Articolo 28 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 27Articolo 29
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1 agosto 1931
Art. 28.

I contributi che, a norma dello statuto sono dovuti da enti o da privati pel mantenimento di ciascuna scuola o istituto, devono essere versati all'erario, in rate bimestrali posticipate.

Il Ministero dell'educazione nazionale, previa inscrizione nel proprio bilancio dei contributi versati, provvede a somministrarli alla scuola od istituto cui sono destinati, al termine di ciascun trimestre.

I contributi dello Stato sono corrisposti alle scuole e agli istituti in rate trimestrali anticipate.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931