Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 7124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7124 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
LLO BO I D STA PO 26-10-72 IM D.P.R A D tab. all.B TE EP 124 /0 1 ESEN rt. 22 IN NOME DE POPOLO IT a LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Indennizzo espropriativo Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Ugo R.G.N. 16306/98 FAVARA Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - Cron. 16485 Dott. Mario FINOCCHIARO 2022 - Consigliere Rep. - Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 20/12/00 - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL-SOLE 24 ORE... per diritti L. 3000 JOB RENT LEASING SRL, in persona del legale # 25 MAG, 2001 IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore p.t. Patricia Maria Peroni, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 180, CANCELLERIA MARIO SANINO, che la presso lo studio dell'avvocato difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO BRASCHI, giusta delega in atti;
ricorrente-
contro
CORTE U ANAS, Ente Nazionale per le Strade, in persona del Richiesta copia studio dal Sig SAMIM legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata per dina 1300 gli Uffici 27 ACC 2001 00 in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso CANCELLERE 09 dell' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa 1 per legge;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 1130/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/03/25/03/98 e depositata il 06/04/98 (R.G. 50/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Francesco BRASCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOGLIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 5 e 6 marzo 1987 la Job Rent Leasing srl, deducendo che con decreto 1'ANAS24.1.77 il prefetto di Roma aveva autorizzato all'occupazione d'urgenza, per anni cinque, di terreni adiacenti la via Flaminia per i lavori di ampliamento di tale sede stradale e che tra i terreni occupati rientrava anche quello di mq 550 censito in catasto al fl.130, part. 212, intestato alla SOC. Saum (società automobilistica Umbro Marchigiana) e da costei a lei ceduto con atto del 21.12.1984; che i lavori di amplia- mento della strada, affidati alla ditta appaltatrice Cantieri Industriali spa, erano da tempo ultimati, sen- 2 za che fosse intervenuto il decreto di esproprio;
ciò deducendo, conveniva in giudizio avanti il tribunale di Roma il Ministro dei Lavori Pubblici, l'ANAS, il pre- fetto di Roma e la spa Cantieri Industriali, per ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subìti, nella misura da accertarsi. Con sentenza n.7064/95 depositata il 15.5.95 il tribunale di Roma riteneva unico soggetto legittimato passivo l'Anas, quale ente che aveva occupato il suolo e costruito l'opera pubblica, determinando l'effetto estintivo - acquisitivo delle proprietà in suo favore, e considerato che la superficie occupata era di soli mq. 485 ed i lavori erano stati ultimati in data 22.4.82, condannava la stessa a corrispondere all'attrice la somma di L. 555.579.con interessi legali dalla pronuncia al saldo e con la rifusione delle spese di lite. Proponeva appello l'ANAS, contestando la legittima- zione ad agire della Job Rent Leasing srl. La Corte d'Appello di Roma con sentenza 1130/98 del - 6.4.98 ha accolto l'appello e rigettato, quindi, 25.3 la domanda attorea, rilevando la mancanza di legittima- tio ad causam della società istante. Ricorre per la cassazione della decisione la Job Rent Leasing srl esponendo due motivi. 3 Resiste l'Anas con controricorso chiedendo il ri- getto del ricorso con tutte le conseguenze di legge. La ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce la viola- sanciti dal codice zione dei principi di ermeneutica 1366 e 1371 per civile agli artt. 1362, l'interpretazione del contratto nel punto in cui la Corte di merito ha ritenuto che il contratto di compra- vendita intercorso tra la società Cantieri Industriali ed essa Job Rent Leasing srl non comprende il diritto all'indennizzo del terreno occupato e trasformato in strada pubblica dall'ANAS e si osserva che la Corte di merito sia pervenuta a tale conclusione in base alla mera interpretazione letterale del contratto senza te- ner conto della comune intenzione delle parti, del si- gnificato delle parole sul quale le parti avevano fatto affidamento e del criterio residuale secondo cui il contratto a titolo oneroso va interpretato nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti. Il motivo è infondato. Nessuna censura è ravvisabi- - giuridico seguito dalla Corte di le nell'iter logico merito per escludere l'avvenuta cessione del diritto all'indennizzo espropriativo in oggetto con il contrat- 4 to di compravendita intercorso tra la società Cantieri Industriali e la Job Rent. Ed invero, la Corte di merito parte dal presuppo- contestato,non che, essendosi il diritto sto, all'indennizzo espropriativo radicato in capo al sog- getto che era proprietario del suolo al momento del compimento dell'opera pubblica e cioè in capo alla dit- ta SAUM, esso non poteva essere trasferito ad altri soggetti se non come un bene separato rispetto alla re- stante parte del suolo che ha formato oggetto del con- tratto di compravendita, prima, tra la SAUM e la Can- tieri Industriali e, poi, tra costei e la Job Rent. A comprova del suo assunto la Corte di merito ri- porta in motivazione in maniera analitica la descrizio- ne del bene compravenduto dalla Cantieri Industriali alla Job Rent, evidenziante lo scorporo del suolo occu- pato dall'opera pubblica, e rimarca conseguentemente che la clausola secondo cui l'immobile compravenduto veniva trasferito con annessi e connessi e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, non può riferir- si anche al diritto risarcitorio. Con il secondo motivo si deduce il difetto di moti- vazione sul punto relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Cantieri Indu- striali e si osserva che, nonostante l'esplicita ri- 5 chiesta avanzata al riguardo dall'Avvocatura dello Sta- to, la Corte di merito non si è data carico di verifi- carne la necessità, mentre invece la stessa società avrebbe potuto definitivamente chiarire la volontà di trasferire alla Job Rent anche il diritto all'indenniz- zo espropriativo in parola. Anche il secondo motivo risulta infondato, perché la Corte di merito ha chiarito in maniera corretta e Indu-conforme alla realtà processuale che la Cantieri Indu- striali non era stata chiamata in causa per l'accertamento dell'eventuale cessione del diritto di credito e che la relativa richiesta sarebbe inammissi- bile perché vertente su questione nuova. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre in ordi- . . D ( p ne alle spese di questo grado di giudizio si rinvengono giustificati motivi per disporne la integrale compensa- zione fra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma addì 20.12.2000. CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE And ers Viñons Kuve m Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 25 MAG. 2001 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 6