Art. 5. Attribuzione di funzioni 1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al capo del Dipartimento.
3. Agli uffici e servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
5. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento, conferendone la responsabilita', ove necessario in relazione al rilievo della struttura, a personale con qualifica di consigliere, di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400 .
7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge di cui al comma precedente, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 28 della medesima legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".
- La tabella A allegata alla legge n. 400/1988 e' la seguente:
"TABELLA A (articoli 30, 31, 32 e 38) ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Esperti e
consiglieri
Comandati e a tempo
In ruolo fuori ruolo parziale
-- -- --
Dirigente generale, livelli
B e C, e qualifiche
equiparate . . . . . . . . 34 * 20 )
Dirigente superiore. . . . . 55 30 ) 104
Primo dirigente . . . . . . 80 45 )
--- ---
Totale. . . 169 95
------------
(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 400/1988 prevede che: "L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri".
2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al capo del Dipartimento.
3. Agli uffici e servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
5. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento, conferendone la responsabilita', ove necessario in relazione al rilievo della struttura, a personale con qualifica di consigliere, di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400 .
7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge di cui al comma precedente, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 28 della medesima legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".
- La tabella A allegata alla legge n. 400/1988 e' la seguente:
"TABELLA A (articoli 30, 31, 32 e 38) ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Esperti e
consiglieri
Comandati e a tempo
In ruolo fuori ruolo parziale
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Dirigente generale, livelli
B e C, e qualifiche
equiparate . . . . . . . . 34 * 20 )
Dirigente superiore. . . . . 55 30 ) 104
Primo dirigente . . . . . . 80 45 )
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Totale. . . 169 95
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(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 400/1988 prevede che: "L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri".