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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1176/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 27/02/2025 “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Ancona intestato, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati, in riforma del decreto di liquidazione emesso nel procedimento civile
n.2078/24 RG Espulsione Immigrati dal Giudice di Pace di Ancona (Dott. Rattenni) in data
13.02.2025 e notificato in pari data a mezzo pec, liquidare in favore del sottoscritto difensore per
l'attività professionale prestata nel suddetto procedimento quale difensore di fiducia del sig. il compenso professionale nella misura di € 522,50 (oltre rimborso forfettario Parte_2
delle c.d. spese generali CPA 4% ed IVA 22% se dovuta) calcolata secondo i valori minimi del
D.M. n.147/22 e già operata la dimidiazione di cui all'art.130 DPR 115/02 o nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria e rimborso e del compenso professionale del presente giudizio e delle spese non imponibili anticipate pari ad € 43 per il contributo unificato ed € 27 per marca da bollo anticipazioni forfettarie”.
pagina 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore nel patrocinio a spese dello Stato del 27/02/2025 l'Avv. ha impugnato il decreto emesso Parte_1
dal Giudice di Pace di Ancona il 13/02/2025 e comunicato il 15/02/2025 di liquidazione del compenso per l'attività svolta, quale difensore di fiducia di ammesso ex lege al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di cui all'art. 13 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, iscritto al R.G. n. 2078/2024, concluso con sentenza n. 103/2025 del 13/02/2025 di accoglimento del ricorso e di revoca del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona il 24/5/2024 n. prot.
50/2024 (agli atti di causa).
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 21/05/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solo il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con cui ha precisato le conclusioni come da ricorso in opposizione, in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione è fondata e va accolta.
Argomenta il ricorrente che il provvedimento impugnato appare sotto tutti i profili erroneo nella parte in cui non tiene nel debito conto l'effettiva attività svolta dal difensore nonché il risultato conseguito dell'accoglimento del ricorso e della revoca del decreto di espulsione.
Ritiene il ricorrente che il provvedimento impugnato vada censurato anche nella parte in cui il
Giudice di Pace richiama la direttiva del 1° marzo 2010 del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Ancona “con la quale viene stabilito che i compensi spettanti ai difensori dei ricorrenti ammessi al gratuito patrocinio nei procedimenti previsti dal d.lgs. 286/1998 devono essere contenuti in un ammontare complessivo che si aggira mediamente attorno ad € 250,00, oltre accessori, nonostante il valore indeterminato del procedimento”, che da un lato non può derogare il
D.M. 147/22, essendo anteriore al decreto ministeriale e non avendo alcuna valenza giuridica, e dall'altro non risulta neppure che la direttiva sia stata concordata con qualsivoglia autorità e/o ente rappresentativo.
Lamenta infine il ricorrente che non è dato capire quali fasi processuali siano state liquidate dal
Giudice di Pace o se la somma liquidata sia un mero forfait non meglio quantificato e/o qualificato né quali diminuzioni siano state applicate al caso di specie.
3. Preliminarmente si osserva che secondo l'art. 142 D.P.R. 2002 n. 115 “Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato
pagina 2 nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84”.
Si osserva inoltre che, in ordine alla misura di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 2002 n. 115, consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass. 02/12/2019 n. 31404).
Nel caso di specie il difensore aveva depositato istanza di liquidazione del compenso per € 2.090,00
“(calcolata secondo i valori medi del D.M. 147/22 dello scaglione di valore ricompreso fra € 5200 ed € 26000, seppur trattasi di procedimento di valore indeterminabile e quindi dovrebbe essere applicato lo scaglione superiore)” per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria (agli atti di causa).
Il Giudice di Pace ha poi liquidato “l'importo di € 350,00 per competenze, oltre rimb. spese forf.
15%, Cassa Avv. e Iva per legge”, richiamando la direttiva del 1° marzo 2010 del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ancona e i nuovi parametri di cui D.M. 147/2022 e argomentando che “la predetta direttiva è tuttora in vigore, non essendo intervenuta medio tempore alcuna variazione, ma che occorre aggiornare i compensi alla luce dei nuovi parametri di cui sopra” senza aggiungere nulla se non che nel caso di specie non trova applicazione né la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. 115/2002 né quella prevista dall'art. 130 del D.P.R.
115/2002.
A riguardo si osserva che la direttiva del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice del Pace non può incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa nello stesso senso sui Protocolli di intesa, stipulati presso molte sedi giudiziarie che, “in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva” (in motivazione Cass. 20/10/2023 n. 29184), pronunciando sul punto il seguente principio di diritto “In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti
pagina 3 Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto corretta la liquidazione delle spese legali operata senza computare le attività defensionali svolte nella fase istruttoria, neutralizzate, in ossequio al Protocollo di intesa, dalla pronunzia di estinzione per prescrizione, così determinando un compenso sotto i minimi tariffari)” (Cass. 20/10/2023 n. 29184 cit.).
Nel caso di specie, peraltro, non si è in presenza di un protocollo di intesa siglato da più parti o di linee guida emanate dal Presidente del Tribunale, ma di una “direttiva” del coordinatore dell'ufficio del Giudice del Pace (soggetto cui non è riconosciuta alcuna primazia o potere regolamentare) del tutto avulsa da qualsiasi attività di confronto e accordo istituzionale.
Quindi è sulla scorta dei riferimenti normativi applicabili ed in relazione alle attività difensive in concreto esplicate che va liquidato il compenso al difensore.
In merito si osserva che “In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art.
445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione)” (Cass. 23/07/2018 n. 19482).
Nel caso in esame il ricorrente ha dato prova di aver svolto attività nelle fasi richieste (cfr. ricorso avverso il decreto di espulsione del 30/05/2024, note difensive del 03/12/2024 con produzioni documentali, verbale dell'udienza del 20/12/2024 e sentenza n. 103/2025 del 13/02/2025, agli atti di causa) e vanno liquidati i compensi in € 213,00 per la fase di studio, in € 176,00 per la fase introduttiva del giudizio, in € 284,00 per la fase di istruttoria/trattazione e in € 373,00 per la fase decisionale, secondo le tariffe D.M. n. 55/2014 vigenti nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 nei valori minimi, per un totale di € 1.045,00, come richiesto.
Infine, a differenza di quanto sostenuto nel decreto impugnato, nel caso di specie trova applicazione la riduzione prevista nell'art. 130 D.P.R. 2002 n. 115 come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini: “Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, nel quale il cittadino non appartenente all'Unione Europea è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello
Stato, trovano applicazione tutte le norme in tema di detto patrocinio, compresa quella prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativa alla dimidiazione dei compensi riconosciuti al difensore” (Cass. 27/10/2023 n. 29880).
pagina 4 4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto e si liquidano in € 600,00 oltre alle spese di € 70,00 per contributo unificato CP_1
(di € 43,00) e marca da bollo (di € 27,00), documentate, e spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1176/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore di Parte_1 nel procedimento di cui all'art. 13 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, iscritto al R.G. n. Parte_2
2078/2024, del Giudice di Pace di Ancona, l'importo complessivo di € 522,50, già operata la riduzione della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente CP_1 procedimento, liquidate in € 600,00, oltre alle spese di € 70,00 e spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1176/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 27/02/2025 “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Ancona intestato, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati, in riforma del decreto di liquidazione emesso nel procedimento civile
n.2078/24 RG Espulsione Immigrati dal Giudice di Pace di Ancona (Dott. Rattenni) in data
13.02.2025 e notificato in pari data a mezzo pec, liquidare in favore del sottoscritto difensore per
l'attività professionale prestata nel suddetto procedimento quale difensore di fiducia del sig. il compenso professionale nella misura di € 522,50 (oltre rimborso forfettario Parte_2
delle c.d. spese generali CPA 4% ed IVA 22% se dovuta) calcolata secondo i valori minimi del
D.M. n.147/22 e già operata la dimidiazione di cui all'art.130 DPR 115/02 o nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria e rimborso e del compenso professionale del presente giudizio e delle spese non imponibili anticipate pari ad € 43 per il contributo unificato ed € 27 per marca da bollo anticipazioni forfettarie”.
pagina 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore nel patrocinio a spese dello Stato del 27/02/2025 l'Avv. ha impugnato il decreto emesso Parte_1
dal Giudice di Pace di Ancona il 13/02/2025 e comunicato il 15/02/2025 di liquidazione del compenso per l'attività svolta, quale difensore di fiducia di ammesso ex lege al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di cui all'art. 13 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, iscritto al R.G. n. 2078/2024, concluso con sentenza n. 103/2025 del 13/02/2025 di accoglimento del ricorso e di revoca del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona il 24/5/2024 n. prot.
50/2024 (agli atti di causa).
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 21/05/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solo il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con cui ha precisato le conclusioni come da ricorso in opposizione, in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione è fondata e va accolta.
Argomenta il ricorrente che il provvedimento impugnato appare sotto tutti i profili erroneo nella parte in cui non tiene nel debito conto l'effettiva attività svolta dal difensore nonché il risultato conseguito dell'accoglimento del ricorso e della revoca del decreto di espulsione.
Ritiene il ricorrente che il provvedimento impugnato vada censurato anche nella parte in cui il
Giudice di Pace richiama la direttiva del 1° marzo 2010 del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Ancona “con la quale viene stabilito che i compensi spettanti ai difensori dei ricorrenti ammessi al gratuito patrocinio nei procedimenti previsti dal d.lgs. 286/1998 devono essere contenuti in un ammontare complessivo che si aggira mediamente attorno ad € 250,00, oltre accessori, nonostante il valore indeterminato del procedimento”, che da un lato non può derogare il
D.M. 147/22, essendo anteriore al decreto ministeriale e non avendo alcuna valenza giuridica, e dall'altro non risulta neppure che la direttiva sia stata concordata con qualsivoglia autorità e/o ente rappresentativo.
Lamenta infine il ricorrente che non è dato capire quali fasi processuali siano state liquidate dal
Giudice di Pace o se la somma liquidata sia un mero forfait non meglio quantificato e/o qualificato né quali diminuzioni siano state applicate al caso di specie.
3. Preliminarmente si osserva che secondo l'art. 142 D.P.R. 2002 n. 115 “Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato
pagina 2 nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84”.
Si osserva inoltre che, in ordine alla misura di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 2002 n. 115, consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass. 02/12/2019 n. 31404).
Nel caso di specie il difensore aveva depositato istanza di liquidazione del compenso per € 2.090,00
“(calcolata secondo i valori medi del D.M. 147/22 dello scaglione di valore ricompreso fra € 5200 ed € 26000, seppur trattasi di procedimento di valore indeterminabile e quindi dovrebbe essere applicato lo scaglione superiore)” per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria (agli atti di causa).
Il Giudice di Pace ha poi liquidato “l'importo di € 350,00 per competenze, oltre rimb. spese forf.
15%, Cassa Avv. e Iva per legge”, richiamando la direttiva del 1° marzo 2010 del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ancona e i nuovi parametri di cui D.M. 147/2022 e argomentando che “la predetta direttiva è tuttora in vigore, non essendo intervenuta medio tempore alcuna variazione, ma che occorre aggiornare i compensi alla luce dei nuovi parametri di cui sopra” senza aggiungere nulla se non che nel caso di specie non trova applicazione né la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. 115/2002 né quella prevista dall'art. 130 del D.P.R.
115/2002.
A riguardo si osserva che la direttiva del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice del Pace non può incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa nello stesso senso sui Protocolli di intesa, stipulati presso molte sedi giudiziarie che, “in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva” (in motivazione Cass. 20/10/2023 n. 29184), pronunciando sul punto il seguente principio di diritto “In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti
pagina 3 Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto corretta la liquidazione delle spese legali operata senza computare le attività defensionali svolte nella fase istruttoria, neutralizzate, in ossequio al Protocollo di intesa, dalla pronunzia di estinzione per prescrizione, così determinando un compenso sotto i minimi tariffari)” (Cass. 20/10/2023 n. 29184 cit.).
Nel caso di specie, peraltro, non si è in presenza di un protocollo di intesa siglato da più parti o di linee guida emanate dal Presidente del Tribunale, ma di una “direttiva” del coordinatore dell'ufficio del Giudice del Pace (soggetto cui non è riconosciuta alcuna primazia o potere regolamentare) del tutto avulsa da qualsiasi attività di confronto e accordo istituzionale.
Quindi è sulla scorta dei riferimenti normativi applicabili ed in relazione alle attività difensive in concreto esplicate che va liquidato il compenso al difensore.
In merito si osserva che “In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art.
445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione)” (Cass. 23/07/2018 n. 19482).
Nel caso in esame il ricorrente ha dato prova di aver svolto attività nelle fasi richieste (cfr. ricorso avverso il decreto di espulsione del 30/05/2024, note difensive del 03/12/2024 con produzioni documentali, verbale dell'udienza del 20/12/2024 e sentenza n. 103/2025 del 13/02/2025, agli atti di causa) e vanno liquidati i compensi in € 213,00 per la fase di studio, in € 176,00 per la fase introduttiva del giudizio, in € 284,00 per la fase di istruttoria/trattazione e in € 373,00 per la fase decisionale, secondo le tariffe D.M. n. 55/2014 vigenti nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 nei valori minimi, per un totale di € 1.045,00, come richiesto.
Infine, a differenza di quanto sostenuto nel decreto impugnato, nel caso di specie trova applicazione la riduzione prevista nell'art. 130 D.P.R. 2002 n. 115 come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini: “Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, nel quale il cittadino non appartenente all'Unione Europea è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello
Stato, trovano applicazione tutte le norme in tema di detto patrocinio, compresa quella prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativa alla dimidiazione dei compensi riconosciuti al difensore” (Cass. 27/10/2023 n. 29880).
pagina 4 4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto e si liquidano in € 600,00 oltre alle spese di € 70,00 per contributo unificato CP_1
(di € 43,00) e marca da bollo (di € 27,00), documentate, e spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1176/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore di Parte_1 nel procedimento di cui all'art. 13 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, iscritto al R.G. n. Parte_2
2078/2024, del Giudice di Pace di Ancona, l'importo complessivo di € 522,50, già operata la riduzione della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente CP_1 procedimento, liquidate in € 600,00, oltre alle spese di € 70,00 e spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 5