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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CUCCARO MICHELE, Giudice
DEMOZZI ANDREA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terragnolo - Frazione Piazza N. 14 38060 Terragnolo TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90 IMIS 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via preliminare dichiarare illegittimo l'accertamento impugnato per le motivazioni esposte sub motivo I;
- in subordine disporre la disapplicazione delle sanzioni irrogate per le argomentazioni esposte nei motivi sub. II;
- in via ulteriormente subordinata, voler rideterminare la quantificazione della sanzione irrogata in applicazione dell'istituto della continuazione (motivo III) -riquantificare gli interessi indicati nell'accertamento per motivazioni esposte nel motivo IV.
Resistente/Appellato: voler rigettare il ricorso poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
Il tutto con ogni conseguente effetto rispetto agli atti impugnati;
in ogni caso: con rifusione di compensi, oltre 15% spese generali, Cnpa e Iva ex lege.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda processuale vede ricorrente la Ricorrente_1 in quanto comproprietaria dell'impianto per la produzione di energia elettrica denominata Centrale_1, ubicata in parte nel territorio catastale del Comune di Terragnolo.
Plurime sono state le vicende processuali che hanno avuto ad oggetto la determinazione della rendita catastale dell'impianto di produzione di energia elettrica in argomento, che peraltro in alcune occasioni hanno visto rimanere contumace la Società oggi ricorrente.
Appare comunque superfluo qui ripercorrere tutta la vicenda, peraltro compiutamente e correttamente riportata negli atti introduttivi del giudizio, se non - in prosieguo e per quanto qui interessa - per il richiamo della sentenza che ha – in parte – dato origine [anche] alla presente vertenza. Ciò in ragione del primo motivo di ricorso, che riguarda la decadenza dal potere di accertamento del Comune resistente che, laddove accolto, escluderebbe la necessità di ogni considerazione in ordine agli altri motivi ed alle pregresse vicende processuali.
Per quanto qui di interesse la Società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo al tributo IMIS dovuto per l'anno 2019, proponendo quattro motivi di ricorso così riassunti:
I Motivo Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 74 della L. 342/2000 nonché per decadenza dell'azione accertatrice avendo il Comune Controparte notificato l'atto impugnato oltre i termini di decadenza stabiliti dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dall'art. 10 della Legge Provinciale della
Provinciale Autonoma di Trento n. 14/2014 e dell'art. 157 del DL 30/2020 nonché in violazione dei principi di certezza del diritto e legalità.
II Motivo Illegittimità delle sanzioni irrogate nell'accertamento impugnato per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997 non essendo imputabile alla Ricorrente alcun comportamento doloso o colposo dato che la maggiore imposta richiesta è stata determinata sulla base di una rendita attribuita nel 2013 e rideterminata da codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento ad esito di un giudizio conclusosi solo nel 2023.
III Motivo Illegittimità delle sanzioni irrogate dal Comune nella misura in cui il Comune non ha provveduto ad applicare l'istituto della continuazione prescritto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997.
IV Motivo Illegittimità degli interessi calcolati in quanto decorsi ulteriormente per negligenza del Comune ha in precedenza notificato lo stesso accertamento ad un soggetto privo di soggettività passiva d'imposta. Dopo aver richiamato i presupposti in fatto, ivi comprese le sentenze già pronunciate da questa Corte (sentt.
n. 15/02/2023 e n. 276/02/2024) , riferibili alla determinazione del valore catastale, ed aver in prima istanza eccepito la decadenza del Comune dal potere impositivo, o meglio di accertamento, in ragione dell'avvenuto decorso del quinquennio entro il quale poter esercitare tale potere, la ricorrente ha anche sostenuto l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per non essere ascrivibile ad essa alcuna responsabilità in quanto la rendita catastale in ragione della quale è oggi pretesa la differenza di tributo è stata determinata in epoca posteriore all'anno al quale l'accertamento fa riferimento. Contesta l'illegittimità delle sanzioni applicate anche in ragione della mancata applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 12 D. L.vo 472/1997, ed infine chiede dichiararsi l'illegittimità degli interessi calcolati in quanto parte del decorso del tempo ha avuto origine in errori ascrivibili al Comune che aveva in precedenza notificato lo stesso accertamento ad un soggetto privo di soggettività passiva d'imposta.
Si costituiva ritualmente il Comune di Terragnolo che contestava punto a punto le avverse argomentazioni, fondandosi principalmente sull'interpretazione della sentenza di questa Commissione Tributaria di primo grado n. 276/2024 divenuta definitiva. Osservava al riguardo come la Ricorrente_1 S.P.A. [al momento del ricorso] non potesse sindacare i presupposti dell'avviso di accertamento in quanto esso trova fondamento in due giudicati che si sono formati anche a fronte dell'inerzia (id est: contumacia) della medesima ricorrente e, successivamente, della mancata impugnazione delle decisioni. Aggiungeva come la sentenza n. 15/2023 fosse precisa nel definire l'effetto retroattivo dell'accertamento ivi svolto, avendo precisato che “il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo [qui determinato] potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta data del 30.12.2012”(cfr. par. 13 diritto) e come la sentenza n. 276/2024, nel richiamare il citato principio di diritto, fosse altresì chiara nell'affermare che il
Comune ha “legittimamente atteso la definizione della presente vicenda processuale per poter (…) pretendere il tributo (…)”. Le citate sentenze avrebbero dunque svolto un accertamento sul “medesimo rapporto giuridico e sostanziale che forma oggetto dell'odierno giudizio”, vale a dire la corretta determinazione della rendita catastale e, di conseguenza, la corretta quantificazione dell'imposta da versare al Comune.”
Parte resistente conclude sul punto affermando che i giudicati formatisi costituiscono: (i) esatta risposta alle domande delle parti e (ii) la “regola del caso particolare”, che non è derogabile né dalle Parti né dal Giudice.
Da quanto premesso parte resistente deduceva la tempestività dell'emissione e della notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Al riguardo osservava come fosse di rilievo nel caso di specie l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che prevedeva la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020, e quindi per gg. 85, il che rendeva tempestiva la notifica de quo.
Quanto ai motivi di ricorso afferenti gli interessi contestava che vi fossero errori nella considerazione degli importi dovuti o nell'applicazione dei criteri di calcolo, in quanto il Comune si era limitato a considerare i valori dovuti ed a sottrarre quanto già versato dalla contribuente, e su quelle somme aveva calcolato gli interessi. L'ammontare degli interessi derivava ex lege, né vi era “spazio” per l'invocata applicazione dell'istituto della “continuazione” ex art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/1997 valutando il richiamo a tale norma “del tutto inconferente per il caso di specie” essendo oggetto di giudizio un solo avviso di accertamento riferito ad una sola annualità. Il motivo sarebbe in ogni caso inammissibile, poiché formulato in modo generico ed impreciso.
Parte resistente così concludeva: “… voler rigettare il ricorso poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Il tutto con ogni conseguente effetto rispetto agli atti impugnati;
in ogni caso: con rifusione di compensi, oltre 15% spese generali, Cnpa e Iva ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e vada respinto. Occorre preliminarmente osservare, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che risulta incontroverso che il Comune di Terragnolo abbia notificato l'avviso di accertamento n. 90 qui impugnato, a ½ pec, in data 13 marzo 2025.
Si ritiene non deducibile in dubbio che il Comune avesse, al momento di emissione del provvedimento, facoltà di accertamento e di riscossione del tributo nei termini accertati dalle sentenze n. 15/02/2023 e n.
276/02/2024, benché la determinazione del tributo fosse avvenuta, sulla base del giudicato delle predette decisioni, in epoca successiva al periodo di imposta.
Sul punto soccorre giurisprudenza della Suprema Corte (cfr sent. Cass. Civ. n. 4613/2018) che afferma: “in tema d'ICI, l'art. 74 della I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita” (Cass. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753;
Sez. U, Sentenza n. 3160/11; Cass.23600/11).
In altri termini la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto (oltre che per l'impugnazione da parte del contribuente) per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'Ici; e ciò con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata. Così continua la citata decisione: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, Il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 (…) è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento.
La Suprema Corte afferma che “… il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell'atto con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica”. (Cass. 13443/12; così Cass. 20775/05).”
Appare altresì evidente, ritiene la Corte, che l'Ente fosse non solo nella condizione, ma nel dovere di riscuotere il tributo nella misura vigente al momento dell'emissione del provvedimento di accertamento.
Risulta del tutto pacifico, e ne dà atto anche la ricorrente nei suoi atti, che l'Ente titolare del tributo possa procedere a riscossione, ai sensi dell'art. 10 della Legge Provinciale n.14/2014 “entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento (…). Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni”.
Orbene nel caso di specie il predetto termine quinquennale risulta prorogato di ulteriori gg. 85 ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del D.L. 17.3.2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevede: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”.
Tale proroga dei termini, revocata solo a far data dal 31.12.2025 dall'art. 22 del D. L.vo n. 81 del 2025, rende legittimi e correttamente notificati i provvedimenti di accertamento per l'anno di imposta 2019 notificati entro il 26 marzo 2025. La notifica del provvedimento impugnato è dunque corretta, ovvero eseguita nei termini di legge, perché avvenuta - pacificamente - il 13 marzo 2025.
Quanto alle sanzioni applicate che, per il secondo motivo di ricorso, risulterebbero illegittime per la presenza di una legittima erronea interpretazione da parte della contribuente, ovvero per carenza di suo comportamento colposo e tanto più doloso, si ritiene che l'errore rappresentato - peraltro in forma del tutto generica - non sia rilevante
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza." (Cass. Civ. sez. V n. 2139 del 2020).
Questa Corte si uniforma poi alla giurisprudenza consolidata secondo la quale il giudice ha il potere di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione solo laddove il contribuente abbia allegato e provato che sia incorso in errore a causa di una inevitabile equivocità interpretativa delle norme applicabili. Risulta al riguardo pacifico che la
“causa di giustificazione” non sia rilevabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria, ma incomba sulla parte uno specifico onere probatorio, che non si ritiene sia stato adempiuto nella presente vicenda processuale.
Né si ritiene si verta in condizioni di obiettiva incertezza sulla portata delle norme invocate ed applicabili, situazione che si realizza nell'ipotesi nella quale la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.
Quanto infine agli interessi applicati si ritiene che il provvedimento impugnato non presenti aspetti di illegittimità. Gli interessi sono stati infatti applicati in ragione del tempo di ritardo nel versamento del dovuto.
Al riguardo non può non tenersi conto della circostanza della emissione - e della notifica - dell'accertamento entro i termini previsti per legge, come già più sopra specificato.
Ad abundantiam si può poi rappresentare come parte ricorrente ben avrebbe potuto versare l'imposta dovuta (avendola corrisposta solo per importi inferiori, in ragione della precedente valorizzazione catastale) fin dal momento del passaggio in giudicato delle sentenze che hanno rideterminato il valore catastale delle sue proprietà immobiliari ricadenti nel comune catastale di Terragnolo, evitando così non solo l'accertamento, ma anche il decorso del tempo sul quale sono stati calcolati gli interessi.
Del tutto infondato è il motivo di ricorso che fa riferimento alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione. Sul punto è sufficiente il richiamo alla circostanza che si tratta di avviso di accertamento che riguarda un'unica annualità di tributo.
La piena soccombenza porta alla condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come riportato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico di parte ricorrente determinate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CUCCARO MICHELE, Giudice
DEMOZZI ANDREA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terragnolo - Frazione Piazza N. 14 38060 Terragnolo TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90 IMIS 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via preliminare dichiarare illegittimo l'accertamento impugnato per le motivazioni esposte sub motivo I;
- in subordine disporre la disapplicazione delle sanzioni irrogate per le argomentazioni esposte nei motivi sub. II;
- in via ulteriormente subordinata, voler rideterminare la quantificazione della sanzione irrogata in applicazione dell'istituto della continuazione (motivo III) -riquantificare gli interessi indicati nell'accertamento per motivazioni esposte nel motivo IV.
Resistente/Appellato: voler rigettare il ricorso poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
Il tutto con ogni conseguente effetto rispetto agli atti impugnati;
in ogni caso: con rifusione di compensi, oltre 15% spese generali, Cnpa e Iva ex lege.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda processuale vede ricorrente la Ricorrente_1 in quanto comproprietaria dell'impianto per la produzione di energia elettrica denominata Centrale_1, ubicata in parte nel territorio catastale del Comune di Terragnolo.
Plurime sono state le vicende processuali che hanno avuto ad oggetto la determinazione della rendita catastale dell'impianto di produzione di energia elettrica in argomento, che peraltro in alcune occasioni hanno visto rimanere contumace la Società oggi ricorrente.
Appare comunque superfluo qui ripercorrere tutta la vicenda, peraltro compiutamente e correttamente riportata negli atti introduttivi del giudizio, se non - in prosieguo e per quanto qui interessa - per il richiamo della sentenza che ha – in parte – dato origine [anche] alla presente vertenza. Ciò in ragione del primo motivo di ricorso, che riguarda la decadenza dal potere di accertamento del Comune resistente che, laddove accolto, escluderebbe la necessità di ogni considerazione in ordine agli altri motivi ed alle pregresse vicende processuali.
Per quanto qui di interesse la Società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo al tributo IMIS dovuto per l'anno 2019, proponendo quattro motivi di ricorso così riassunti:
I Motivo Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 74 della L. 342/2000 nonché per decadenza dell'azione accertatrice avendo il Comune Controparte notificato l'atto impugnato oltre i termini di decadenza stabiliti dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dall'art. 10 della Legge Provinciale della
Provinciale Autonoma di Trento n. 14/2014 e dell'art. 157 del DL 30/2020 nonché in violazione dei principi di certezza del diritto e legalità.
II Motivo Illegittimità delle sanzioni irrogate nell'accertamento impugnato per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997 non essendo imputabile alla Ricorrente alcun comportamento doloso o colposo dato che la maggiore imposta richiesta è stata determinata sulla base di una rendita attribuita nel 2013 e rideterminata da codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento ad esito di un giudizio conclusosi solo nel 2023.
III Motivo Illegittimità delle sanzioni irrogate dal Comune nella misura in cui il Comune non ha provveduto ad applicare l'istituto della continuazione prescritto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997.
IV Motivo Illegittimità degli interessi calcolati in quanto decorsi ulteriormente per negligenza del Comune ha in precedenza notificato lo stesso accertamento ad un soggetto privo di soggettività passiva d'imposta. Dopo aver richiamato i presupposti in fatto, ivi comprese le sentenze già pronunciate da questa Corte (sentt.
n. 15/02/2023 e n. 276/02/2024) , riferibili alla determinazione del valore catastale, ed aver in prima istanza eccepito la decadenza del Comune dal potere impositivo, o meglio di accertamento, in ragione dell'avvenuto decorso del quinquennio entro il quale poter esercitare tale potere, la ricorrente ha anche sostenuto l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per non essere ascrivibile ad essa alcuna responsabilità in quanto la rendita catastale in ragione della quale è oggi pretesa la differenza di tributo è stata determinata in epoca posteriore all'anno al quale l'accertamento fa riferimento. Contesta l'illegittimità delle sanzioni applicate anche in ragione della mancata applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 12 D. L.vo 472/1997, ed infine chiede dichiararsi l'illegittimità degli interessi calcolati in quanto parte del decorso del tempo ha avuto origine in errori ascrivibili al Comune che aveva in precedenza notificato lo stesso accertamento ad un soggetto privo di soggettività passiva d'imposta.
Si costituiva ritualmente il Comune di Terragnolo che contestava punto a punto le avverse argomentazioni, fondandosi principalmente sull'interpretazione della sentenza di questa Commissione Tributaria di primo grado n. 276/2024 divenuta definitiva. Osservava al riguardo come la Ricorrente_1 S.P.A. [al momento del ricorso] non potesse sindacare i presupposti dell'avviso di accertamento in quanto esso trova fondamento in due giudicati che si sono formati anche a fronte dell'inerzia (id est: contumacia) della medesima ricorrente e, successivamente, della mancata impugnazione delle decisioni. Aggiungeva come la sentenza n. 15/2023 fosse precisa nel definire l'effetto retroattivo dell'accertamento ivi svolto, avendo precisato che “il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo [qui determinato] potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta data del 30.12.2012”(cfr. par. 13 diritto) e come la sentenza n. 276/2024, nel richiamare il citato principio di diritto, fosse altresì chiara nell'affermare che il
Comune ha “legittimamente atteso la definizione della presente vicenda processuale per poter (…) pretendere il tributo (…)”. Le citate sentenze avrebbero dunque svolto un accertamento sul “medesimo rapporto giuridico e sostanziale che forma oggetto dell'odierno giudizio”, vale a dire la corretta determinazione della rendita catastale e, di conseguenza, la corretta quantificazione dell'imposta da versare al Comune.”
Parte resistente conclude sul punto affermando che i giudicati formatisi costituiscono: (i) esatta risposta alle domande delle parti e (ii) la “regola del caso particolare”, che non è derogabile né dalle Parti né dal Giudice.
Da quanto premesso parte resistente deduceva la tempestività dell'emissione e della notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Al riguardo osservava come fosse di rilievo nel caso di specie l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che prevedeva la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020, e quindi per gg. 85, il che rendeva tempestiva la notifica de quo.
Quanto ai motivi di ricorso afferenti gli interessi contestava che vi fossero errori nella considerazione degli importi dovuti o nell'applicazione dei criteri di calcolo, in quanto il Comune si era limitato a considerare i valori dovuti ed a sottrarre quanto già versato dalla contribuente, e su quelle somme aveva calcolato gli interessi. L'ammontare degli interessi derivava ex lege, né vi era “spazio” per l'invocata applicazione dell'istituto della “continuazione” ex art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/1997 valutando il richiamo a tale norma “del tutto inconferente per il caso di specie” essendo oggetto di giudizio un solo avviso di accertamento riferito ad una sola annualità. Il motivo sarebbe in ogni caso inammissibile, poiché formulato in modo generico ed impreciso.
Parte resistente così concludeva: “… voler rigettare il ricorso poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Il tutto con ogni conseguente effetto rispetto agli atti impugnati;
in ogni caso: con rifusione di compensi, oltre 15% spese generali, Cnpa e Iva ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e vada respinto. Occorre preliminarmente osservare, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che risulta incontroverso che il Comune di Terragnolo abbia notificato l'avviso di accertamento n. 90 qui impugnato, a ½ pec, in data 13 marzo 2025.
Si ritiene non deducibile in dubbio che il Comune avesse, al momento di emissione del provvedimento, facoltà di accertamento e di riscossione del tributo nei termini accertati dalle sentenze n. 15/02/2023 e n.
276/02/2024, benché la determinazione del tributo fosse avvenuta, sulla base del giudicato delle predette decisioni, in epoca successiva al periodo di imposta.
Sul punto soccorre giurisprudenza della Suprema Corte (cfr sent. Cass. Civ. n. 4613/2018) che afferma: “in tema d'ICI, l'art. 74 della I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita” (Cass. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753;
Sez. U, Sentenza n. 3160/11; Cass.23600/11).
In altri termini la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto (oltre che per l'impugnazione da parte del contribuente) per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'Ici; e ciò con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata. Così continua la citata decisione: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, Il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 (…) è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento.
La Suprema Corte afferma che “… il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell'atto con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica”. (Cass. 13443/12; così Cass. 20775/05).”
Appare altresì evidente, ritiene la Corte, che l'Ente fosse non solo nella condizione, ma nel dovere di riscuotere il tributo nella misura vigente al momento dell'emissione del provvedimento di accertamento.
Risulta del tutto pacifico, e ne dà atto anche la ricorrente nei suoi atti, che l'Ente titolare del tributo possa procedere a riscossione, ai sensi dell'art. 10 della Legge Provinciale n.14/2014 “entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento (…). Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni”.
Orbene nel caso di specie il predetto termine quinquennale risulta prorogato di ulteriori gg. 85 ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del D.L. 17.3.2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevede: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”.
Tale proroga dei termini, revocata solo a far data dal 31.12.2025 dall'art. 22 del D. L.vo n. 81 del 2025, rende legittimi e correttamente notificati i provvedimenti di accertamento per l'anno di imposta 2019 notificati entro il 26 marzo 2025. La notifica del provvedimento impugnato è dunque corretta, ovvero eseguita nei termini di legge, perché avvenuta - pacificamente - il 13 marzo 2025.
Quanto alle sanzioni applicate che, per il secondo motivo di ricorso, risulterebbero illegittime per la presenza di una legittima erronea interpretazione da parte della contribuente, ovvero per carenza di suo comportamento colposo e tanto più doloso, si ritiene che l'errore rappresentato - peraltro in forma del tutto generica - non sia rilevante
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza." (Cass. Civ. sez. V n. 2139 del 2020).
Questa Corte si uniforma poi alla giurisprudenza consolidata secondo la quale il giudice ha il potere di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione solo laddove il contribuente abbia allegato e provato che sia incorso in errore a causa di una inevitabile equivocità interpretativa delle norme applicabili. Risulta al riguardo pacifico che la
“causa di giustificazione” non sia rilevabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria, ma incomba sulla parte uno specifico onere probatorio, che non si ritiene sia stato adempiuto nella presente vicenda processuale.
Né si ritiene si verta in condizioni di obiettiva incertezza sulla portata delle norme invocate ed applicabili, situazione che si realizza nell'ipotesi nella quale la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.
Quanto infine agli interessi applicati si ritiene che il provvedimento impugnato non presenti aspetti di illegittimità. Gli interessi sono stati infatti applicati in ragione del tempo di ritardo nel versamento del dovuto.
Al riguardo non può non tenersi conto della circostanza della emissione - e della notifica - dell'accertamento entro i termini previsti per legge, come già più sopra specificato.
Ad abundantiam si può poi rappresentare come parte ricorrente ben avrebbe potuto versare l'imposta dovuta (avendola corrisposta solo per importi inferiori, in ragione della precedente valorizzazione catastale) fin dal momento del passaggio in giudicato delle sentenze che hanno rideterminato il valore catastale delle sue proprietà immobiliari ricadenti nel comune catastale di Terragnolo, evitando così non solo l'accertamento, ma anche il decorso del tempo sul quale sono stati calcolati gli interessi.
Del tutto infondato è il motivo di ricorso che fa riferimento alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione. Sul punto è sufficiente il richiamo alla circostanza che si tratta di avviso di accertamento che riguarda un'unica annualità di tributo.
La piena soccombenza porta alla condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come riportato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico di parte ricorrente determinate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.