Articolo 7 della Legge 21 aprile 1983, n. 124
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 maggio 1983
Art. 7.
Sono fatte salve le posizioni in ruolo acquisite o da acquisire per effetto dell'attribuzione dei vantaggi di carriera, ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 320 , conseguenti al superamento del corso superiore di polizia tributaria negli anni 1981 e 1982.
In deroga a quanto disposto dalla legge 3 maggio 1971, n. 320 , agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria o che terminino detto corso nel periodo transitorio dal 1983 al 1985 i vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria sono attribuiti anche nel ruolo di tenente colonnello nella misura pari ad un quarto dell'organico del grado di maggiore ridotto del 5 per cento.
Entrata in vigore il 11 maggio 1983