CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3864/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Vincenzo Lamberti Fabbr A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 002534 2807 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964326319547 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964038837718 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli dall'Agente della Riscossione, per tassa automobilistica anno 2019, esponendo i motivi di impugnativa.
Si costituivano in giudizio la Regione Campania e l'ADER di Caserta, che contestavano il contenuto del ricorso e depositavano documentazione probatoria.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026, di cui veniva dato regolare avviso alle parti.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di accertamento posti a base della cartella di pagamento,
e quindi l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica oggetto dell'iscrizione a ruolo, deducendo che dalla data dell'asserita notifica della cartella sono trascorsi ben più di tre anni.
L'art. 5 del D.L. n.953/82 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n 53, e successivamente modificato dalla L. n.60 del 1986, sancisce che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
L'ente resistente costituito ha al contrario dimostrato di aver ritualmente notificato in data 18.7.2022 a mezzo del servizio postale i due avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata. Dalle relate in atti risulta che le notifiche furono effettuate direttamente al destinatario Nominativo_1.
Si osserva, in ordine alla ritualità della suddetta notifica, che essa fu regolarmente e ritualmente eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, come la legge consente all'amministrazione finanziaria, e quindi senza l'intervento di un pubblico ufficiale notificatore..
Consegue, come costantemente afferma la Corte Suprema, che si applicano le forme meno rigorose previste dal Regolamento postale, e non anche quelle più stringenti previste dalla legge per le notifiche eseguite dall'ufficiale notificatore che si avvale del servizio postale.
Dunque per il credito in esame non è ancora maturata la prescrizione;
lo stesso è quindi perfettamente esigibile.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione
Campania e dell'ADER, costituitesi in giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in E. 200,00 per ciascuno dei suddetti enti resistenti, oltre oneri come per legge.
Caserta, 12.1.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3864/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Vincenzo Lamberti Fabbr A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 002534 2807 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964326319547 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964038837718 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli dall'Agente della Riscossione, per tassa automobilistica anno 2019, esponendo i motivi di impugnativa.
Si costituivano in giudizio la Regione Campania e l'ADER di Caserta, che contestavano il contenuto del ricorso e depositavano documentazione probatoria.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026, di cui veniva dato regolare avviso alle parti.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di accertamento posti a base della cartella di pagamento,
e quindi l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica oggetto dell'iscrizione a ruolo, deducendo che dalla data dell'asserita notifica della cartella sono trascorsi ben più di tre anni.
L'art. 5 del D.L. n.953/82 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n 53, e successivamente modificato dalla L. n.60 del 1986, sancisce che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
L'ente resistente costituito ha al contrario dimostrato di aver ritualmente notificato in data 18.7.2022 a mezzo del servizio postale i due avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata. Dalle relate in atti risulta che le notifiche furono effettuate direttamente al destinatario Nominativo_1.
Si osserva, in ordine alla ritualità della suddetta notifica, che essa fu regolarmente e ritualmente eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, come la legge consente all'amministrazione finanziaria, e quindi senza l'intervento di un pubblico ufficiale notificatore..
Consegue, come costantemente afferma la Corte Suprema, che si applicano le forme meno rigorose previste dal Regolamento postale, e non anche quelle più stringenti previste dalla legge per le notifiche eseguite dall'ufficiale notificatore che si avvale del servizio postale.
Dunque per il credito in esame non è ancora maturata la prescrizione;
lo stesso è quindi perfettamente esigibile.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione
Campania e dell'ADER, costituitesi in giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in E. 200,00 per ciascuno dei suddetti enti resistenti, oltre oneri come per legge.
Caserta, 12.1.2026
Il giudice monocratico