obbligazione prevista da quest'ultimo articolo, Parte_1 aveva effettuato, in data 23 febbraio 2018, un primo pagamento dell' importo di € 798,00, a favore della consulente ed, il successivo 24 dicembre 2018 (entro la scadenza del termine Parte_9
pattuito, ovvero del 31.12. 2018), un secondo pagamento dell'importo di € 3.904,00, a favore della consulente Parte_10
pertanto la aveva assolto l'unico obbligo, disciplinato a suo carico dall'art. 5 Controparte_9
della scrittura, circostanza comprovata dalla documentazione versata in atti e non contestata dai creditori, nei mesi successivi alla scadenza del termine contemplato dal citato articolo;
- invero, con comunicazione Whatsapp del 13 febbraio 2019, il SI. aveva chiesto Controparte_6 aggiornamenti in merito ai pagamenti in scadenza al 31 dicembre 2018
( già saldati), ricevendone il dettaglio;
- con comunicazione via mail del 18 Aprile 2019, inoltre, uno dei garanti, il SI. aveva Parte_5
informato il SI. in ordine all'intervenuto saldo delle prestazioni di cui all'art. 5 della scrittura privata CP_3
in oggetto, senza ricevere alcun riscontro.;
- dopo circa un anno, con comunicazione del 7 febbraio 2020, la aveva comunicato a tutte le CP_2 parti la cessione, a proprio favore, del contratto, da parte della invitando le Controparte_7
parti tenute ai pagamenti a provvedere all'esecuzione delle rate in scadenza a partire dal 05.03.2020 alla cessionaria;
- a distanza di circa tre anni dal corretto adempimento di cui all'art. 5 della scrittura privata la CP_2
con PEC trasmessa il 15 dicembre 2021, aveva comunicato alle opponenti, ai garanti, nonché, per conoscenza, alla ai IG.ri e l'asserita violazione degli Controparte_8 Parte_11 Controparte_6
articoli 4 e 5, sul presupposto dell'omesso pagamento delle prestazioni professionali pari ad € 3.500,00, a favore della ed aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, invitandoli Parte_9 al pagamento dell'importo residuo;
tale comunicazione era stata trasmessa lo stesso giorno (15 dicembre 2021) in cui la aveva inviato all'opposta, anziché alle opponenti (asseritamente debitrici), Parte_9 segnalazione di mancato pagamento di corrispettivi, per assistenza amministrativa e contabile, riferita agli anni 2016 e 2017;
- con PEC del 21 dicembre 2021, in riscontro alla comunicazione del 15 dicembre 2021, IPD, IP ed i garanti avevano rappresentato all'opposta il regolare adempimento di tutte le obbligazioni disciplinate dagli articoli 3,4 e 5 della scrittura, con conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine;
- contestualmente i predetti avevano richiesto di dettagliare la presunta debenza
(di € 3.500,00), rispetto alla quale non era pervenuto alcun sollecito di pagamento da parte del presunto creditore;
- con PEC del 3 Gennaio 2022, tuttavia, l'opposta aveva confermato la fondatezza della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, sul presupposto del mancato pagamento dell'importo di € 3.500,00 alla Pt_9 Parte_9
- era illegittima ed infondata la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, nonché era inesigibile la somma azionata in via monitoria attesa la regolarità dei pagamenti effettuati e la natura meramente contabile della posta di € 3.500,00;
tanto esposto la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'Ecc. mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento dedotto dalla quale presupposto CP_2
della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e la conseguente inesigibilità del credito ingiunto;
B) per effetto dell'accoglimento del capo A) che precede, disporre e dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 3101/2022;
C) accertare e dichiarare la violazione del canone di fede buona fede in executivis, imputabile ad CP_2
e l'abuso del diritto nella fase di esecuzione del contratto e di esercizio della facoltà di dichiarare la
[...]
decadenza dal beneficio del termine;
D) accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata con la quale la ricorrente ha introdotto il procedimento monitorio opposto e, per l'effetto, condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc, con valutazione equitativa del relativo pregiudizio;
CP_2 E) accertare che la non è soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 3 della Scrittura Parte_1
Privata del 14.02.2018, al pagamento del credito ingiunto e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
F) accertare che non è debitrice - né a titolo originario Parte_1
né a titolo di accollo – per l'intero importo ingiunto e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione di per quella parte del credito ingiunto che non è riferibile alla Parte_6
odierna opponente, previa imputazione pro-quota dei pagamenti eseguiti;
G) con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi nei confronti dell'avvocato antistatario”.
Contestualmente, anche ed i garanti ( IG.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_3
proponevano autonoma opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 3101/2022. Parte_4
Tali procedimenti venivano iscritti, rispettivamente, ai numeri di ruolo: 27130/2022, promosso da Pt_1
[...
assegnato al Giudice Dott. ZI ed al N. 27240/2022 (promosso dai garanti ed assegnato al Giudice
Dott. Ruggiero).
Il procedimento promosso dall'opponente veniva, invece, rubricato al NRG: Parte_1
26951/2022 ed assegnato al Giudice Dott. Scerrato.
[ In particolare, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 8.04.2022, la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia L'Ecc. mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento dedotto da quale presupposto CP_2
della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine e la conseguente inesigibilità del credito ingiunto;
B) per effetto dell'accoglimento del capo A) che precede, disporre e dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 3101/2022;
C) accertare e dichiarare la violazione del canone di buona fede in executivis imputabile ad CP_10
l'abuso del diritto, nella fase di esecuzione del contratto e di esercizio della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine;
D) accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata, con la quale la ricorrente ha introdotto il procedimento monitorio opposto e, per l'effetto, condannare la ai sensi dell'articolo 96 cpc, con valutazione equitativa del relativo pregiudizio;
CP_2 E) In via di estremo subordine, accertare che non è debitrice, né a titolo originario, né a titolo di CP_5
accollo, per l'intero importo ingiunto e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_5
[... per quella parte del credito ingiunto che non è riferibile alla odierna opponente, previa imputazione pro quota dei pagamenti eseguiti;
F) con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi nei confronti dell'avvocato antistatario”.
Costituitasi nel giudizio rubricato al NRG: 26951/2022 ( avverso , con comparsa Parte_1
depositata il 5.10.2022, la replicava che, in allegato al contratto stipulato tra le parti CP_2
il 14.02.2018, era stata redatta la situazione contabile provvisoria al 31.12.2017, anno di riferimento per il quale risultavano circa € 7.800,00 per debiti verso fornitori e compensi dei professionisti incaricati dall'allora presidente, SI. così composti: circa € 3.500,00 per la Controparte_6 Parte_9
( conto n° 2320200101, di cui € 1.500,00 relativi al 2016 ed € 2.000,00 per il 2017), oltre ad € 355,00 + IVA, sempre in favore della predetta società per le spese di deposito bilancio in CC ( conto N. 2320010005), ovvero per anticipazioni, non a titolo di compensi ed € 3.200,00 + IVA per la per le attività Parte_10
di consulente del lavoro ( conto n° 2320010003).
Gli opponenti avevano pagato integralmente le competenze di Parte_10
ma non quelle dovute alla avendo Parte_9 per quest'ultima saldato solo le spese per i servizi effettuati presso la CC di Roma, ma non l'assistenza amministrativa e fiscale per gli anni 2016 e 2017.
In particolare, ad argomentare di essa opposta, il bonifico di € 798,00, che controparti allegavano come prova dell'avvenuto saldo della era relativo Parte_9
alle sole anticipazioni e competenze di agenzia ( composte da € 355,00 +IVA ed ulteriori
€ 355,00, relativi alle medesime competenze per deposito bilancio in CC dell'esercizio successivo, oltre
IVA ove dovuta).
In definitiva la somma di € 5.000,00 riportata nel contratto, quale stima delle spese degli onorari dei consulenti, si era rivelata una stima per difetto, per tale motivo indicata come
“circa € 5.000,00”, rivelandosi, successivamente pari ad € 6.700,00, oltre accessori di legge.
La ratio della clausola era, evidentemente, quella di tutelare i cedenti dalle sopravvenienze passive che si presentavano generalmente nelle cessioni di quote.
Tanto premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia L'Ill. mo Giudice Adito, contrariis reiectiis: “ preliminarmente concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non
è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 3101/2022, RG N: 3377/2022; condannare l'opponente ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Successivamente, con comparsa di costituzione, in data 14.10.2022, la CP_2
si costituiva nel giudizio rubricato al NRG: 27130/2022 (avverso l'opponente , così Parte_1
concludendo:
“voglia l'Ill. mo Giudice Adito, contrariis reiectis:
“ preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio al giudizio RG: 26951/2022, come sopra indicato;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 3101/2022, RG: 3377/2022; condannare l'opponente ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio”.
Successivamente all'udienza del 19.11.2023, il Giudice Dott. Remo Scerrato, nell'ambito del procedimento recante NRG: 26951/2022, aveva respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 15.03.2023 per gli eventuali provvedimenti istruttori, assegnando i termini di legge previsti dall'art. 183, sesto comma, cpc.
In data 6.12.2022 alla prima udienza di trattazione del procedimento recante
NRG: 27130/2022, dinnanzi al Dott. ZI, la aveva chiesto CP_2
la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché la riunione del processo con l'altro, rubricato al NRG: 26951/2022.
Il Giudice, ritenuta l'opportunità di consentire la trattazione unitaria di entrambi i giudizi, aveva disposto la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per i provvedimenti di competenza, precisando che il giudice assegnatario si sarebbe dovuto pronunciare sulla richiesta ex art. 648 c.p.c..
Nel frattempo le rispettive difese avevano depositato nel fascicolo di cui all'RG: 26951/2022 le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 cpc.
In data 11.01.2023, il Giudice Dott. ZI aveva fissato l'udienza di comparizione per la data del 6.02.2023, per entrambi i procedimenti (recanti rispettivamente NRG: 26951/2022 e
27130/2022).
All'udienza del 6.02.2023 i due giudizi erano stati riuniti. Quindi, all'udienza del 9.10.2023, i difensori delle parti si erano riportati alle note ex art. 183, comma 6, precedentemente depositate ed il G.I. si era riservato.
A scioglimento della riserva assunta il decidente aveva ritenuto l'ammissibilità e la rilevanza ai fini del decidere della prova testimoniale articolata dalla deducente, nonché della prova contraria, rinviando per l'escussione dei testi indicati dalle parti all'udienza dell'11.12.2023.
Espletata l'istruttoria orale, sia in prova diretta che in prova contraria, la causa, all'udienza del 16.09.2025 era stata trattenuta in decisione.
Soltanto per incidens si prendeva atto che, con riferimento al giudizio di opposizione rubricato al NRG:
27240/2022, promosso dai garanti IG.ri , e Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 incardinato dinanzi all'intestato ufficio, Giudice Dott. Ruggiero, era stata espletata CTU contabile per accertare la sussistenza del debito di cui all'art. 5 della scrittura privata del 14.02.2018 e la causa era stata rinviata all'udienza del 26.01.2026 per la precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che le eccezioni delle parti opponenti meritino accoglimento entro i limiti e per le motivazioni di seguito compendiate:
1) in primis occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, come noto in ambito giurisprudenziale, deve essere inquadrata quale fase ulteriore ed eventuale del giudizio monitorio (Cass. Civ. Sent. n. 7448 del 07 luglio1993).
Tale corrente interpretativa e' stata superata da molteplici pronunce del giudice di legittimità che hanno professato “l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione” (Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n° 9769 del 18 luglio 2001; in senso conforme Cass. Civ. S.S.U.U Sent. n° 1828 del 18 Febbraio 2000; Cass. Civ.
Sent. n°7418 del 13 luglio 1999 e Cass. Civ. Sent, 27 Novembre 1999 n. 13281).
A tali sentenze ha fatto seguito un ulteriore indirizzo secondo cui l'opposizione dovrebbe considerarsi un giudizio di cognizione autonomo rispetto al procedimento monitorio, in quanto non teso al mero controllo della legittimità del decreto ingiuntivo emesso, ma all'analisi del rapporto giuridico, alla base dello stesso (cfr. Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n° 20604 del 30 luglio 2008 e Cass. Civ. Sent. n° 19246 del 09 settembre 2010).
Con la pronuncia n. 19596 del 18 settembre 2020 l Parte_12
ha condiviso il risalente orientamento che qualificava l'opposizione a decreto ingiuntivo sub specie di seconda fase di un procedimento già pendente, suddiviso in due segmenti: la prima a cognizione sommaria e la seconda (eventuale) a cognizione piena.
Nell'ambito di quest'ultima, una volta instaurato il contraddittorio, si apre, quindi, un giudizio ordinario di cognizione, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori.
Di conseguenza oggetto del giudizio di opposizione non è la validità e la legittimità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Pertanto il preteso credito dell' intimante (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato a prescindere dall'esistenza o persistenza del presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Tali principi in materia di onere della prova sono stati confermati da alcune recenti pronunce, che si sono espresse, in particolare, in ordine alla rilevanza probatoria delle fatture prodotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La sentenza n. 17050 del 05.08.2011, della II Sezione della Cassazione Civile, ha ribadito il principio per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio fornire la prova del relativo fatto costitutivo.
La richiamata pronuncia ha chiarito, altresì, che la fattura commerciale è annoverabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, qualora tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione, la fattura, sebbene annotata nei libi contabili obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche, assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata. Invero un documento proveniente dalla parte che intenda giovarsene non può costituire prova a favore della stessa, né determinare un inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltre che alla sua esistenza.
Su altro versante, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei rispettivi oneri allegatori e probatori, occorre ribadire che nell'azione di adempimento, come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio, il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte
(negoziale o legale ) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'esecuzione della prestazione a proprio carico e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che deve essere meramente allegato, dovendo essere quest'ultimo, ovvero il debitore convenuto
(opponente) a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa ( cfr. ex pluribus, Cass. Civ. S.S.U.U. n° 13533/2001; Cass. Civ. Sent. n° 826/2015).
Trasponendo i suesposti principi di diritto al caso oggetto di indagine mette conto evidenziare che la società intimante ha posto a fondamento della domanda monitoria l'asserito inadempimento, da parte delle opponenti, dell'assunta obbligazione di provvedere a saldare integralmente gli onorari dovuti, a favore dei consulenti incaricati dal Dott. inseriti in contabilità per “circa € 5.000,00”, entro Controparte_6
e non oltre il termine essenziale del 31.12.2018, pena la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 4 della scrittura privata versata in atti.
La ha, inoltre, allegato la comunicazione del 15.12.2021, ricevuta CP_2
dalla ma mai inviata alle parti opponenti dalla predetta società, Parte_9
precisando che non risultavano pagati i compensi spettanti alla stessa, relativi all'assistenza amministrativa e contabile per gli anni 2016-2017.
A riprova della debenza di tali compensi la società opposta ha allegato la situazione contabile provvisoria al 31.12.2017.
Sulla base di quest'ultima evidenza gli odierni opponenti avrebbero saldato le sole competenze di società consulente del lavoro, pari ad € 3.200,00 + IVA, Parte_10
ma non quelle della ammontanti ad € 3.500,00, avendo Parte_9
per quest'ultima saldato solo le spese per i servizi effettuati presso la CC di Roma, ma non l'assistenza amministrativa e contabile prestata dalla società per le annualità
2016 e 2017.
Da ultimo la ha eccepito che la somma di € 5.000,00, riportata CP_2
nel contratto, quale stima delle spese degli onorari dei consulenti, si era rivelata una stima per difetto (per tale motivo sarebbe stata indicata come “circa € 5.000,00”), rivelandosi poi pari ad € 6.700,00, oltre accessori di legge.
In ogni caso, l'importo che gli opponenti avevano saldato pari ad € 3.904,00 era corrispondente ad € 3.200,00, oltre IVA.
Al contrario le società opponenti, a riprova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 5 della scrittura privata, avevano allegato un primo versamento dell'importo di € 798,00, a favore di effettuato Parte_9
in data 23 febbraio 2018, subito dopo la sottoscrizione dell'accordo ed un secondo pagamento di € 3.904,00, a favore di in data 24 dicembre 2018, Parte_10
per un totale di € 4.702,00, corrisposti entro la scadenza del termine contemplato dal citato articolo ( 31.12.2018).
Tanto premesso, tenuto conto delle contrapposte tesi delle parti, opina il Collegio che la clausola di cui all'art. 5 della scrittura privata del 14.02.2018, debba essere interpretata in stretta relazione alla ivi richiamata contabilità, al fine di superare l'eccezione di invalidità della clausola, sollevata da parti opponenti, per assoluta genericità ( stante il richiamo all'importo di “circa € 5.000,00”.).
Orbene, esaminando la contabilità al 31.12.2017 di Parte_1
risulta il riferimento, tra le passività, alla per € 3.904,00 ed Parte_10
alla per € 399,00.( somme pagate, che non risultano oggetto di Parte_9
contesa).
L'opposta ha eccepito che la somma di € 399,00 si sarebbe riferita ai rimborsi di anticipazioni e non al compenso per l'assistenza amministrativa e fiscale, non pagata, prestata dalla Parte_9
Occorre al riguardo rilevare che la mera indicazione, nella citata contabilità al 31.12.2017, tra le passività, di “fatture da ricevere ass.za amm.va e contabile” e dell'importo di € 3.500,00, sulla stessa riga, non costituisce prova dell'esigibilità di un credito di tale importo, alla data del 31.12.2018 (prevista dall'art. 5 della scrittura privata). Ed invero, nel citato articolo, vi era l'espresso riferimento all'importo di circa 5.000,00 euro, quale parametro di verosimile determinazione della prestazione assunta e contrattualmente dovuta.
Appare, pertanto, attendibile che l'obbligazione assunta da Parte_1
fosse in tali limiti circoscritta.
Tale interpretazione risulta corroborata anche dal senso letterale delle espressioni di cui al citato articolo: “ ..Onorari dovuti.. Inseriti in contabilità per circa € 5.000,00.”.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, volendo interpretare la clausola in combinato disposto con le altre clausole contrattuali, non risulta che la stessa fosse finalizzata a tutelare da possibili sopravvenienze passive, che la
[...]
dapprima e la ( dopo la cessione dei crediti) avessero Controparte_7 CP_2
comunicato alle parti opponenti, entro il 31.12.2018, ovvero entro il termine di cui al citato articolo 5 della scrittura privata.
Esaminando, inoltre, il contegno delle parti, il sollecito di pagamento della sul quale la parte opposta ha fondato la pretesa monitoria, è Parte_9
datato 15.12.2021, ovvero circa tre anni dopo la scadenza del termine per l'adempimento previsto all'art. 5 sopra richiamato.
La richiesta di pagamento de qua, peraltro, è stata rivolta alla e non già alla CP_2
società debitrice , che non è stata posta a conoscenza in Parte_1
ordine alla debenza dell'ulteriore importo di € 3.500,00, rispetto agli onorari inseriti in contabilità e non ha potuto, conseguentemente, adempiere al pagamento di tale ulteriore importo, entro il termine previsto contrattualmente (31.12.2017).
Ne consegue che l'asserito credito di € 3.500,00 non costituiva un'obbligazione esigibile alla data del 31.12.2018, idonea a fondare l'azionata pretesa monitoria.
Le osservazioni svolte risultano confermate dagli esiti dell'istruttoria espletata nel corso dei giudizi riuniti: riguardo alla prova orale persino i testi indicati dalla ( IG.ri e ) hanno confermato CP_2 Testimone_1 Testimone_2
che l'espressione “ fatture da ricevere per assistenza amministrativa - € 3.500,00” costituiva una mera previsione contabile interna, mai seguita dall'emissione di fattura né da richiesta di pagamento”.
La deposizione del SI. , resa all'udienza del 11.12.2023, nella qualità Testimone_2
di Amministratore Unico della ha confermato che il debito Parte_9 degli opponenti fosse pari ad € 3.500,00, ma non che tale importo fosse mai stato richiesto alla prima del 31.12.2017 ovvero in epoca successiva. Controparte_11
In ogni caso l'elaborato peritale redatto dal Dott. , Persona_1
reso nell'ambito del giudizio rubricato al NRG: 27240/2022, prodotto da entrambe le parti opponenti nell'ambito dei giudizi riuniti, ha accertato che la voce
“fatture da ricevere per assistenza amministrativa- 3.500,00” non trovava alcun riscontro in documenti contabili o contrattuali e che la situazione patrimoniale al 31.12.2017 era una “bozza provvisoria non idonea a fondare una pretesa creditoria”.
Pertanto la pretesa creditoria di fondata su una posta contabile CP_2
non fatturata, mai richiesta a parti opponenti e, in quanto tale, inesigibile alla data del 31.12.2018, risulta infondata.
Ne consegue l'illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 4 della scrittura privata.
Come noto, invero, uno dei presupposti per l'azionabilità del rimedio di cui all'art. 1186 c.c., è costituito dalla situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, che renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purchè idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore e deve essere valutato con riferimento al momento della decisione.
( Nella specie, la Suprema Corte, II Sezione, con sentenza n. 24330 del 18 novembre
2011, ha confermato la pronuncia di merito, che aveva escluso la legittimità della richiesta di decadenza del debitore dal beneficio del termine, avendo valutato che il mancato versamento di alcune rate del prezzo di una compravendita, accompagnata dalla spedizione di una lettera da parte del debitore, che motivava il rifiuto di onorare le rate del debito, con riferimento specifico a pretesi inadempimenti della creditrice, non costituisse, di per sé, segno rivelatore di uno stato di sbilancio economico).
Applicando le coordinate interpretative sottese alla citata sentenza alla fattispecie appare evidente che difetta il presupposto giuridico per l'esercizio del diritto di cui all'art. 1186 c.c., non avendo parte opposta eccepito lo stato di insolvenza di né la diminuzione delle garanzie offerte, appunto, Parte_1
dai garanti, ( nonché i soci IG.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_5 Pt_3
e , rispetto all'adempimento delle obbligazioni previste dal citato
[...] Parte_4
articolo 5 della scrittura privata in oggetto.
Per contro le parti opponenti:
- hanno reso in atti la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2 della scrittura privata, mediante il versamento delle rate stabilite anche anticipatamente rispetto al termine contrattualmente previsto, nonché della rata iniziale;
- hanno soddisatto l'obbligazione di cui al successivo articolo 5, avente ad oggetto il pagamento delle competenze dovute ai consulenti ( e Parte_10 Parte_9
, riconoscendo il debito relativo come pari a “circa 5.000,00 euro” ed allegando
[...]
i versamenti, a riprova del saldo di tale importo, per € 4.702,00.
Avuto riguardo al tenore complessivo del contratto, pertanto, le parti opponenti vi hanno dato esecuzione secondo canoni di correttezza e buona fede, non potendosi ragionevolmente postulare che la differenza di circa € 300,00, rispetto ai circa 5.000,00
( pari a 5.000,00 – 4.700,00) valga a legittimare il creditore ad agire ai sensi dell'art. 1186 c.c.
Al riguardo non appare condivisibile il richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza dal beneficio del termine si verificherebbe con la sola corretta notifica del decreto ingiuntivo opposto, senza che sia necessaria una distinta e preventiva comunicazione stragiudiziale” ( in tal senso, cfr. Cass. Civ. , Sez. I, Sent. n. 20042 del 24 settembre 2020), non essendo ravvisabili, per quanto esposto, i presupposti giuridici di cui all'art. 1186 c.c. e non potendosi prescindere dall'interpretazione del contratto secondo buona fede e correttezza, principi assurti a canoni di rilevanza costituzionale, per il tramite della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 Cost.
In tema di interpretazione del contratto, infatti, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti con la stipulazione dell'accordo, ovvero alla relativa causa concreta ( Cass. Civ. Sent. n. 28259/2024) che, nel caso de quo, va ravvisata nella risoluzione consensuale dei patti parasociali antecedenti al 14.02.2018 e nel rimborso rateale dei finanziamenti ricevuti da parti opponenti per € 160.000,00, (rispetto ai quali, l'importo di “circa 5.000.00 euro, avuto riguardo all'equilibrio economico stabilito in contratto, può qualificarsi un “di cui”).
L'obbligo di buona fede, invero, si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (Cass. Civ. Ord. n. 15707/21).
Pertanto, deve ritenersi ragionevole l'affidamento ingenerato nelle parti opponenti in ordine all'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione contemplata dall'art. 5 della scrittura privata, mediante il versamento della somma di € 4.702,00, verosimilmente corrispondente ai circa € 5.000,00, previsti nella clausola citata.
A tale conclusione è dato pervenire esaminando anche il contegno delle parti, considerato che l'importo di € 3.500,00, posto dalla a fondamento della CP_2
pretesa monitoria azionata e della supposta decadenza dal beneficio del termine,
è stato preteso a distanza di circa tre anni dalla scadenza del termine di cui all'art. 5
( 31.12.2017) e senza che fosse stata mai avanzata alcuna pretesa, in tal senso, da parte della nei confronti degli obbligati, a fronte dei chiarimenti Pt_9 Parte_9
forniti dagli opponenti in ordine all'avvenuto pagamento delle competenze ai consulenti.
Ritenere il contrario importerebbe legittimare l'esercizio di un abuso del diritto da parte del creditore.
Se infatti le applicazioni del principio di buona fede si caratterizzano “in positivo”, ossia per il fatto di imporre alle parti del rapporto contrattuale obblighi di comportamento diversi ed ulteriori rispetto a quelli negozialmente pattuiti, il fondamento solidaristico di tale principio conferisce allo stesso anche una dimensione negativa, quale limite generale alle pretese creditorie e, in generale, all'esercizio dei diritti.
L'istituto del divieto di abuso del diritto preclude al titolare di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio di esercitarla per finalità diverse da quelle per cui l'ordinamento l'ha riconosciuta ( abuso funzionale o causale), ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all'interesse perseguito con l'esercizio del diritto medesimo (abuso modale).
Il canone costituzionale di solidarietà sociale, di cui il principio di buona fede oggettiva è espressione, non svolge, in questo caso una funzione integrativa di nuovi e diversi obblighi di condotta, ma all'opposto una funzione limitativa dell'esercizio del diritto, imponendo di selezionare, fra tutti i comportamenti formalmente consentiti perché astrattamente compresi nel contenuto del diritto, quelli che risultino in concreto coerenti con la ratio dello stesso e non arrechino, nelle modalità di esercizio, un pregiudizio sproporzionato alla controparte.
Ne consegue che un diritto e, più in generale, ogni posizione giuridica soggettiva di vantaggio non può mai essere esercitato/a in modo illimitato, ma conosce, oltre ai limiti specifici eventualmente previsti dalla legge e dal negozio, un generale limite funzionale e modale, che ne riprova un esercizio scorretto, estraneo allo scopo per il quale l'ordinamento lo riconosce.
Il divieto di abuso del diritto, pertanto, presuppone il rispetto formale della norma attributiva del diritto, stigmatizzandone, piuttosto, l'utilizzazione alterata e scorretta sul piano sostanziale, in senso funzionale ovvero modale.
Sorto in virtù dell'elaborazione pretoria francese il divieto di abuso del diritto ha trovato, poi, espressa positivizzazione in molteplici ordinamenti del continente europeo, quali quello svizzero ( art. 2 c.c., ai sensi del quale il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge), quello spagnolo ( art. 7, comma 2, c.c., dove è previsto l'obbligo di esercizio del diritto conforme alle norme della buona fede), quello greco ( art. 248 c.c., che vieta l'esercizio del diritto quando si eccedano in modo manifesto i limiti imposti dalla buona fede e dal buon costume o le finalità socioeconomiche del diritto), quello olandese ( art. 13 c.c., che dispone che non si possono compiere atti di esercizio del diritto che si traducano in abuso) e soprattutto quello tedesco, che reprime l'abuso del diritto al 226 BGB, ai sensi del quale “l'esercizio del diritto è inammissibile se può avere solo lo scopo di provocare danno ad altri”.
Inoltre il divieto di abuso del diritto trova esplicito riconoscimento nell'ordinamento comunitario, che lo ha codificato in termini generali all'art. 54 della Carta di Nizza e, in termini più specifici, all'art. 102 del T.F.U.E., a tenore del quale, in tema di tutela della concorrenza, è vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese della posizione dominante dalle stesse eventualmente rivestita sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso.
La stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a partire dalle note sentenze HA e
University of UD ( cause C-255/02 e C – 419/02 e C 223/039), rese in materia tributaria, ha riconosciuto il divieto di abuso del diritto come principio generale dell'ordinamento comunitario affermando che i soggetti di diritto interni agli Stati membri non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle facoltà riconosciute dal diritto comunitario e dal diritto nazionale che vi dia applicazione.
Nell'ordinamento interno il divieto di abuso del diritto è un principio di creazione dottrinale e giurisprudenziale non essendo normato.
A partire dagli anni '70, interpretando la Carta di Nizza, la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato l'immanenza nel nostro ordinamento giuridico del principio generale del divieto dell'abuso del diritto, facendo leva sul canone di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost, nonché sui principi di buona fede e correttezza, quali estrinsecazione di tale canone nei rapporti tra privati.
Tali principi di buona fede e correttezza traggono dal proprio radicamento costituzionale una valenza direttamente precettiva sul piano giuridico imponendo a chiunque sia titolare di una posizione giuridica di vantaggio di esercitarla in un'ottica solidaristica, che prenda in considerazione e salvaguardi, nei limiti di un sacrificio apprezzabile, la sfera giuridica dei soggetti con cui entra in contatto relazionale.
Due pronunce della Suprema Corte (Cass. Civ. Sent. n° 3775 del 20 Aprile 1994, nota come “ e Cass. Civ. Sent. n° 20106 del 18.09.2009 nota come Persona_2
“ Caso Renault” hanno fissato un vademecum, rimasto inalterato nell'elaborazione giurisprudenziale successiva ( in ambito bancario, processuale sub specie di abuso del processo, contrattuale, societario) in ordine agli elementi costitutivi dell'abuso del diritto.
Segnatamente, nel novero di questi ultimi, si segnalano:
1) la titolarità di un diritto in capo a un soggetto ( diritto quale sinonimo di situazione di vantaggio, giuridicamente protetta);
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere esercitato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale fruizione concreta, anche se formalmente rispettosa della cornice attributiva di quel diritto, sia svolta, in sede sostanziale o anche processuale ( abuso del processo) secondo modalità censurabili, rispetto a un criterio di valutazione, giuridico o extra-giuridico; 4) la circostanza che, a causa di tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.
Sulla scorta di tale esegesi, impiegando un criterio di valutazione ancorato alla causa concreta della scrittura privata oggetto di causa, si ritiene che la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 4 della stessa, per l'omesso versamento di € 3.500,00 alla ( non fatturato e mai richiesto prima della Parte_9
notifica del decreto ingiuntivo opposto), comporti un sacrificio sproporzionato per le opponenti, che hanno puntualmente adempiuto alle obbligazioni stabilite nel contratto.
Ne deriva che l'inadempimento dedotto dalla ( pari ad € 3.500,00 dovuti a CP_2
non è idoneo a legittimare la declaratoria di decadenza dal Parte_9
beneficio del termine di cui all'art. 4 della scrittura privata del 14 Febbraio 2018, posto alla base del decreto monitorio.
Tanto determina l'assorbimento dell'esame dei profili afferenti al difetto di legittimazione passiva delle parti opposte, per la parte del credito ingiunto non riferibile alle stesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie le proposte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n° 3101/2022,
r.g. n° 3377/2022 emesso inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma in data
23 febbraio 2022 e, per l'effetto, revoca l'emesso decreto ingiuntivo;
condanna la a rifondere alla ed alla le spese CP_2 Parte_1 Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale e, per essa, dei rispettivi procuratori distrattari, nell'importo di € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, compenso,
c.p.a. ed i.v.a. come per Legge. Così deciso il 22 dicembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. IO ZI
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo